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Ennesima mazzata per Equitalia

La questione dei termini entro cui Equitalia può far valere il proprio credito riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti.

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Da un lato, infatti, l’amministrazione finanziaria (sul filone di alcuni tribunali) sostiene puntualmente, nei propri atti difensivi, che l’Agente per la Riscossione ha dieci anni di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per agire con un pignoramento. Ma diverse sentenze sono di tutt’altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni. Tra queste pronunce ve n’è una recente, del 30 marzo 2015, della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.

PAVIA – Se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, ma disinteressandosi di impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce un’esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, l’espropriazione della casa, ecc.) potrà far valere la prescrizione – e quindi opporsi al pignoramento – se, nel frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.

CODICE CIVILE – Equitalia si richiama a una norma del codice civile che, in via generale, stabilisce che la prescrizione è di dieci anni tutte le volte in cui il creditore agisce in forza di una sentenza di condanna. Il punto da verificare è dunque se la cartella di Equitalia possa essere equiparata o meno a una sentenza di condanna come quella emessa da un giudice. L’orientamento di alcuni giudici, tra cui appunto la CTP di Pavia, è che la prescrizione decennale non può applicarsi alle cartelle di Equitalia per impossibilità di equiparazione tra le due fattispecie. La cartella di pagamento ha valenza di atto di precetto, e sbocca poi nell’esecuzione forzata.

Dunque, la prescrizione decennale è applicabile, nei confronti di Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non già in forza di una cartella notificata e non opposta, ma a seguito di una causa contro il contribuente e della successiva sentenza passata in giudicato.

 

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