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Equitalia, nuova norma: fallimento del debitore

Equitalia: da ora è possibile cancellare i debiti (o giungere a un concordato) grazie al cosiddetto “fallimento del consumatore” previsto dalla legge n. 3/2012 .
Il 28 gennaio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che finalmente definisce i criteri e le modalità affinché gli enti autorizzati possano gestire le crisi da indebitamento.

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Sebbene la legge sia entrata in vigore già nel lontano 2012, a causa del ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale che ha fissato i requisiti degli enti deputati a gestire tali procedure, in pochi erano a conoscenza della possibilità di presentare in tribunale un piano predisposto dal consumatore (mediante un avvocato di fiducia) per uscire dalla crisi, eliminando i debiti con una sorta di piano di rateizzazione.

Questo tipo di procedura di esdebitazione è prevista solo ed esclusivamente per le persone fisiche (siano esse debitore o consumatore) NON soggette alle procedure di fallimento, o concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o a legge fallimentare.

La novità rispetto alle procedure standard che prevedono una pluralità di creditori, è stata data con un decreto del 15.09.2014 del Tribunale di Bursto Arstizio che ha previsto la possibilità di attivare il procedimento di fallimento del debitore/consumatore anche se il creditore è soltanto uno: nel caso specifico l’agenzia di riscossione Equitalia.
Di fatto, chi ha in sospeso una o più cartelle di pagamento con Equitalia (o altro ente della riscossione ad es. Soget) e non riesce a pagare perché si trova in uno stato di sovra indebitamento, ovvero in uno stato di impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte oppure di squilibrio tra i debiti contratti e l’effettiva liquidità del debitore, allora, per evitare il pignoramento di eventuali beni o del conto corrente o, ancora, dello stipendio, può avanzare una sorta di saldo e stralcio (un pagamento dimezzato di tutti i debiti) che, tuttavia, deve essere autorizzato dal giudice.

La richiesta deve essere depositata in Tribunale, allegando un piano di gestione che deve essere approvato poi dal Giudice: in caso di approvazione sarà vincolante anche per Equitalia (o altro agente della riscossione).

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