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  • Tempeste solari e radiazioni sulla terra

    Giovanni Piccoli 4451 giorni fa nel gruppo 2012 ecchissenefrega !

     

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    #ffffff; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; background-color: #141414;"> Negli scorsi giorni a cavallo delle festività , il sole è stato protagonista di un'intensa tempesta solare che ha riversato sulla terra una grande quantità di radiazioni. Già in passato si sono svolti eventi di questo genere: e più precisamente nel 1859, anno in cui ancora non vi era il livello di tecnologia che possediamo oggi.

    Chissà che le tempeste solari non sia la principale causa dello sciame sismico che si è verificato nell'ultimo anno !.

  • Acquistare Repliche NON è reato

    Raul Bove 3395 giorni fa nel gruppo Passioni e orologi

    Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
    In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".

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    La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.

    Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.

    Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.

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    In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.

  • Crop Circles, questi sconosciuti

    laibach 5160 giorni fa

     I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
    A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:

    1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
    2) quella paranormale o ufologica.

    Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.

     

    Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???

    Parliamone sul nostro social network

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  • Nuvolari TV ADDIO ?

    Raul Bove 5013 giorni fa

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    Penso che molti come me amassero guardare il canale di macchine e auto NUVOLARI, forse l'unico canale innovativo di tutto il DBT (digitale terrestre)

    Dal primo di ottobre il canale è sparito dal digitale terrestre, scelte di mercato !!

    Vi linko lo scarno comunicato inviato da Nuvolari stessa, in cui perentoriamente annunciano che è stato passato sul satellite, e forniscono una lista dei canali su cui è possibile sintonizzarsi.

    Conclusione: Nuvolari TV  in chiaro solo con parabola.
    digitale terrestre adieu.

    Nuvolari Tv sbarca sul Digitale terrestre e sulla IPTV di Alice. Ecco le frequenze per sintonizzarsi:

    TV Digitale Satellitare
    Flotta satellitare Hot Bird - frequenza 1.881 MHz
    sintonia: canale 35 Tivù Sat - canale 218 SKYBOX

    TV Digitale Terrestre
    Lazio - frequenze di Rete Oro Srl
    Piemonte e Valle D'Aosta - frequenze di Rete 7 Spa
    Campania - frequenze di Napoli Tivù Srl
    Lombardia - frequenze di Unitedcom Srl (Più Blu e Telemilano)
    Trentino Alto Adige - frequenze di OP.IM. Srl (Radio Tele Trentino Regionale)
    Emilia Romagna - frequenze di GTV Srl (Telecentro-Telesanterno-Telestense)
    Sardegna - frequenze di Tesar Srl (Cinquestelle Sardegna)
    Veneto e Friuli Venezia Giulia - frequenze di MW-N Spa(Triveneta)

    frequenze nuvolari TV

     

     

     

     

     

  • Nuvolari TV ADDIO ?

    Raul Bove 5013 giorni fa

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    Penso che molti come me amassero guardare il canale di macchine e auto NUVOLARI, forse l'unico canale innovativo di tutto il DBT (digitale terrestre)

    Dal primo di ottobre il canale è sparito dal digitale terrestre, scelte di mercato !!

    Vi linko lo scarno comunicato inviato da Nuvolari stessa, in cui perentoriamente annunciano che è stato passato sul satellite, e forniscono una lista dei canali su cui è possibile sintonizzarsi.

    Conclusione: Nuvolari TV  in chiaro solo con parabola.
    digitale terrestre adieu.

    Nuvolari Tv sbarca sul Digitale terrestre e sulla IPTV di Alice. Ecco le frequenze per sintonizzarsi:

    TV Digitale Satellitare
    Flotta satellitare Hot Bird - frequenza 1.881 MHz
    sintonia: canale 35 Tivù Sat - canale 218 SKYBOX

    TV Digitale Terrestre
    Lazio - frequenze di Rete Oro Srl
    Piemonte e Valle D'Aosta - frequenze di Rete 7 Spa
    Campania - frequenze di Napoli Tivù Srl
    Lombardia - frequenze di Unitedcom Srl (Più Blu e Telemilano)
    Trentino Alto Adige - frequenze di OP.IM. Srl (Radio Tele Trentino Regionale)
    Emilia Romagna - frequenze di GTV Srl (Telecentro-Telesanterno-Telestense)
    Sardegna - frequenze di Tesar Srl (Cinquestelle Sardegna)
    Veneto e Friuli Venezia Giulia - frequenze di MW-N Spa(Triveneta)

    frequenze nuvolari TV

     

     

     

     

     

    Giovanni Piccoli 4156 giorni fa
    Appello per chi ha le palle* - 3 posti liberi: sto organizzando un "evento" che frutterà all'incirca 13 000 000 di €uro;
  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3842 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3812 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • 134.000 IMPRESE MORTE IN ITALIA

    Giovanni Piccoli 3789 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    La crisi economica ha spazzato via in sei anni in Italia 134mila piccole imprese, artigiani e commercianti, le due principali categorie delle partite Iva. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha ricavato questo dato calcolando il saldo, nel periodo 2008-2013, tra aziende nuove nate e quelle che hanno cessato l’attivita’.

    Se tra i piccoli commercianti la ‘moria’ sfiora le 64 mila unita’, tra gli artigiani supera quota 70 mila. Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria all’appello mancano quasi 134mila piccole imprese. “A differenza dei lavoratori dipendenti – osserva il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – quando un autonomo cessa l’attivita’ non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito.

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    Ad esclusione dei collaboratori a progetto che possono contare su un indennizzo una tantum, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennita’ di disoccupazione e di alcuna forma di cassaintegrazione o di mobilita’ lunga o corta. Spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare”. Tra le ragioni che hanno portato i piccoli imprenditori ad abbassare la saracinesca, la Cgia ricorda il costo dell’energia elettrica, aumentato in sei anni del 21,3%, quello del gasolio (+23,3%), mentre la Pubblica amministrazione ha allungato i tempi di pagamento di 35 giorni.

    Altre concause, secondo la Cgia, derivano dalla situazione de credito: in questi sei anni – sottolineano gli artiginai mestrini – gli impieghi bancari alle imprese con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10%. In termini assoluti cio’ corrisponde ad una contrazione dei prestiti erogati alle micro imprese pari a 17 miliardi di euro. Infine, le tasse e la burocrazia.

    Tra il 2008 e il 2013 la pressione fiscale in Italia e’ aumentata di 1,7 punti percentuali, toccando l’anno scorso il record del 44,3%.

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