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	<title><![CDATA[MSNI: Le cartelle di Equitalia perdono efficacia dopo un anno]]></title>
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	<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:15:09 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Le cartelle di Equitalia perdono efficacia dopo un anno]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Come districarsi fra le norme che prevedono una scadenza per la cartella esattoriale notificata al contribuente da Equitalia.&nbsp;</p>
<p><img src="https://i.res.24o.it/images2010/SoleOnLine5/_Immagini/ArticleGallery/Notizie/2013/difese-fisco/equitalia-fermare-cartelle-tasse-258.jpg?uuid=33be62d4-d121-11e2-bdaf-2fdeb53b565d" alt="Le cartelle di Equitalia perdono efficacia dopo un anno" width="300" style="border: 0px;"></p>
<hr>
<p>La cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno: secondo la legge [1] infatti se il contribuente non paga gli importi indicati in cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica, il pignoramento da parte di Equitalia dovr&agrave; avvenire al massimo entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento.</p>
<p>La cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno, &egrave; vero, ma rimane un atto che suscita timori nel contribuente soprattutto perch&eacute; nella cartella &egrave; contenuto il chiaro messaggio che esiste nei suoi confronti un carico di tributi e/o di sanzioni amministrative che risulta non essere stato pagato al creditore (Comuni o Agenzia delle entrate).</p>
<p>La notifica di una cartella di pagamento, cio&egrave;, significa innanzitutto che il contribuente ha gi&agrave; ricevuto in precedenza un avviso di accertamento o un verbale (cosiddetta &ldquo;multa&rdquo;) che non ha provveduto a pagare.</p>
<p>In questi casi il creditore (Comune o Agenzia delle entrate), constatato che il contribuente non ha pagato quanto era indicato nell&rsquo;avviso di accertamento o nel verbale, forma il ruolo (che &egrave; l&rsquo;elenco dei debitori), lo trasmette all&rsquo;agente della riscossione (Equitalia) che provveder&agrave; a recuperare il credito attraverso la cosiddetta fase di riscossione coattiva.</p>
<p>Ed il primo atto della fase di riscossione coattiva &egrave;, appunto, la notificazione al contribuente della cartella di pagamento.</p>
<p>Evidenziamo subito che in materia di Irpef, Iva, contributi previdenziali&ndash;assistenziali dovuti a Inps e Inail, Irap e ritenute alla fonte, la cartella di pagamento non viene pi&ugrave; inviata al contribuente (n&eacute; si forma pi&ugrave; il ruolo).</p>
<p>Per questi tributi e per i contributi previdenziali, infatti, dopo la notifica dell&rsquo;avviso di accertamento (che si chiama avviso di addebito per quello che riguarda i contributi previdenziali), Equitalia pu&ograve; procedere direttamente al pignoramento senza dover prima notificare la cartella di pagamento.</p>
<p>Invece, per quello che riguarda le sanzioni per violazioni delle norme del Codice della Strada, le imposte indirette (imposta di registro, imposte di successione, catastali, ipotecarie) e i tributi locali (Imu, Tari, Tasi ecc.), la notificazione della cartella di pagamento &egrave; ancora obbligatoria.</p>
<p>E allora, ripetendo il concetto base di questo articolo, &egrave; assai utile sapere che nel momento in cui il contribuente dovesse ricevere una cartella di pagamento, egli ha sessanta giorni di tempo per pagare le somme in essa specificate e che, se non dovesse pagare, il pignoramento da parte di Equitalia dovr&agrave; avvenire entro un anno dalla data di notificazione della cartella di pagamento: insomma, la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno.</p>
<p>Entro un anno, cio&egrave;, dalla data di notificazione della cartella, Equitalia potr&agrave; pignorare i beni mobili, gli stipendi, le pensioni e/o gli immobili di propriet&agrave; del debitore senza dover avvertire nuovamente il debitore.</p>
<p>Decorso, invece, pi&ugrave; di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento essa &ldquo;scade&rdquo; nel senso che Equitalia, prima di poter pignorare i beni mobili e/o immobili del debitore, sar&agrave; obbligata a notificare al debitore un altro atto, definito intimazione di pagamento, in cui il debitore sar&agrave; di nuovo intimato a pagare e avvertito che, se il pagamento non avverr&agrave; entro cinque giorni, sar&agrave; avviata l&rsquo;esecuzione con il pignoramento [2].</p>
<p>Occorre, perci&ograve;, verificare attentamente, nel caso in cui Equitalia abbia pignorato la pensione o lo stipendio o un immobile o un bene mobile, se tra la data di notificazione della cartella e la data del pignoramento sia passato pi&ugrave; o meno di un anno: se fosse passato pi&ugrave; di un anno, il pignoramento sar&agrave; da considerare irregolare se non sar&agrave; stato preceduto dalla notificazione di un nuovo avviso (la cosiddetta intimazione di pagamento) e potr&agrave; essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale ordinario nel termine di venti giorni da quando sar&agrave; stato comunicato al contribuente [3].</p>
<p>Si &egrave; detto che la cartella di Equitalia perde efficacia dopo un anno e che perci&ograve; il pignoramento non potr&agrave; essere eseguito se, trascorso pi&ugrave; di un anno dalla notificazione della cartella, al contribuente non sar&agrave; prima stato inviato un altro atto (chiamato intimazione di pagamento).</p>
<p>La domanda conclusiva &egrave;: anche il fermo amministrativo e l&rsquo;ipoteca non potranno essere eseguiti a carico del contribuente dopo che sar&agrave; decorso pi&ugrave; di un anno dalla notificazione della cartella?</p>
<p>La giurisprudenza [4] ha chiarito che, se &egrave; decorso pi&ugrave; di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, il fermo amministrativo dell&rsquo;autoveicolo del contribuente e l&rsquo;ipoteca sugli immobili del contribuente potranno essere iscritti anche senza l&rsquo;invio dell&rsquo;intimazione di pagamento, ma occorrer&agrave; per&ograve; preavvertire con apposito atto il contribuente che, in caso di mancato pagamento del carico esistente a suo nome entro trenta giorni, l&rsquo;agente della riscossione provveder&agrave; a iscrivere fermo e/o ipoteca. D&rsquo;altra parte, l&rsquo;obbligo del preavviso di fermo e del preavviso di ipoteca &egrave; oggi sancito anche dalla legge [5].</p><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/155688_la-cartella-di-equitalia-perde-efficacia-dopo-un-anno">https://www.laleggepertutti.it/155688_la-cartella-di-equitalia-perde-efficacia-dopo-un-anno</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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