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  • Attenti a: Polizia Postale Web Site Fans su Facebook

    Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo

    https://www.facebook.com/fans.poliziapostale

    Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) =>  Guarda il video

    Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
    In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). 

    #ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    per ulteriori informazioni guardatevi:

    questo VIDEO

    o leggete le informazioni a questa pagina 

    image

    Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
    SI TRATTA DI  UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
    SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*

    ecco alcuni dei loro capolavori

    qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo

    https://www.commissariatodips.it/ 

    https://www.poliziadistato.it/scrivici/message/

     

  • Attenti a: Polizia Postale Web Site Fans su Facebook

    Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo

    https://www.facebook.com/fans.poliziapostale

    Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) =>  Guarda il video

    Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
    In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). 

    #ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    per ulteriori informazioni guardatevi:

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    Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
    SI TRATTA DI  UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
    SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*

    ecco alcuni dei loro capolavori

    qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo

    https://www.commissariatodips.it/ 

    https://www.poliziadistato.it/scrivici/message/

     

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3805 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • 134.000 IMPRESE MORTE IN ITALIA

    Giovanni Piccoli 3782 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    La crisi economica ha spazzato via in sei anni in Italia 134mila piccole imprese, artigiani e commercianti, le due principali categorie delle partite Iva. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha ricavato questo dato calcolando il saldo, nel periodo 2008-2013, tra aziende nuove nate e quelle che hanno cessato l’attivita’.

    Se tra i piccoli commercianti la ‘moria’ sfiora le 64 mila unita’, tra gli artigiani supera quota 70 mila. Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria all’appello mancano quasi 134mila piccole imprese. “A differenza dei lavoratori dipendenti – osserva il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – quando un autonomo cessa l’attivita’ non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito.

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    Ad esclusione dei collaboratori a progetto che possono contare su un indennizzo una tantum, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennita’ di disoccupazione e di alcuna forma di cassaintegrazione o di mobilita’ lunga o corta. Spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare”. Tra le ragioni che hanno portato i piccoli imprenditori ad abbassare la saracinesca, la Cgia ricorda il costo dell’energia elettrica, aumentato in sei anni del 21,3%, quello del gasolio (+23,3%), mentre la Pubblica amministrazione ha allungato i tempi di pagamento di 35 giorni.

    Altre concause, secondo la Cgia, derivano dalla situazione de credito: in questi sei anni – sottolineano gli artiginai mestrini – gli impieghi bancari alle imprese con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10%. In termini assoluti cio’ corrisponde ad una contrazione dei prestiti erogati alle micro imprese pari a 17 miliardi di euro. Infine, le tasse e la burocrazia.

    Tra il 2008 e il 2013 la pressione fiscale in Italia e’ aumentata di 1,7 punti percentuali, toccando l’anno scorso il record del 44,3%.

  • 50mila denunce contro il governo per istigazione al suicidio

    Gustavo 3559 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

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    Piu’ di 50mila denunce contro il governo per “istigazione al suicidio” sono state presentate in tutte le procure d’Italia dal Comitato art. 580 (l’articolo del codice penale che configura il reato). L’iniziativa e’ stata presentata oggi da un gruppo di imprenditori e di avvocati del comitato in una conferenza stampa al Senato, grazie all”ospitalità del Movimento 5 stelle.

    “In pochi giorni abbiamo ricevuto piu’ di 15mila adesioni sulla nostra pagina facebook – ha spiegato Antonio Corcione, promotore dell’iniziativa – ma il nostro lavoro e’ nato con l’emittente web che cerca ogni giorno di sostenere legalmente e psicologicamente tutte le persone in difficolta’, attraverso questo mezzo abbiamo raccolto centinaia di storie”. La via intrapresa e’ quella dell’esposto-querela.

    “Le prove ci sono – spiega Corcione – abbiamo lettere di suicidi in cui spiegano di essersi tolti la vita perche’ non riuscivano a mantenere la famiglia, alcuni che si erano rivolti alle istituzioni e ai comuni per un sostegno si sono sentiti dire: e’ meglio che non venite altrimenti vi tolgono i bambini”.

    Questa è la realtà !

     

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  • Due giovani Austriache arruolate dall'ISIS, vogliono tornare in Austria

    Samra Kesinovic e Sabina Selimovic, le due giovani Austriache (minorenni di origine bosniaca ) arruolate nell'Isis vogliono tornare a casa. Il governo austriaco: "Impossibile - NON lo permetteremo"

    La voglia di unirsi alla guerra era stata talmente forte da spingerle a cambiare totalmente stile di vita. Ai genitori avevano lasciato semplicemente un bigliettino con scritto: “Non cercateci. Andremo a servire Allah e moriremo per lui”. Poi erano arrivate alcune foto sui social network a raccontare la loro nuova identità: circondate da uomini armati, le immagini le mostravano soddisfatte, con il velo e con i kalashnikov in mano. Secondo le autorità austriache, però, le foto non rappresenterebbero le ragazzine: si è scoperto, infatti, che circolavano in rete da anni. I guerriglieri dell'Isis le avrebbero usate per spingere altre giovani occidentali ad unirsi alla battaglia.

    giovani ragazze arruolate dall'ISIS

    Il ministero degli Interni austriaco ha specificato che "quando si lascia l'Austria in questi termini è quasi impossibile tornare". Intanto, le autorità stanno indagando su cosa abbia potuto portare le due giovani adolescenti a "radicalizzarsi" in questo modo. La polizia cerca chi potrebbe averle invogliate a partecipare alla guerra e chi le ha aiutate materialmente ad affrontare il viaggio. Si cerca una pista per capire come due adolescenti occidentali possano aver avuto voglia di abbandonare tutto per imbracciare un kalashnikov.

  • Il complotto

    Giulia Freddi 3453 giorni fa

    Demoni, alieni e satanisti della CIA: i cannibali: nel Nwo Fmi Spa: sistema esoterico Cabalistico: occulto, Massonico di Farisei del Talmud: la Magia NERA!

    loro giocano contro di me: una battaglia mortale, che, loro non potrebbero mai vincere: perché, Gesù Cristo è Risorto, e siede: alla destra del Padre: un solo JHWH holy! Ecco perché, io sono: soltanto: una Autorità Politica del Regno di Dio: Unius REI, la proposta politica del Re: Messiah umano: di: Israele: la LEGGE Naturale: e la LEGGE Universale: il vero rappresentante del Decalogo: di Mosé insieme a tutte le Chiese Cristiane: senza diversificazione di insegnamento! Così: io ho armato, la mia fede: politicamente e metafisicamente: così, io ho visto morire: demoni-alieni: Gmos Biologia Sintetica: satanisti, massoni ed islamici: perché il mio ministero colpisce a morte e danneggia nella salute: tutti i nemici di Cristo! ed infatti: io sono la più grande paura: per i satanisti: islamici: massoni, una sola sinagoga di satana: Nwo Califfato: oggi alleati: che, sono i padroni del mondo: per rovinare Israele il cristianesimo, ecc.. io li ho visti: nella mia intuizione, tutti di: morire: come mosche. Ecco perché, sono anni che: i Massoni: vanno a denunciare me, dal mio Arcivescovo FRANCESCO CACUCCI: e lui è stato costretto: a rimuovere il mio Accolitato: senza motivazioni: dopo 32 anni, violando: 1. la libertà: della mia coscienza: santuario dello Spirito SANTO, e, 2. la autonomia dei cristiani in politica, soltanto: perché, lui è un codardo: per dimostrare, anche lui: terribilmente, nel suo Corpo, che, Dio JHWH è il Signore! Questo è il più grave attacco: che, in questo mondo, mi poteva essere fatto, contro di me, cioè, se: c'era una possibilità di distruggere: il mio ministero politico: universale: e quindi: poter distruggere in genere umano intero. ed impostare definitivamente il regno di satana nel mondo. dico: "se era possibile danneggiare Unius REI. perché, non c'è nessuno, che, può danneggiare Unius REI: essendo il mio potere: come amministratore universale del Regno di Dio, un potere sovrastante: ogni potere terreno e Celeste!.. anzi, ogni opposizione: è destinata ad accrescere: il mio potere metafisico! Ogni odio, ed ingiustizia: non: soltanto: fortifica il potere satanico: dei farisei usurai: Illuminati: Fmi: Banca Mondiale, sulla via di Satana: e della globale schiavizzazione: di: tutto il genere umano, ma, altresì: fortifica: anche ME: Unius REI: sulla via del Bene, perché, non esiste per nessuno: ne ora, ne mai, la possibilità di poter sfidare: il Regno di Dio! Infatti, soprattutto satana stesso: non oserebbe mai: la sua disintegrazione: prima del tempo: stabilito: per venire da me! Quindi: quel codardo: ha mandato: durante un sogno atipico: uno dei demoni più potenti dell'inferno, che, è fuggito nudo lasciando, nelle mie mani; nella sua tomba: dove io sono entrato: i suoi vestiti: nelle mie mani!

    e la cosa più incredibile è che, io ho le prove: cioè, io posso dimostrare pubblicamente, tutte le miei affermazioni! quindi, io ti allego: una foto di google translate: dove ShalomGerusalemme, viene tradotto, con, il termine: di: "lorenzoJHWH", questo è: a dimostrare: come: google: è il cuore della A.I. aliena: satanica: artificiale intelligenza collettiva: la ENTITà: il Grande Fratello, infatti, in questo file foto: "aliens.jpg": un satanista: WolfFenric dice: "ShalomGerusalemme Those little death threats are going to get your account terminated, Just lonely old man setting on his throng in the bath room dreaming of world domination. ] ma: A.I. Gmos Talmud 666 agenda in: /translate . google . i t/ [ questa è la prova ]: traduce: [ "ShalomGerusalemme" con "Lorenzojhwh" ] inutilmente, il mio Arcivescovo ha tentato: di difendere i satanisti da me: in due occasioni: la prima volta: 3 anni fa: mi fece chiamare: GIUSTAMENTE: in Curia: dal Vicario Episcopale: Mons Domenico Ciavarella, A CUI IO PROMISI: GIUSTAMENTE: DI NON MALEDIRE NEL NOME DI GESù: NEANCHE: I SATANISTI: COSA: CHE IN PASSATO: IO AVEVO FATTO: PER I CASI PIù GRAVI: corsi di bestemmie, ecc.., ma, anche. personalmente: IL MIO ARCIVESCOVO: nella mia Parrocchia: lui mi rimproverò: e mi minacciò: anche: INGIUSTAMENTE: disse: "bada bene.." dicendo: che, esisteva già, un esorcista ufficiale della Diocesi di Bari: e che quello: non ero io! ma, TUTTO QUESTO: è ASSURDO E GROTTESCO: insieme, PERCHé: OGNI CRISTIANO è AUTORIZZATO A PREGARE: LA PREGHIERA DI SAN BENEDETTO: DEL V SECOLO: C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti. Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO:(Al segno + ci si fa il segno della croce)+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! Grazie dell'amicizia. grazie a te, CORAGGIO! NON SEI SOLO, SOLA: I SANTI DI DIO SPERANO E LOTTANO, PER LA TUA LIBERAZIONE! Ti mando un abbraccio, NEL SIGNORE DELLA RISURREZIONE! AMEN! ALLELUIA! GLORIA A DIO PER SEMPRE! preghiamo in comunione di fede: NELLA COMUNIONE DEI SANTI E DEI REDENTI: LA CELESTE GERUSALEMME, PER ESSERE CONSOLATI DELLE SUE CONSOLAZIONI! .. grazie, Va TUTTO bene, CON TE! DIO NON SI è ARRESO, A MOTIVO DEI TUOI PECCATI, PERCHé IL TUO DEBITO, è STATO PAGATO SULLA CROCE DA GESù: E TU NON SOLTANTO, tu HAI DIRITTO DI ESSERE PERDONATO, MA, TU HAI DIRITTO DI ESSERE GUARITO, E DI ESSERE RISTORATO, PER TUTTE LE PERDITE: CHE HAI DOVUTO SUBIRE... infatti, al cuore penitente il Signore JHWH dice: "la colpa per me, non è tua, ma, è tutta di farisei salafiti Satana, soltanto, quindi: tutti i tuoi dolori e le tue malattie cadranno su di Loro, e tu sarai liberato"
    alleluia Gloria a Dio JHWH Santo, per sempre. questa benedizione, è una Benedizione universale, e deve liberare, nel nome di Gesù, tutti i prigionieri!


    NON è mia l'ho trovata su FB e mi piaceva

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