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	<title><![CDATA[MSNI: Equitalia: Gli atti sono contestabili anche senza querela]]></title>
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	<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 12:00:10 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia: Gli atti sono contestabili anche senza querela]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Gli atti del concessionario della riscossione non godono di <strong>fede privilegiata</strong> e dunque il contribuente pu&ograve; contestarli senza dover proporre querela di falso.</p>
<p>Ci&ograve; &egrave; quanto sancito di recente dalla <strong>Suprema Corte</strong> che, a seguito della contestazione di un contribuente in merito al contenuto di un pignoramento di Equitalia, ha dichiarato &ldquo;<em>l&rsquo;atto di pignoramento presso terzi, &hellip; in tema di esecuzione esattoriale ha la natura di atto esecutivo e quindi di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all&rsquo;art.2700 cod. civ. &egrave; riservata ai soli atti pubblici, sicch&eacute; si rivela infondata l&rsquo;affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall&rsquo;agente della riscossione fa piena fede fino a querela di falso dell&rsquo;attivit&agrave; compiuta per la sua redazione..</em>&rdquo; (<strong>sentenza n.26519 della Corte di Cassazione</strong>, sezione III&deg;, depositata il 9 novembre 2017; Presidente Dott.ssa Roberta Vivaldi, Relatore Dott. Cosimo D&rsquo;Arrigo).</p>
<p><img src="https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2017/01/rottamazione-cartelle-equitalia.jpg" alt="atti di equitalia contestabili" width="600" style="border: 0px;"></p>
<p>Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto aveva accolto il ricorso di un contribuente che lamentava l&rsquo;illegittimit&agrave; di un pignoramento presso terzi emesso dall&rsquo;agente della riscossione poich&eacute; privo della specifica indicazione delle cartelle esattoriali poste a base della pretesa.</p>
<p>Il concessionario contrastava l&rsquo;eccezione del contribuente sostenendo che l&rsquo;elenco delle cartelle era stato materialmente pinzato al pignoramento e ci&ograve; era incontestabile poich&eacute; nel testo dell&rsquo;atto l&rsquo;ufficiale della riscossione dichiarava che i titoli erano stati &ldquo;allegati&rdquo;.</p>
<p>Per il concessionario, dunque, il fatto stesso che nel pignoramento fosse indicato che l&rsquo;elenco delle cartelle era stato allegato costituiva una dichiarazione su un atto pubblico e per questo munita di fede privilegiata non contestabile fino a querela di falso (a onor di chiarezza &egrave; bene far presente che l&rsquo;azione di querela di falso &ndash; da non confondersi con la denuncia/querela prevista in ambito penale &ndash; &egrave; individuata dal nostro Codice di Procedura Civile negli articoli 221 e seguenti e consiste in un procedimento civile dinanzi al Tribunale il quale mira proprio ad accertare la falsit&agrave; di un atto pubblico che fino a tale accertamento gode di fede privilegiata).</p>
<p>Fede privilegiata che per i giudici della Corte di Cassazione riguarda solo alcune funzioni degli agenti della riscossione e, precisamente, quelle relative alle attivit&agrave; di notifica diversamente dalla redazione degli atti esattoriali che rappresentano dei meri documenti di parte e dunque liberamente contestabili.</p>
<p>Nello specifico, i giudici dichiarano &ldquo;L&rsquo;atto di pignoramento presso terzi eseguito dall&rsquo;agente di riscossione &hellip; sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali non acquisisce per ci&ograve; stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. conservando invece quella di atto processuale di parte.</p>
<p>Consegue che l&rsquo;attestazione ivi contenuta delle attivit&agrave; svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l&rsquo;atto &hellip; non &egrave; assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l&rsquo;agente di riscossione esercita &hellip; le funzioni proprie dell&rsquo;ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto&rdquo;.</p>
<p>Tale decisione risulta di notevole importanza proprio perch&eacute; chiarisce il ruolo dell&rsquo;agente della riscossione &ndash; che dunque muta a seconda delle funzioni da quest&rsquo;ultimo svolte &ndash; con la conseguenza che il contribuente interessato avr&agrave; la possibilit&agrave; di contestare il contenuto degli atti esattoriali senza ricorrere alla querela di falso.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/14/equitalia">https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/14/equitalia</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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