Accedi

Risultati per "dell"

Commenti

  • Tribute to Schettino

    laibach 4540 giorni fa

    Porta in alto la mano
    segui il tuo capitano,
    scappo con il pattino
    sono capitan Schettino..
    un passo avanti ondeggiando un passo in dietro affondando...
    mica faccio er bagnino, sono capitan Schettino!"

    ********

     

    Non sono fuggito, sono caduto nella scialuppa!”

     

    ********

  • Il nuovo articolo 18

    Utente sconosciuto 4474 giorni fa

    Il DDL appena varato, approvato "salvo intese" (ovvero passibile di modifiche prima di iniziare l'iter parlamentare), introduce il licenziamento per motivi economici. Qualora il giudice dovesse ritenere il provvedimento dell'azienda illegittimo il lavoratore non potrà essere reintegrato in azienda ma riceverà un indennizzo di 15-27 mensilità tenendo conto dell'ultima retribuzione. Il governo si è impegnato a prestare particolare attenzione per evitare abusi da parte delle imprese.

    image

    Diviene possibile anche il licenziamento per motivi disciplinari, se un giudice stabilisce che l'azione è illegittima, in questo caso è prevista la possibilità di reintegro o una indennità tra 15 e 27 mensilità in base all'anzianità.


    In caso di licenziamenti discriminatori resta il diritto al reintegro per tutti, a prescindere che l'imprese abbia più o meno di 15 dipendenti.

    Questo particolare è importante al pari dei due casi di licenziamento sopracitati, perchè l'articolo 18 in vigore fino ad oggi, varato nello Statuto dei Lavoratori del 1970, prevedeva il diritto di reintegro solo per le imprese com più di 15 dipendenti.


    Il costo sostenuto dal datore di lavoro in caso di vittoria del lavoratore sarà svincolato dalla durata del procedimento e dalle inefficienze del sistema giudiziario.

    Per evitare processi lunghi è prevista l'introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti del licenziamento.



    Le modifiche apportate a questa parte dell'articolo 18 possono, dunque, essere interpretate con neutralità e, in linea di massima, essere condivise da tutte le parti sociali. Non si accontenta nessuno per non scontentare tutti, questo è il principio ed è rispettato dall'introduzione di due casi d'uscita e di un più generale principio di diritto d'entrata.

     

    In uno Stato dotato di sistema legislativo e giuridico funzionante, questo DDL renderebbe il mercato del lavoro più flessibile di quello attuale, ma nel nostro caso c'è da fare i conti con la lentezza del sistema giuridico e dei processi. Insieme con la responsabilità civile per i magistrati, questo DDL doterebbe i lavoratori di garanzie sufficienti ad un più snello mercato del lavoro.

  • Tempeste solari e radiazioni sulla terra

    Giovanni Piccoli 4441 giorni fa nel gruppo 2012 ecchissenefrega !

     

    image


    #ffffff; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; background-color: #141414;"> Negli scorsi giorni a cavallo delle festività , il sole è stato protagonista di un'intensa tempesta solare che ha riversato sulla terra una grande quantità di radiazioni. Già in passato si sono svolti eventi di questo genere: e più precisamente nel 1859, anno in cui ancora non vi era il livello di tecnologia che possediamo oggi.

    Chissà che le tempeste solari non sia la principale causa dello sciame sismico che si è verificato nell'ultimo anno !.

  • Acquistare Repliche NON รจ reato

    Raul Bove 3385 giorni fa nel gruppo Passioni e orologi

    Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
    In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".

    image

    La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.

    Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.

    Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.

    image

    In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.

  • Crop Circles, questi sconosciuti

    laibach 5150 giorni fa

     I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
    A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:

    1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
    2) quella paranormale o ufologica.

    Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.

     

    Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???

    Parliamone sul nostro social network

    image

     

  • Nuvolari TV ADDIO ?

    Raul Bove 5003 giorni fa

    image

    Penso che molti come me amassero guardare il canale di macchine e auto NUVOLARI, forse l'unico canale innovativo di tutto il DBT (digitale terrestre)

    Dal primo di ottobre il canale è sparito dal digitale terrestre, scelte di mercato !!

    Vi linko lo scarno comunicato inviato da Nuvolari stessa, in cui perentoriamente annunciano che è stato passato sul satellite, e forniscono una lista dei canali su cui è possibile sintonizzarsi.

    Conclusione: Nuvolari TV  in chiaro solo con parabola.
    digitale terrestre adieu.

    Nuvolari Tv sbarca sul Digitale terrestre e sulla IPTV di Alice. Ecco le frequenze per sintonizzarsi:

    TV Digitale Satellitare
    Flotta satellitare Hot Bird - frequenza 1.881 MHz
    sintonia: canale 35 Tivù Sat - canale 218 SKYBOX

    TV Digitale Terrestre
    Lazio - frequenze di Rete Oro Srl
    Piemonte e Valle D'Aosta - frequenze di Rete 7 Spa
    Campania - frequenze di Napoli Tivù Srl
    Lombardia - frequenze di Unitedcom Srl (Più Blu e Telemilano)
    Trentino Alto Adige - frequenze di OP.IM. Srl (Radio Tele Trentino Regionale)
    Emilia Romagna - frequenze di GTV Srl (Telecentro-Telesanterno-Telestense)
    Sardegna - frequenze di Tesar Srl (Cinquestelle Sardegna)
    Veneto e Friuli Venezia Giulia - frequenze di MW-N Spa(Triveneta)

    frequenze nuvolari TV

     

     

     

     

     

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3831 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3831 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3801 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • Il complotto

    Giulia Freddi 3449 giorni fa

    Demoni, alieni e satanisti della CIA: i cannibali: nel Nwo Fmi Spa: sistema esoterico Cabalistico: occulto, Massonico di Farisei del Talmud: la Magia NERA!

    loro giocano contro di me: una battaglia mortale, che, loro non potrebbero mai vincere: perché, Gesù Cristo è Risorto, e siede: alla destra del Padre: un solo JHWH holy! Ecco perché, io sono: soltanto: una Autorità Politica del Regno di Dio: Unius REI, la proposta politica del Re: Messiah umano: di: Israele: la LEGGE Naturale: e la LEGGE Universale: il vero rappresentante del Decalogo: di Mosé insieme a tutte le Chiese Cristiane: senza diversificazione di insegnamento! Così: io ho armato, la mia fede: politicamente e metafisicamente: così, io ho visto morire: demoni-alieni: Gmos Biologia Sintetica: satanisti, massoni ed islamici: perché il mio ministero colpisce a morte e danneggia nella salute: tutti i nemici di Cristo! ed infatti: io sono la più grande paura: per i satanisti: islamici: massoni, una sola sinagoga di satana: Nwo Califfato: oggi alleati: che, sono i padroni del mondo: per rovinare Israele il cristianesimo, ecc.. io li ho visti: nella mia intuizione, tutti di: morire: come mosche. Ecco perché, sono anni che: i Massoni: vanno a denunciare me, dal mio Arcivescovo FRANCESCO CACUCCI: e lui è stato costretto: a rimuovere il mio Accolitato: senza motivazioni: dopo 32 anni, violando: 1. la libertà: della mia coscienza: santuario dello Spirito SANTO, e, 2. la autonomia dei cristiani in politica, soltanto: perché, lui è un codardo: per dimostrare, anche lui: terribilmente, nel suo Corpo, che, Dio JHWH è il Signore! Questo è il più grave attacco: che, in questo mondo, mi poteva essere fatto, contro di me, cioè, se: c'era una possibilità di distruggere: il mio ministero politico: universale: e quindi: poter distruggere in genere umano intero. ed impostare definitivamente il regno di satana nel mondo. dico: "se era possibile danneggiare Unius REI. perché, non c'è nessuno, che, può danneggiare Unius REI: essendo il mio potere: come amministratore universale del Regno di Dio, un potere sovrastante: ogni potere terreno e Celeste!.. anzi, ogni opposizione: è destinata ad accrescere: il mio potere metafisico! Ogni odio, ed ingiustizia: non: soltanto: fortifica il potere satanico: dei farisei usurai: Illuminati: Fmi: Banca Mondiale, sulla via di Satana: e della globale schiavizzazione: di: tutto il genere umano, ma, altresì: fortifica: anche ME: Unius REI: sulla via del Bene, perché, non esiste per nessuno: ne ora, ne mai, la possibilità di poter sfidare: il Regno di Dio! Infatti, soprattutto satana stesso: non oserebbe mai: la sua disintegrazione: prima del tempo: stabilito: per venire da me! Quindi: quel codardo: ha mandato: durante un sogno atipico: uno dei demoni più potenti dell'inferno, che, è fuggito nudo lasciando, nelle mie mani; nella sua tomba: dove io sono entrato: i suoi vestiti: nelle mie mani!

    e la cosa più incredibile è che, io ho le prove: cioè, io posso dimostrare pubblicamente, tutte le miei affermazioni! quindi, io ti allego: una foto di google translate: dove ShalomGerusalemme, viene tradotto, con, il termine: di: "lorenzoJHWH", questo è: a dimostrare: come: google: è il cuore della A.I. aliena: satanica: artificiale intelligenza collettiva: la ENTITà: il Grande Fratello, infatti, in questo file foto: "aliens.jpg": un satanista: WolfFenric dice: "ShalomGerusalemme Those little death threats are going to get your account terminated, Just lonely old man setting on his throng in the bath room dreaming of world domination. ] ma: A.I. Gmos Talmud 666 agenda in: /translate . google . i t/ [ questa è la prova ]: traduce: [ "ShalomGerusalemme" con "Lorenzojhwh" ] inutilmente, il mio Arcivescovo ha tentato: di difendere i satanisti da me: in due occasioni: la prima volta: 3 anni fa: mi fece chiamare: GIUSTAMENTE: in Curia: dal Vicario Episcopale: Mons Domenico Ciavarella, A CUI IO PROMISI: GIUSTAMENTE: DI NON MALEDIRE NEL NOME DI GESù: NEANCHE: I SATANISTI: COSA: CHE IN PASSATO: IO AVEVO FATTO: PER I CASI PIù GRAVI: corsi di bestemmie, ecc.., ma, anche. personalmente: IL MIO ARCIVESCOVO: nella mia Parrocchia: lui mi rimproverò: e mi minacciò: anche: INGIUSTAMENTE: disse: "bada bene.." dicendo: che, esisteva già, un esorcista ufficiale della Diocesi di Bari: e che quello: non ero io! ma, TUTTO QUESTO: è ASSURDO E GROTTESCO: insieme, PERCHé: OGNI CRISTIANO è AUTORIZZATO A PREGARE: LA PREGHIERA DI SAN BENEDETTO: DEL V SECOLO: C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti. Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO:(Al segno + ci si fa il segno della croce)+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! Grazie dell'amicizia. grazie a te, CORAGGIO! NON SEI SOLO, SOLA: I SANTI DI DIO SPERANO E LOTTANO, PER LA TUA LIBERAZIONE! Ti mando un abbraccio, NEL SIGNORE DELLA RISURREZIONE! AMEN! ALLELUIA! GLORIA A DIO PER SEMPRE! preghiamo in comunione di fede: NELLA COMUNIONE DEI SANTI E DEI REDENTI: LA CELESTE GERUSALEMME, PER ESSERE CONSOLATI DELLE SUE CONSOLAZIONI! .. grazie, Va TUTTO bene, CON TE! DIO NON SI è ARRESO, A MOTIVO DEI TUOI PECCATI, PERCHé IL TUO DEBITO, è STATO PAGATO SULLA CROCE DA GESù: E TU NON SOLTANTO, tu HAI DIRITTO DI ESSERE PERDONATO, MA, TU HAI DIRITTO DI ESSERE GUARITO, E DI ESSERE RISTORATO, PER TUTTE LE PERDITE: CHE HAI DOVUTO SUBIRE... infatti, al cuore penitente il Signore JHWH dice: "la colpa per me, non è tua, ma, è tutta di farisei salafiti Satana, soltanto, quindi: tutti i tuoi dolori e le tue malattie cadranno su di Loro, e tu sarai liberato"
    alleluia Gloria a Dio JHWH Santo, per sempre. questa benedizione, è una Benedizione universale, e deve liberare, nel nome di Gesù, tutti i prigionieri!


    NON è mia l'ho trovata su FB e mi piaceva

  • Trovati altri 82 elementi in Commenti