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	<title><![CDATA[MSNI: Tutte le novità del decreto fiscale - rottamazione cartelle: le domande vanno presentate entro il 23 gennaio 2017]]></title>
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	<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 13:05:59 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Tutte le novità del decreto fiscale - rottamazione cartelle: le domande vanno presentate entro il 23 gennaio 2017]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.<br> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalit&agrave; per ottenere l&rsquo;abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 (<em>il 22 cade di domenica</em>). Fermo restando l&rsquo;obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sar&agrave; possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l&rsquo;ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.</p>
<p><strong>Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione</strong> e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 &egrave; stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che, tra le varie misure, definisce l&rsquo;esatto perimetro della nuova rottamazione delle cartelle annunciata al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.<br>La norma di riferimento &egrave; rappresentata dall&rsquo;articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalit&agrave; per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.<br>La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1&deg; gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purch&eacute; affidati all&rsquo;agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.</p>
<p><img src="https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2016/07/equitalia-rateazione.jpg" alt="Equitalia novit&agrave; 2016" width="600" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Ai contribuenti che ne faranno richiesta sar&agrave; concessa la possibilit&agrave; di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonch&eacute; degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all&rsquo;agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo &egrave; divenuto esecutivo), nonch&eacute; le somme maturate a favore dell&rsquo;agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo per&ograve; conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.<br>Dall&rsquo;analisi dell&rsquo;ambito oggettivo della norma &egrave; evidente che la convenienza all&rsquo;adesione aumenta in ragione del livello di &ldquo;anzianit&agrave;&rdquo; dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovr&agrave; essere valutata in funzione della possibilit&agrave; di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potr&agrave; avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovr&agrave; avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovr&agrave; essere versata non oltre il 15 marzo 2018.</p>
<hr>
<p>Tempistica<br> <br><strong>Istanza</strong><br>entro il 23 gennaio 2017</p>
<p><strong>Rata 1</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 2</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 3</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 dicembre 2017</p>
<p><strong>Rata 4</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 marzo 2018<br>Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017</p>
<p>I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un&rsquo;apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovr&agrave; essere segnalata l&rsquo;eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l&rsquo;impegno a rinunciare al ricorso.<br>Nella stessa istanza dovr&agrave; essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sar&agrave; l&rsquo;agente della riscossione, entro 180 giorni dall&rsquo;entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.<br>Decadenza con il mancato pagamento di una rata</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell&rsquo;unica rata, ovvero di una delle rate in cui &egrave; stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall&rsquo;adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilit&agrave; di ottenere nuovi piani di dilazione.<br>La presentazione dell&rsquo;istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l&rsquo;agente della riscossione non potr&agrave; proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati gi&agrave; emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche gi&agrave; iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.<br>Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso</p>
<p>La possibilit&agrave; di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano gi&agrave; una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1&deg; ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.<br>La rideterminazione del debito residuo terr&agrave; conto di quanto gi&agrave; versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonch&eacute; dell&rsquo;aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, gi&agrave; corrisposto quanto dovuto all&rsquo;esito del ricalcolo, sar&agrave; comunque tenuto a presentare l&rsquo;istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.<br>Le esclusioni</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:<br>- i dazi;<br>- l&rsquo;IVA all&rsquo;importazione;<br>- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;<br>- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;<br>- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p>
<p><strong>le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada</strong>. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l&rsquo;infrazione.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017">https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017</a></p>]]></description>
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