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Pagare le Rate non sblocca più l'auto

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La concessa dilazione con Equitalia non blocca più il fermo auto

 fermo amministrativo auto

Le nuove rateazioni non fermano più le ganasce fiscali: il fermo rimane fino al pagamento dell’ultima rata.

Addio alla possibilità di ottenere la cancellazione del fermo auto iscritto da Equitalia chiedendo la rateazione delle cartelle esattoriali notificate al contribuente, come è stato sino ad oggi (la cancellazione avveniva a partire dal pagamento della prima rata): con le nuove regole sulla riforma della riscossione esattoriale [1], appena approvate dal Governo, il fermo rimane fino al versamento dell’ultima rata della dilazione. Con la conseguenza che, per esempio, in caso di rateazione a 6 anni (72 rate), per tutto questo tempo il debitore non potrà più utilizzare la propria auto. Vediamo meglio di che si tratta. Con il decreto attuativo della delega fiscale, entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2015, le nuove dilazioni non bloccano più le ganasce fiscali: l’ammissione (o, anche, la riammissione) alla dilazione da parte di Equitalia e il contestuale pagamento della prima rata non consentono di ottenere la rimozione del fermo amministrativo già disposto sull’automobile di proprietà del contribuente, il quale non potrà circolare con il veicolo sottoposto alla misura cautelare (salvo dimostri che il mezzo gli serve per lavoro e non è possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici). La cancellazione del fermo auto avverrà soltanto dopo il pagamento integrale del debito. La conseguenza però potrebbe essere svantaggiosa anche per la stessa Equitalia. Difatti, dopo tutto questo tempo, il mezzo, oltre a perdere di valore, potrebbe presentare problemi di funzionamento: situazione fortemente disincentivante, che potrebbe indurre a rinunciare alla stessa rateazione e a non pagare l’intero debito. Non sono pochi i casi, infatti, in cui il contribuente chiede la rateazione solo al fine di poter tornare a circolare con il veicolo sottoposto a fermo. E se è vero che, invece, oggi non potrà più farlo, questi potrebbe essere tentato di acquistare una nuova auto, essendo difficile – e improbabile – che il fermo venga iscritto anche su quest’ultima nel caso di debiti di basso importo. Difatti, in base ad alcune direttive interne (che, tuttavia, non costituendo legge non sono azionabili davanti al giudice non garantendo diritti soggettivi al cittadino), per debiti inferiori a 2.000 euro, Equitalia dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.

Viceversa, se al momento della richiesta di rateazione del debito Equitalia non ha ancora iscritto il fermo auto, con l’accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio la misura cautelare non potrà più essere posta per tutta la durata della dilazione (salvo sopraggiungano altri e nuovi debiti). Il che potrebbe rendere consigliabile di presentare la domanda di rateazione immediatamente, ossia già alla notifica della cartella, senza attendere che Equitalia compia il successivo passo (pignoramento, fermo o ipote

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