Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 (il 22 cade di domenica). Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sarà possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l’ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.
Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che, tra le varie misure, definisce l’esatto perimetro della nuova rottamazione delle cartelle annunciata al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.
La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalità per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.
La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.
Dall’analisi dell’ambito oggettivo della norma è evidente che la convenienza all’adesione aumenta in ragione del livello di “anzianità” dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovrà essere valutata in funzione della possibilità di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potrà avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
Tempistica
Istanza
entro il 23 gennaio 2017
Rata 1
(1/3 delle somme dovute)
-
Rata 2
(1/3 delle somme dovute)
-
Rata 3
(1/6 delle somme dovute)
entro il 15 dicembre 2017
Rata 4
(1/6 delle somme dovute)
entro il 15 marzo 2018
Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.
Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.
Decadenza con il mancato pagamento di una rata
L’art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.
La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.
Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso
La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.
La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.
Le esclusioni
L’art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
- i dazi;
- l’IVA all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
Aperiodico gratuito di socializzazione |
| Contact Us
| Invita i tuoi amici
| RSS:
Blog
| Video
| News
| Links
|
Commenti