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  • Gli emigranti italiani

    Raul Bove 3906 giorni fa nel gruppo Le iene

    Servizio delle Iene che riguarda gli Emigranti Italiani, costretti a lasciare l'italia  per raggiungere la Germania, dalla Sicilia alla Germania in Autobus. 

    I Cinesi che prendono gli Italiani come badanti o camerieri !!
    Trattati da schiavi  per  20 Euro al giorno

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    Questa è  la realtà ministra KYENGE !!

  • Calendario 2013 per Raffaella Fico

    Giovanni Piccoli 3891 giorni fa nel gruppo Gossip News

    Raffaella Fico stupisce tutti edi i suoi fan in primis, che la vedevano oramai come una mammina in carriera da quando ha avuto la piccola Pia.

    Invece lei si sente donna e lo ha sempre affermato, e il calendario che ha prodotto per “For Men Magazine” ne è la dimostrazione.

    Le prime foto in anteprima pubblicate dal settimanale “Diva e Donna“, mostrano una Raffaella Sexy, in perfetta forma e sorprendentemente bella e sensuale senza essere troppo volgare.

    Un seno tutto mediterranero (ndr forse un po’ troppo rispetto a come la ricordavamo, ma sarà la gravidanza…), tacchi a spillo e biancheria di pizzo, tutti ingredienti che promettono bene.

    Soprattutto nelle mani sapienti del fotografo Roberto Rocco che ha firmato il servizio del calendario.

    Perché “For Men Magazine” ha scelto Raffaella? La giustificazione è stata: “Incarna il sogno proibito degli italiani

    E come ha reagito lei a chi le fa notare che non sono propriamente foto che ogni mammina terrebbe nell’album di famiglia da mostrare ai figli? Lei è sempre molto schietta e afferma: “Non me ne vergogno perché non c’è nulla di volgare“…

    E poi aggiunge una frecciatina per il suo ex Mario Balotelli, che a sentire lei quando stavano insieme lui… “Impazziva per me…per tutto“.

    Chissà se anche il suo nuovo boyfriend impazzisce per lei e per il suo “tutto”, Gianluca Tozzi ha già dimostrato di non gradire paparazzi e paparazzate, come avrà preso il maxicalendario della fidanzata? Non soffrirà un po’ di gelosia a vederla appesa alle pareti di molte officine italiane e non con occhi maschili sempre puntato sulle sue grazie nude come mamma le ha fatte!

    Se volete vedere la bella Raffaella come mamma l’ha fatta nelle foto non censurate… scaricate il .pdf

    -> Foto NON censurate

  • L’Ungheria è di nuovo proprietaria delle proprie banche

    Gustavo 3885 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE

    Non so se ricordate questo articolo.

    L’Ungheria si libera dei vincoli dei banchieri. Dopo che è stato ordinato  all’FMI di abbandonare il paese, la nazione adesso stampa moneta senza debito. L’Ungheria sta facendo la storia. Mai era accaduto dai lontani anni Trenta del secolo scorso che una nazione si ribellasse al potere delle banche e dei banchieri, cartelli internazionali governati dai Rothschilds.

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    Era il 2011 quando il primo ministro magiaro Viktor Orbán promise di ristabilire la giustizia sui predecessori socialisti che avevano venduto il popolo della nazione alla schiavitù di un debito infinito con i vincoli del FMI (IMF) e lo stato terrorista d’Israele. Orbàn ha detto all’FMI che l’Ungheria non vuole né richiede “assistenza” ulteriore dal delegato della Federal Reserve di proprietà dei Rothschild. Gli ungheresi non saranno più costretti a pagare esosi interessi a banche centrali private e irresponsabili. Ed il risultato è che lo Stato ha assunto la sovranità sulla sua moneta e adesso emana moneta senza debito e tanta quanto ne ha bisogno.

    I risultati sono stati nientemeno che eccezionali. L’economia nazionale, che vacillava per via di un pesante debito, ha ricuperato rapidamente. . Orbàn ha dichiarato: “L’Ungheria gode della fiducia degli investitori” che non vuol dire né l’FMI né la Fed o altri tentacoli dell’impero finanziario dei Rothschild. Piuttosto si riferiva agli investitori che producono in Ungheria per gli ungheresi, creando crescita economica vera, con una produzione in crescita che dà nuovi posti di lavoro e migliora la qualità della vita.

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    A seguito di questa politica economica e dei risultati ottenuti, il presidente della banca centrale ungherese gestita dal governo per il bene pubblico e non per l’arricchimento privato abbia chiesto all’FMI di chiudere i battenti da uno dei paesi più antichi d’Europa. Inoltre, il procuratore generale, ripetendo le gesta dell’Islanda, ha accusato i tre precedenti primi ministri del debito criminale in cui hanno precipitato la nazione.

    Fonte: www.losai.eu

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3842 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3842 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3842 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3812 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • La polizia italiana - esegesi di un fallimento

    Luana Mattia 4873 giorni fa

    Il tutto inizio' con Angela Celentano, scomparsa oramai da  15 anni. Poi si passo' a Denise Pipitone splendida bambina dagli occhi dolci di cui non è rimasta traccia

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    Procedendo con Elisa Claps che è stata cercata sino in Tibet, quando invece si trovava nel sottotetto della chiesa, vicino a casa !!

    Senza parlare degli omicidi irrisolti quali quello di Cogne, ed ancor prima il delitto di Via Poma, negli ultimi tempi, la povera Sarah Scazzi e Yara Gambirasio per finire, con le gemelline svizzere, e Daniel Busetti, il ventenne bergamasco scomparso nei giorni scorsi .

    Le nostre Forze di Pubblica Sicurezza si rivelano TOTALMENTE INCAPACI, senza uno schema ben delineato per procedere a qualsivoglia tipo di indagine. Quando poi, ciliegina sulla torta, arrivano i RIS, i RAS, e i RUSS (che prima o poi arriveranno) tutto è a soqquadro, le tracce prevalenti sono quelle dell'appuntato Gargiulo, che si è mangiato il panino alla mortadella in prossimità dei cadaveri.

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    I RIS oltre ai loro mirabolati CANI MOLECOLARI, fatti giungere dal sud dalla Confederazione Helvetica, incapaci di ritrovare un cadavere putrefatto da tre mesi, a poco più di 150 metri dalla propria sede, cosa sanno fare ?
    Vengono avvallate ipotesi quantomento balzane, cercando gli spariti, tra il Friuli ed il Molise, con dispendio di 5/600 miserabili omuncoli della protezione civile, più interessati alle tette dell'Adalgisa, che alla reale ricerca dello scomparso, i quali, dopo essere passati a poco più di un metro dal cadavere, aspettano la serata per le grandi mangiate di pasta e fagioli giunte dalla Val Passiria, preparati dalla locale sede della Lega Nord.

    Ora vi sembra questo il modo di condurre un indagine ??

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    Esimio Appuntato Gargiulo, dal folto pizzetto, quali mirabolanti studi ci vogliono per capire che non è stata Al Qaeda o i marziani a rapire un ragazzo/a di Bergamo piuttosto che di Roma.
    Cosa vi insegnano ai RIS, a giocare al piccolo chimico ?
    O forse sei più preoccupato a curare la tua folta peluria e alle corna che donna Addolorata potrebbe metterti con il tuo collega, che non di effettuare una reale ricerca !!

    Siete un fallimento sotto ogni profilo, qualsiasi paga vi diano è immeritata , e poi sarebbe interessante capire chi è che vi comanda: Topo Gigio ?

    In conclusione, questo è l'elenco delle 950 persone scomparse negli ultimi tempi, quanti di questi siete riusciti, o riuscirete mai a ritrovare ??

    VERGOGNA !

     

  • Gruppo di Supporto - Guide

    ConnectU 5220 giorni fa

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  • Genova: Poliziotto ad un angelo del fango: Mantieni le distanze o ti arresto

    Giovanni Piccoli 3549 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    Momenti di tensione ieri in Corso Buenos Aires tra i volontari che spalavano e degli agenti della Polizia. Tutto è nato da una battuta di alcuni ragazzi non recepita come tale dagli agenti.

    E questa è la gente che dovrebbe difenderci ?
    se non vi piace il vostro lavoro, date le dimissioni e andate a riempire le liste dei senza lavoro !

    QUESTA E' UNA DELLE SCENE CHE NON AVREMMO MAI VOLUTO VEDERE IN QUESTI TERRIBILI GIORNI DI  GENOVA, MA PER DOVERE DI CRONACA DEVE ESSERE ANNOVERATA TRA LE VERGOGNE 

    leggi anche polizia italiana esegesi di un fallimento

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