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Risultati per "19"

Commenti

  • I miei genitori sono dei veri cretini !!

    laibach 3405 giorni fa

    Noi tutti sappiamo che l'amore per i figli è più forte di qualsiasi altro sentimento. Però come tutte le cose al mondo può rivelare un lato buono e uno cattivo. 

    Dopo aver visto queste immagini #ffffff;">scioccanti,  cosa vi vien da pensare se non poveri bambini! e a volte, quanto sanno essere stupidi i genitori!?

     

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  • Tribute to Schettino

    laibach 4538 giorni fa

    Porta in alto la mano
    segui il tuo capitano,
    scappo con il pattino
    sono capitan Schettino..
    un passo avanti ondeggiando un passo in dietro affondando...
    mica faccio er bagnino, sono capitan Schettino!"

    ********

     

    Non sono fuggito, sono caduto nella scialuppa!”

     

    ********

  • Crop Circles, questi sconosciuti

    laibach 5148 giorni fa

     I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
    A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:

    1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
    2) quella paranormale o ufologica.

    Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.

     

    Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???

    Parliamone sul nostro social network

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  • Le cartelle si possono contestare a Equitalia

    Gustavo 4266 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    La corte di cassazione ha emesse una sentenza che si preannuncia molto importante per i futuri rapporti tra contribuenti ed Equitalia: in effetti, secondo la Corte di Cassazione, il cittadino può avere diritto a conoscere il  contenuto esatto della cartella esattoriale invece che il semplice estratto. L’associazione Noi Consumatori, da sempre avverso alla società di riscossione, ha provato a spiegare cosa è successo in questo caso.

    Nel dettaglio, non si parla praticamente mai delle sentenze giuridiche che riguardano la società partecipata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, ma a fine settembre la condanna contro Equitalia meritava più attenzione, dato che è stato previsto l’annullamento di migliaia e migliaia di cartelle, per un importo totale di 400mila euro. Il motivo consisteva nella poca chiarezza delle motivazioni del pagamento.

    In effetti, la società di riscossione si era limitata a inviare il già citato estratto a ruolo. Di cosa si tratta esattamente?
    Questo documento non è altro che l’elenco di tutte le somme di denaro cui ha diritto l’Erario: il ruolo è il tipico mezzo della riscossione coattiva, ma questo vuol dire che nessuno fino ad ora aveva controllato le cartelle complete e integrali. La stessa Noi Consumatori ha parlato di una sentenza “storica”, ma davvero la vita dei contribuenti diventerà più semplice?

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    Equitalia ha avuto i suoi meriti, ma anche le sue pecche, dunque è giusto pagare in caso di errori, proprio come in questo caso: la speranza è che da oggi in poi vi possa essere più trasparenza e chiarezza quando si richiedono delle somme così importanti, altrimenti si rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini con una pressione fiscale esagerata.

  • Attenti ai numeri truffa

    Raul Bove 4211 giorni fa nel gruppo thewire/group/20395

    Attenti ai numeri che richiamano e poi mettono giu'

    aggiornamento :
    attenti anche al numero 091 2559, 

     

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3830 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3830 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • 50mila denunce contro il governo per istigazione al suicidio

    Gustavo 3554 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

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    Piu’ di 50mila denunce contro il governo per “istigazione al suicidio” sono state presentate in tutte le procure d’Italia dal Comitato art. 580 (l’articolo del codice penale che configura il reato). L’iniziativa e’ stata presentata oggi da un gruppo di imprenditori e di avvocati del comitato in una conferenza stampa al Senato, grazie all”ospitalità del Movimento 5 stelle.

    “In pochi giorni abbiamo ricevuto piu’ di 15mila adesioni sulla nostra pagina facebook – ha spiegato Antonio Corcione, promotore dell’iniziativa – ma il nostro lavoro e’ nato con l’emittente web che cerca ogni giorno di sostenere legalmente e psicologicamente tutte le persone in difficolta’, attraverso questo mezzo abbiamo raccolto centinaia di storie”. La via intrapresa e’ quella dell’esposto-querela.

    “Le prove ci sono – spiega Corcione – abbiamo lettere di suicidi in cui spiegano di essersi tolti la vita perche’ non riuscivano a mantenere la famiglia, alcuni che si erano rivolti alle istituzioni e ai comuni per un sostegno si sono sentiti dire: e’ meglio che non venite altrimenti vi tolgono i bambini”.

    Questa è la realtà !

     

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  • NON rispondere alle telefonate truffa di Milano con prefisso 02

    Gustavo 2693 giorni fa nel gruppo Telefonia e Cellulari

    Tempo fa il portale https://www.studiocataldi.it aveva segnalato di fare attenzione alle chiamate provenienti dal numero, con prefisso di Milano 0280886927, perchè vi avrebbe scalato il credito dal vostro cellulare.

    Ora navigando su Facebook sono venuto a conoscenza di altri numeri che fanno più o meno lo stesso lavoro prosciugando il vostro conto telefonico, ve li posto tutti qui per facilità:

    0280886927
    02692927527
    0222198700
    0280887028
    0280887589

    Il mio consiglio è di metterli nella blacklist del vostro telefonino, utilizzando il programma CALLS BLACKLIST senza rispondere !

    attenti alle telefonate truffa

    In passato tecniche simili con chiamate provenienti da prefissi stranieri, o con numeri 899,  erano già state utilizzate, la novità ora consiste nell'uso di un prefisso italiano che a noi tutti può sembrare attendibile e innocuo, ma che in realtà viene effettuato da numerazioni a pagamento che contattano automaticamente l'utente.

    Perchè mi chiamano ?
    i vostri numeri sono finiti in alcuni elenchi ottenuti non si sa come e da chi (forse tramite finti annunci di lavoro, ma non ne avremo la sicurezza almeno fino a che la Finanza non avrà svolto le sue indagini) che sono stati fatti con l'unico scopo di truffare la gente, cercando di avere un tornaconto ad ogni risposta, anche se ottenuta in segreteria o persino senza risposta.

    ATTENZIONE ! 


  • Donald Trump - il discorso della vittoria

    Gustavo 2780 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    Trionfo elettorale per il candidato repubblicano: "Sarò al servizio della gente".

    IL DISCORSO TRUMP - "Sarò il presidente di tutti gli americani", ha detto Trump nel suo primo discorso dopo i risultati. 

    Il candidato neo eletto, conquista gli Stati in bilico: “È ora di superare le divisioni”. 

    IL PRIMO DISCORSO
    «Ho appena ricevuto una telefonata da Hillary Clinton, vorrei farle le mie congratulazioni, ha combattuto con tutta se stessa. Ha lavorato sodo e le dobbiamo una grande gratitudine», ha detto Trump. Il vincitore delle elezioni presidenziali ha poi teso la mano ai democratici («è il momento di unirci e superare le divisioni») assicurando di voler «buoni rapporti con l’estero» e che «saremo giusti con tutti i popoli e le nazioni». Infine un passaggio sull’economia: «Raddoppieremo la crescita e saremo l’economia più forte al mondo».

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