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	<title><![CDATA[MSNI: Novità Equitalia 2016, le rate non scadono se pagate in ritardo]]></title>
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	<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 12:07:00 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Novità Equitalia 2016, le rate non scadono se pagate in ritardo]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Sentenza Tribunale di Roma: <strong>Il&nbsp;piano di rateazione di Equitalia pu&ograve; essere interrotto solo per mancato pagamento, non per ritardo</strong>.</p>
<p><strong>Equitalia non pu&ograve; interrompere un piano di rateazione</strong> a un&rsquo;impresa che ha pagato alcune rate in ritardo, il provvedimento di revoca scatta solo per rate non pagate: lo stabilisce una sentenza del tribunale di Roma (proc. n. 54257 del 20 agosto 2016), che chiede all&rsquo;agente della riscossione di ripristinare piani di rateazione interrotti indebitamente.</p>
<p><img src="https://3.bp.blogspot.com/-hG24Jz_e2-s/VjC7_a5PpsI/AAAAAAAAGBo/-88vk_Nd3_E/s1600/rateizzazione-cartelle-equitalia.jpg" alt="novit&agrave; 2016 rateizzazione equitalia" width="340" style="border: 0; border: 0px;"></p>
<p>I magistrati hanno stabilito che la normativa applicabile &egrave; l&rsquo;articolo 19 comma 3 del dpr 602/1973, che prevede lo stop alla rateazione solo in caso di mancato pagamento di almeno cinque rate, anche non consecutive.</p>
<p>Il ritardo, invece, pu&ograve; comportare il &laquo;<strong>pagamento degli interessi e delle eventuali sanzioni</strong>&raquo;, ma non la &laquo;<em>decadenza dal beneficio</em>&raquo; prevista espressamente solo in caso di mancato pagamento. Risultato: Equitalia deve ripristinare i piani di rateazione precedentemente sospesi. L&rsquo;ordinanza del tribunale sottolinea come la decadenza da un piano di rateazione abbia una serie di effetti negativi sull&rsquo;impresa: &laquo;una indubbia oggettiva difficolt&agrave; per il debitore di onorare il proprio debito&raquo;, tutte le conseguenze che derivano dalla mancata attestazione della correttezza dei pagamenti da parte dell&rsquo;agente della riscossione (riscossione crediti Pubblica Amministrazione, partecipazione a gare pubbliche, sottoscrizione di contratti pubblici).</p>
<p>Ricordiamo che la Riforma fiscale ha cambiato le regole sulla dilazione del pagamento, contenute nell&rsquo;articolo 19 del Dpr 602/1973. La possibilit&agrave; di interrompere il piano di rateazione Equitalia scatta, come detto, <strong>dopo cinque rate non pagate</strong> (<span style="text-decoration: underline;">prima erano otto</span>). La procedura &egrave; la seguente: <strong>il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione</strong>, l&rsquo;intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto &egrave; immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, il carico pu&ograve; essere nuovamente rateizzato se, all&rsquo;atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano pu&ograve; essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.</p>
<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://www.pmi.it/impresa/normativa/news/129833/rateazione-equitalia-niente-stop-per-ritardo-pagamenti.html">https://www.pmi.it/impresa/normativa/news/129833/rateazione-equitalia-niente-stop-per-ritardo-pagamenti.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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