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Fermo Amministrativo Auto: come difendersi

Il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono, tramite concessionari, alla riscossione coattiva di crediti insoluti “fermando” un bene mobile dell’obbligato.

Tipicamente l’atto segue il mancato pagamento di una cartella esattoriale entro i termini di legge (60gg), ed interessa beni mobili come l’automobile o la moto. Le cartelle esattoriali, che seguono una determinata procedura di emissione che prevede la cosiddetta “iscrizione a ruolo” del debito, possono riferirsi a tributi o tasse (canone Rai, contributi Inps, bollo auto,Tarsu, Ici,Irpef, I.V.A. etc.) oppure a multe relative ad infrazioni al codice della strada (che, se non pagate entro 60gg dalla notifica del verbale, vengono iscritte a ruolo come avviene normalmente per le imposte).

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La procedura
La procedura inizia con la notifica della cartella esattoriale. Decorsi 60 giorni dalla notifica , il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili registrati, del debitore e dei coobbligati, tramite iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (in questo caso il PRA).
La legge prevede che del fermo venga data comunicazione al debitore, ma non vi sono particolari disposizioni riguardo a preavvisi o solleciti da emettersi prima dell’iscrizione (anche se solitamente,, gli agenti della riscossione emettono un preventivo “preavviso di fermo” cosi’ come raccomandato anche dall’Agenzia delle Entrate con nota 57413/2003).

Tuttavia Equitalia ha delineato -con nota 4887 del 5/7/07- una serie di istruzioni al fine di rendere omogenee le modalita’ operative dei vari esattori, stabilendo l’invio di solleciti e preavvisi e specificando -come prima regola- che il fermo amministrativo puo’ riguardare solo debiti superiori ai 50 euro.
E’ bene sapere che si tratta di circolari interne e pertanto il loro eventuale mancato rispetto non puo’ essere contestato in giudizio come “vizio procedurale”.

Direttiva Equitalia:
- debiti da 50 a 500 euro: dopo la cartella esattoriale occorre l’invio di un sollecito di pagamento e di un preavviso di fermo. Il fermo puo’ riguardare un solo veicolo;

- debiti da 500 a 2.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario, ma occorre l’invio del preavviso di fermo, che puo’ riguardare un solo veicolo;

- debiti da 2.000 a 10.000 euro: il sollecito di pagamento non e’ necessario ma occorre il preavviso
di fermo. Il fermo puo’ riguardare piu’ veicoli (massimo dieci);

- debito superiore a 10.000 euro: normalmente scatta direttamente l’ipoteca sulla casa, ma in assenza di immobili puo’ essere applicato il fermo amministrativo a tutto il parco macchine del debitore e dei co-obbligati, preceduto dall’invio del preavviso.

Sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l’importo dovuto nonche’ l’anno di riferimento (se presente nel ruolo).
Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine per pagare di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo.

A questo punto l’unico modo per evitare il fermo e’ pagare, e visto che la procedura e’ gia’ iniziata sono anche dovuti gli interessi di mora e le spese inerenti l’iscrizione del provvedimento. Non sono dovute invece le spese di cancellazione.

Classificazione di debito
Per “debito” si intende il debito complessivo, che puo’ quindi riguardare piu’ cartelle esattoriali (che, a loro volta, possono essere riepilogative).

Per debiti superiori ai 500 euro, nel caso in cui il fermo non sortisse il suo effetto, potrebbe seguirvi l’iscrizione di un’ipoteca sulla casa, previa notifica di una diffida, fino al doppio dell’importo complessivamente dovuto. Ad essa potrebbe anche seguire il pignoramento, se l’importo complessivo dovuto superasse gli 8.000 euro (fissato a tale cifra dal d.l.203/05 art.3 comma 40).

Tale espropriazione, se il debito non superasse il 5% del valore dell’immobile, potrebbe avvenire solo dopo sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.

Inoltre, al fermo del mezzo puo’ seguire il pignoramento dello stesso nel caso in cui si circoli con il mezzo fermato. Cio’ come sanzione accessoria al pagamento della multa pecuniaria (vedi sotto).

Se il fermo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, invece, la procedura si attiva al momento dell’accertamento della violazione, l’obbligato è nominato custode e tenuto a custodire l’auto in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, mentre il documento di circolazione viene trattenuto –per tutto il periodo del fermo- dall’organo di polizia. Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di polizia. In ogni caso tutte le procedure applicabili debbono essere riportate sul verbale (codice della strada, art.214);

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo è vietata e sanzionata, come previsto dall’art.214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 714 ad euro 2.859 (dal 1/1/09) nonche’ con la confisca del mezzo;

Se il mezzo è stato venduto prima dell’iscrizione del fermo (la data dev’essere certa, certificata da un documento), e la vendita risulta iscritta successivamente, l’ACI deve entro 10 gg da tale iscrizione avvisare la competente direzione delle entrate al fine di provvedere alla cancellazione del fermo, con comunicazione sia al concessionario che al contribuente.
Viceversa, se la vendita avviene dopo l’iscrizione del fermo questo non è cancellabile, e la responsabilità ricade eventualmente sul soggetto venditore rispetto al contratto concluso col compratore (se quest’ultimo non era stato messo a conoscenza della cosa potrà, ovviamente, rivalersi sul venditore con un’azione di rimborso del danno).

Parimenti, il veicolo sottoposto a fermo non può essere rottamato, a meno che non sia molto danneggiato (a causa di incendi o calamita’ naturali) o gia’ a disposizione della pubblica amministrazione. Cio’ anche se e’ stato emesso un certificato di rottamazione.
Fonte: D.M.503/98 art.5 e Circolari ACI del 1/9/2009 (10649) e del 16/9/2009 (11454).

Cancellazione a seguito di pagamento
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, il concessionario entro 20gg deve darne comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi 20 gg deve emettere un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.
Questi deve poi recarsi al PRA munito di detto provvedimento per farsi cancellare il fermo, corrispondendo le relative spese.

Contestazione Fermo Amministrativo
Nonostante sia spesso sbandierata la possibilità di ottenere con facilità annullamenti del provvedimento o rimborsi danni, la questione è molto dibattuta e complessa, e la “giurisprudenza” abbonda, a volte in modo contraddittorio.
Il. fatto e’ che la legge non è sufficientemente chiara in molti punti, a partire dall’identificazione della natura dell’atto (cautelare, esecutivo, amministrativo –vincolato o discrezionale- od addirittura “misto”) fino ad arrivare, di conseguenza, alla determinazione dell’organo competente a gestire i ricorsi. A cio’ si aggiunge una discussa carenza normativa, nel senso che manca un chiaro ed adeguato decreto attuativo alla norma che prevede il fermo, ovvero precise ed attendibili disposizioni pratiche rigu
ardo alla procedura. Diciamo discussa perchè il legislatore è recentemente intervenuto in materia ed ha “sconvolto” quelli che parevano punti fermi stabiliti da varie sentenze, anche piuttosto autorevoli. Cio’ di fatto rende ancora più incerto l’esito di un ricorso fatto su tali basi. Molte contestazioni e sentenze riguardano poi la sproporzione che spesso c’e’ tra l’importo dovuto ed il danno che il provvedimento causa all’obbligato (per esempio il fermo di un auto che serve per lavorare a causa di un debito di importo piuttosto basso o comunque inferiore al danno causato al debitore). In tutti i casi e’ determinante, se si pensa ad un ricorso, approfondire la questione a livello giuridico.

Ricorsi, Motivazione
Molta giurisprudenza si e’ occupata della questione della natura dell’atto, a cui consegue la diatriba sull’organo competente per i ricorsi nonche’ sulle procedure di opposizione fruibili. A tutto cio’ sembravano aver messo la parola “fine” due recenti sentenze di Cassazione (n.2053/2006 e 14701/2006) che hanno fissato come organo competente per i ricorsi riguardanti la leicita’ del provvedimento il Giudice Ordinario.

La recente legge 248/2006 (che ha convertito il cosiddetto “decreto Bersani”), in vigore dal 12/8/2006, ha invece stabilito che tale competenza e’ del giudice tributario, ovvero delle commissioni provinciali tributarie.

Una importante sentenza della Cassazione Civile (n.14831 del 5/6/2008) ha chiarito in ogni caso (ed a chiusura, si spera, di molte incertezze ed interpretazioni discordanti) che la competenza dipende dalla natura del debito per il quale e’ stata emessa la cartella esattoriale e, di conseguenza, il preavviso di fermo. In caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, tributi vari, etc.) ci si deve rivolgere al giudice tributario, mentre negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.) ci si deve rivolgere al giudice ordinario. La sentenza precisa anche che nel caso si sbagli organo, questo deve trasmettere il ricorso all’organo competente, valutando appunto la natura del debito. Nel caso in cui il preavviso di fermo si riferisca ad una pluralita’ di debiti vanno presentati ricorsi separati.
Oltre a motivi specifici (atto o procedura viziata, notifiche irregolari, etc.) molti ricorsi hanno riguardato temi piu’ generali, come la carenza normativa gia’ citata.
Vediamo in breve, i riferimenti delle sentenze piu’ autorevoli riguardanti queste “carenze”:
- La mancanza, o comunque l’inadeguatezza, del decreto attuativo rende illegittimo il provvedimento: in questo senso e’ stata pronunciata la sentenza 392/2004 del Tar della Puglia.
- Lo stesso concetto e’ ripreso in un’altra sentenza del Tar del Lazio (n. 3402/2004) confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3259 del 13/7/04. Tale sentenza aggiunge anche che e’ sospendibile il provvedimento con il quale e’ stato disposto il fermo amministrativo, qualora vi sia sproporzione tra l’importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione del fermo amministrativo impugnato.

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
In seguito alla suddetta pronuncia del Consiglio di Stato l’agenzia delle entrate (risoluzione N. 92/2004) e l’Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi in attesa del pronunciamento dell’Avvocatura generale dello Stato.
Successivamente, riferendosi alla legge 248/2005 (articolo 3 comma 41) la stessa agenzia ha emanato una ulteriore risoluzione con la quale ha annullato la precedenteN. 2/2006 idando il via ai provvedimenti e sostenendo -in pratica- che la legge ha colmato il vuoto normativo. Cio’ non vuol necessariamente dire che un’opposizione in tal senso non sia piu’ possibile, ma essa diventa indubbiamente piu’ difficoltosa.

IMPUGNAZIONE PREAVVISO DI FERMO
Recentemente la Corte di Cassazione sezione unite civili (sentenza 10672/2009) ha definitivamente sancito che l’atto di preavviso di fermo e’ impugnabile in quanto spesso unico atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo. Esso inoltre svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale.

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