il sito laleggepertutti pubblica un ottimo articolo su come farsi risarcire per i danni da stress.
Fermi auto, ipoteche, pignoramenti illegittimi, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento illegittime: il danno morale da stress subito può essere risarcito, ma la giurisprudenza è restrittiva.
Con una sentenza di ieri mattina [1], la Cassazione ha stabilito che il semplice disagio, il fastidio, il disappunto o la sola ansia per un fermo auto, un’ipoteca o un pignoramento illegittimo di Equitalia non dà diritto, al contribuente, a ottenere un risarcimento del danno morale. Una sentenza che, certo, costituisce un duro colpo per tutti quei contribuenti vessati dalle inefficienze dell’Agente della Riscossione. Inefficienze, purtroppo, tutt’altro che rare: spesso Equitalia si sveglia dopo anni di silenzio, a crediti ormai prescritti, e pretende pagamenti non dovuti; o avvia procedimenti pur in palese violazione delle più elementari norme di legge o interpretazioni consolidate della giurisprudenza.
Fatto sta che, comunque, dalla lettura della sentenza si intravede ancora un margine di possibilità per chiedere il risarcimento dei danni.
Solamente in alcuni casi, ovvero quando vi è un danno grave
La sentenza di questa mattina della Cassazione non esclude a priori il risarcimento da stress, ma lo elimina solo in quei casi in cui non vi sia un pregiudizio effettivo e percepibile. Invece, laddove le conseguenze del comportamento illegittimo di Equitalia siano gravi e possano essere quantificate, allora è possibile chiedere l’indennizzo al giudice, insieme all’atto di ricorso. Si pensi al caso del contribuente cui venga imposto il fermo auto illegittimo e, in conseguenza di ciò, venga licenziato o perda le commesse di agente di commercio. O all’imprenditore che subisce il pignoramento del conto corrente e che, a causa del blocco dei rubinetti, fallisce. O all’ipoteca su una casa che blocca le trattative di vendita.
Se c’è una responsabilità processuale aggravata
La seconda possibilità per ottenere il risarcimento è di evidenziare al giudice la responsabilità processuale [2] di Equitalia che ha agito o ha resistito in causa pur avendo palesemente torto, ossia per malafede o colpa grave. Certamente più difficile dimostrare la malafede per un ente pubblico, ci si può precostituire la prova della colpa grave. A tal fine, infatti, è consigliabile sempre, prima di agire in giudizio, e oltre alla normale mediazione tributaria, presentare un ricorso in autotutela all’Agente della riscossione e all’ente titolare del credito, in cui vengono messe in evidenza le ragioni dell’illegittimità dell’atto. In questo modo si mette l’amministrazione tributaria nella condizione di rettificare il proprio operato: qualora non lo faccia, per incuria o volontà, sarà passibile della sanzione processuale.
Il risarcimento in questione non presuppone necessariamente l’istanza di parte, potendo essere disposto anche d’ufficio. È necessario però l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo, di ipoteca o di pignoramento e della mancanza della normale prudenza in capo all’Agente della riscossione.
Il semplice stress
Con la sentenza in commento, la Cassazione afferma quindi che Equitalia non è tenuta a risarcire lo stress subito dal contribuente per l’atto illegittimo (in quel caso si trattava di un fermo auto).
Per i giudici supremi non sono risarcibili comunque i danni consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari
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