Raffaella Fico stupisce tutti edi i suoi fan in primis, che la vedevano oramai come una mammina in carriera da quando ha avuto la piccola Pia.
Invece lei si sente donna e lo ha sempre affermato, e il calendario che ha prodotto per “For Men Magazine” ne è la dimostrazione.
Le prime foto in anteprima pubblicate dal settimanale “Diva e Donna“, mostrano una Raffaella Sexy, in perfetta forma e sorprendentemente bella e sensuale senza essere troppo volgare.
Un seno tutto mediterranero (ndr forse un po’ troppo rispetto a come la ricordavamo, ma sarà la gravidanza…), tacchi a spillo e biancheria di pizzo, tutti ingredienti che promettono bene.
Soprattutto nelle mani sapienti del fotografo Roberto Rocco che ha firmato il servizio del calendario.
Perché “For Men Magazine” ha scelto Raffaella? La giustificazione è stata: “Incarna il sogno proibito degli italiani”
E come ha reagito lei a chi le fa notare che non sono propriamente foto che ogni mammina terrebbe nell’album di famiglia da mostrare ai figli? Lei è sempre molto schietta e afferma: “Non me ne vergogno perché non c’è nulla di volgare“…
E poi aggiunge una frecciatina per il suo ex Mario Balotelli, che a sentire lei quando stavano insieme lui… “Impazziva per me…per tutto“.
Chissà se anche il suo nuovo boyfriend impazzisce per lei e per il suo “tutto”, Gianluca Tozzi ha già dimostrato di non gradire paparazzi e paparazzate, come avrà preso il maxicalendario della fidanzata? Non soffrirà un po’ di gelosia a vederla appesa alle pareti di molte officine italiane e non con occhi maschili sempre puntato sulle sue grazie nude come mamma le ha fatte!
Se volete vedere la bella Raffaella come mamma l’ha fatta nelle foto non censurate… scaricate il .pdf
Non so se ricordate questo articolo.
L’Ungheria si libera dei vincoli dei banchieri. Dopo che è stato ordinato all’FMI di abbandonare il paese, la nazione adesso stampa moneta senza debito. L’Ungheria sta facendo la storia. Mai era accaduto dai lontani anni Trenta del secolo scorso che una nazione si ribellasse al potere delle banche e dei banchieri, cartelli internazionali governati dai Rothschilds.
Era il 2011 quando il primo ministro magiaro Viktor Orbán promise di ristabilire la giustizia sui predecessori socialisti che avevano venduto il popolo della nazione alla schiavitù di un debito infinito con i vincoli del FMI (IMF) e lo stato terrorista d’Israele. Orbàn ha detto all’FMI che l’Ungheria non vuole né richiede “assistenza” ulteriore dal delegato della Federal Reserve di proprietà dei Rothschild. Gli ungheresi non saranno più costretti a pagare esosi interessi a banche centrali private e irresponsabili. Ed il risultato è che lo Stato ha assunto la sovranità sulla sua moneta e adesso emana moneta senza debito e tanta quanto ne ha bisogno.
I risultati sono stati nientemeno che eccezionali. L’economia nazionale, che vacillava per via di un pesante debito, ha ricuperato rapidamente. . Orbàn ha dichiarato: “L’Ungheria gode della fiducia degli investitori” che non vuol dire né l’FMI né la Fed o altri tentacoli dell’impero finanziario dei Rothschild. Piuttosto si riferiva agli investitori che producono in Ungheria per gli ungheresi, creando crescita economica vera, con una produzione in crescita che dà nuovi posti di lavoro e migliora la qualità della vita.
A seguito di questa politica economica e dei risultati ottenuti, il presidente della banca centrale ungherese gestita dal governo per il bene pubblico e non per l’arricchimento privato abbia chiesto all’FMI di chiudere i battenti da uno dei paesi più antichi d’Europa. Inoltre, il procuratore generale, ripetendo le gesta dell’Islanda, ha accusato i tre precedenti primi ministri del debito criminale in cui hanno precipitato la nazione.
Fonte: www.losai.eu
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Raul Bove mi piace 2974 giorni fa
Negli ultimi tempi avete notato dei rallentamenti accedendo a Facebook ?
Fateci caso ma a rallentare la vostra navigazione, sul social più popolare (ma ultimamente anche il più intasato) è questo link fbcdn-profile-a.Akamaihd.net:
Anche i meno furbi avranno notato che il link fa riferimento a questo sito: Akamaihd.net; e senza essere degli esperti informatici, analizzando i vostri link, scoprirete che le immagini di Mr Zuckerberg & co, sono ospitate su questo dominio. A questo punto naturale chiedersi:
Che cos'è Akamaihd.net
La Akamai Technologies è un'azienda che si occupa di CDN, dove CDN significa Content Delivery Network.
Quindi in soldoni, tutto quanto postato (foto - immagini - video) su Facebook viene ospitato su server esterni NON di proprietà dell'azienda.
Innanzitutto cosa significa Akamai ?
Akamai si pronuncia Acme.
Vi suona familiare ?
La Acme è la compagnia che si vede nei cartoni animati di Willy Coyote, e che fornisce le più disparate tecnologie per la cattura dell'imprendibile Beep Beep (Road Runner) .
A questo punto viene spontaneo chiedersi:
Un CDN è una serie di server che ricevono i dati da uno o più siti con cui hanno stipulato un accordo, e li piazzano su svariati server sparsi in giro per il mondo, quindi nel caso carichiate un immagine su FB, questa verrà piazzata sul server più vicino a voi. Tutto questo viene fatto per evitare di usare satelliti, o fibre ottiche oceaniche, cercando di sfruttare le risorse presenti nel continente stesso.
Poichè in questo modo gli utenti dell'Asia non dovranno aspettare risorse provenienti dall'Europa, gli Americani dall'Asia e così via; ma ognuno utilizzerà le risorse più vicine al proprio ISP (internet service provider).
Molti utenti lamentano lentezza o persino impossibilità a navigare su Fb in svariate occasioni, altri lamentano il fatto che le foto vengano riordinate alla carlona, altri ancora del fatto di non riuscire a caricare foto o video.
Tutto cio' è dovuto alla continua manutenzione dei server Akamaihd, che, lo ripeto, NON sono in mano a facebook ma ad un CONTRACTOR, ovvero un partner commerciale.
E per concludere, se akamaihd.net fosse uno stato sarebbe di poco inferiore ad Israele e all'Honduras.
Sempre alla faccia della PRIVACY
Aggiornamento 2016
Da quest'anno (2016) alcune cose sono cambiate, per salvare le immagini, Facebook si appoggia alla piattaforma CDN:
Che ha la stessa tendenza a incartarsi della precedente
#ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.
#ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.
#ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.
#ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.
La crisi economica ha spazzato via in sei anni in Italia 134mila piccole imprese, artigiani e commercianti, le due principali categorie delle partite Iva. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha ricavato questo dato calcolando il saldo, nel periodo 2008-2013, tra aziende nuove nate e quelle che hanno cessato l’attivita’.
Se tra i piccoli commercianti la ‘moria’ sfiora le 64 mila unita’, tra gli artigiani supera quota 70 mila. Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria all’appello mancano quasi 134mila piccole imprese. “A differenza dei lavoratori dipendenti – osserva il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – quando un autonomo cessa l’attivita’ non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito.
Ad esclusione dei collaboratori a progetto che possono contare su un indennizzo una tantum, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennita’ di disoccupazione e di alcuna forma di cassaintegrazione o di mobilita’ lunga o corta. Spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare”. Tra le ragioni che hanno portato i piccoli imprenditori ad abbassare la saracinesca, la Cgia ricorda il costo dell’energia elettrica, aumentato in sei anni del 21,3%, quello del gasolio (+23,3%), mentre la Pubblica amministrazione ha allungato i tempi di pagamento di 35 giorni.
Altre concause, secondo la Cgia, derivano dalla situazione de credito: in questi sei anni – sottolineano gli artiginai mestrini – gli impieghi bancari alle imprese con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10%. In termini assoluti cio’ corrisponde ad una contrazione dei prestiti erogati alle micro imprese pari a 17 miliardi di euro. Infine, le tasse e la burocrazia.
Tra il 2008 e il 2013 la pressione fiscale in Italia e’ aumentata di 1,7 punti percentuali, toccando l’anno scorso il record del 44,3%.
Il governo Letta prima di venire falciato da una raffica di mitra (politico) da Renzi, ha varato la norma secondo la quale le banche devono trattenere il 20% di ogni somma che viene pagata tramite bonifici dall’estero che abbiano natura diversa da quella reddituale (cioè di somme che non derivano da lavoro o attività commerciali).
L’assunto dell’agenzia delle Entrate è quello di considerare ogni bonifico proveniente dall’estero e diretto ad una persona fisica italiana (o ad un ente non commerciale) come scaturito da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di carattere finanziario. Chiunque non dichiari alla propria banca che i bonifici che riceve dall’estero non sono ricollegabili ad attività finanziarie, si vedrà addebitata un’aliquota del 20% alla fonte. Aliquota che finirà, tramite banca, nelle casse del fisco per poi essere scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
E’ importante sottolineare che tale trattenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell’ambito della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo e allorchè la riscossione non avvenga tramite l’intervento di un intermediario finanziario.
LA DICHIARAZIONE PER L'ESENZIONE – La dichiarazione viene rilasciata preventivamente dal cliente, in forma libera, e deve attestare che i bonifici non costituiscano, nemmeno in parte, un reddito di capitale o un reddito diverso di fonte estera. In questo caso la ritenuta non viene applicata, ma la banca ha l’obbligo di segnalare all’Amministrazione Finanziaria il nominativo del cliente e l’ammontare dell’ accredito percepito. In linea teorica c’è tempo fino al 30 giugno 2014 per presentare la dichiarazione, ma in questo senso il provvedimento è piuttosto fumoso. La cosa migliore da fare è verificare con ogni singolo istituto di credito.
Dunque in teoria se si prevede di ricevere bonifici dall’estero, per ogni bonifico bisogna andare in banca e fare una dichiararazione in forma libera (il come non si sa) con cui si attesta che tale somma NON costituisca reddito di capitale.
Ma voglio tradurre meglio la norma: il fisco italiano PRESUME che ogni bonifico che proviene dall’estero sia CAPITAL GAIN! e dunque applica un 20% di trattenuta e POI starà a VOI dimostrare che non è così.
Molte banche italiane ovviamente brancolano nel buio, non hanno moduli per le dichiarazioni attestanti la NON natura reddituale delle somme bonificate dall’estero e capita che ti trattengano il 20%…. e poi si vedrà (cioè poi te la vedi tu col fisco).
I media sussidiati italiani ovviamente si guardano bene dal sollevare un caso nazionale, sia mai che una parte di questa estorsione vada a garantire ancora qualche aiuto di Stato.
Ad ogni modo sapete cosa succederà? (e sta già succedendo). E’ facile.
Che dopo un primo momento di follia ogni singolo cittadino italiano sta bloccando qualsiasi bonifico verso l’Italia e cercando metodi alternativi per ottenere il proprio denaro entro i confini nazionali. Altri cittadini italiani, più fortunati, stanno semplicemente accelerando il loro processo di delocalizzazione
E comunque abbiamo un nuovo fantastico vincolo che distruggerà creazione di ricchezza PIL e magari qualche capitale in rientro. Purtroppo di pari passo con le necessità dello Stato verrà distrutta ogni libertà personale ad una ad una. Il mio profondo rispetto va a chi decide di rimanere in Italia (o non può proprio andare via), per tutti gli altri vi dico: FATE LE VALIGE il costo per rimanere si alza sempre di più, siamo solo all’antipasto.
Siate Consapevoli, Siate Preparati.
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