Delle sospensioni previste dalla legge a favore delle vittime di usura, o probabili vittime di usura, avevamo già parlato in precedenti articoli (leggi: "Le sospensioni delle procedure esecutive previste a favore delle vittime di usura" e "Anatocismo bancario. La giurisprudenza conferma l'illegittimità") ed ora torniamo ad occuparcene. Rivoluzionaria è stata in codesta materia, lo ricordiamo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2014, che ha chiarito la circostanza che la concessione della sospensione dei termini prevista dai primi 4 commi dell’art. 20 della legge n. 44/1999 da parte del P.M. non è discrezionale.
Esso altro non è se non un atto puramente amministrativo.
Il P.M. non ha alcuna responsabilità in merito alla concessione delle sospensioni ed al prosieguo delle indagini penali ma deve solo verificare che ci sia riferibilità della comunicazione fatta al prefetto e le indagini per i delitti che hanno causato l’effetto lesivo.
Il riconoscimento delle sospensioni previste a favore delle vittime di usura non concerne dunque l’esercizio dell’azione penale né l’attività di indagine ad essa finalizzata.
Ormai sono sempre più numerose le procure (o meglio i P.M.) che si stanno adeguando ai principi affermati dalla sentenza della Consulta. Da ultimo, la procura di Trani, il 2 novembre 2015 ha rilasciato un nuovo provvedimento che fa riferimento alla obbligatorietà del P.M. di rilasciare il parere favorevole e tra le motivazioni del rilascio si fa specifica menzione della sentenza della Corte Costituzionale.
Già le Commissioni Tributarie stavano trasmettendo i loro fascicoli alle diverse procure al fine di valutare eventuali reati commessi da Equitalia e Agenzia delle Entrate (leggi, a tal proposito, "Usura Equitalia? Il giudice tributario trasmette d'ufficio il fascicolo alla procura per la valutazione sul reato" e "Falsi dirigenti: un'altra importante pronuncia dei giudici tributari sull'illegittimità degli atti dei dirigenti decaduti").
Ma ora, la particolarità di questo ultimo provvedimento, sta nel fatto che la denuncia di usura non riguarda le banche bensì Equitalia, nella sua veste di agente della riscossione per conto dello Stato.
La denuncia è stata depositata direttamente dal contribuente vessato (
), al fine di valutare tutti i reati commessi ovvero sia quello di usura, se si considera solo Equitalia, che il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche, se si considera la Pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrate.
I vantaggi del riconoscimento dell’art. 20 legge 44/99 sono notevoli per il contribuente. Primo fra tutti la circostanza che la sospensione è obbligatoria ed Equitalia si deve attenere sospendendo tutte le rate che il cittadino avrebbe dovuto pagare per la durata di anni quattro per il solo debito erariale.
il dediti di natura diversa da quelli erariali verranno sospesi per la durata di 300 gg.
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