I giudici riconoscono questo diritto ai cittadini (per l'ennesima volta).
In pratica, come spiegato dal legale del contribuente, l’Avv. Matteo Sances “è bastata una semplice istanza del mio assistito al concessionario della riscossione, indicante i motivi di illegittimità della pretesa, per sospendere immediatamente l’azione del Fisco ma non solo. A seguito della mancata risposta da parte di quest’ultimo entro 220 giorni, il debito è stato definitivamente annullato”.
E’ questo il principio ribadito anche in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in questi giorni ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – che vedeva come Presidente il Dott. Piercamillo DAVIGO – e dunque ribadito l’annullamento del debito tributario di un imprenditore lombardo per oltre 100.000,00 euro (sentenza n.1531/05/2017 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Presidente Dott. Mario VENDITTI).
I giudici milanesi, infatti, condividendo totalmente le motivazioni sostenute dai giudici di primo grado hanno dichiarato “…del tutto infondata e priva di pregio la eccezione avanzata dalla Equitalia Servizi di Riscossione con la conseguenza che il termine di 220 giorni, periodo entro il quale l’Agenzia delle Entrate di Milano doveva rispondere alle istanze presentate dal contribuente, non è stato rispettato. Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che, a fronte dell’istanza depositata il 09.10.2013 … l’Agenzia delle Entrate ha risposto solo in data 17.12.2014 e cioè a dire ad oltre un anno di distanza”
Nel caso specifico, il contribuente in questione, dopo aver ricevuto alcuni atti esattoriali, aveva inviato a Equitalia una dichiarazione (ai sensi dell’art.1 comma 538 della legge n.228/2012) con la quale contestava la legittimità delle pretese.
A seguito di ciò, Equitalia, invece di sospendere la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente, provvedeva a notificare a quest’ultimo una comunicazione di ipoteca.
Per tale motivo, dunque, il contribuente si vedeva costretto a impugnare tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e i sottostanti atti esattoriali, sottolineando come il debito tributario fosse venuto meno a causa della mancata risposta, da parte del Fisco, all’istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell’art.1, commi 537 e seguenti, della Legge n.228/2012.
Come anticipato in precedenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano adita accoglieva integralmente il ricorso con la sentenza n.5667/40/2015 (Presidente il Dott. Piercamillo DAVIGO) che pertanto veniva appellata da Equitalia.
Ebbene, anche i giudici d’appello hanno sottolineato il comportamento corretto del contribuente e il diritto di quest’ultimo a vedersi annullato il presunto debito col Fisco poiché la presentazione dell’istanza rientra tra i diritti riconosciuti per legge ai contribuenti.
Ci si augura, dunque, che il Fisco riconosca immediatamente tali diritti senza costringere i contribuenti a lunghi e onerosi processi.
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