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	<title><![CDATA[MSNI: Annullare i Ruoli di Equitalia, le istruzioni dell'INPS]]></title>
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	<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 07:48:56 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Annullare i Ruoli di Equitalia, le istruzioni dell'INPS]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Con il Messaggio n. 2609/2016, l&rsquo; <strong>INPS illustra le novit&agrave; normative relative alla sospensione dei ruoli Equitalia</strong> per i quali il contribuente abbia presentato apposita istanza: come previsto dalla <strong>Legge di Stabilit&agrave; 2013</strong>, &egrave; prevista una velocizzazione della procedura di sospensione della riscossione per somme iscritte a ruolo o affidate a incaricati come Equitalia, limitatamente agli atti indicati nell&rsquo;istanza.</p>
<p>Le cause valide ai fini della inesigibilit&agrave; del credito sono:</p>
<p>prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo &egrave; reso esecutivo;<br> provvedimento di sgravio emesso dall&rsquo;ente creditore;<br> sospensione amministrativa concessa dall&rsquo;ente creditore;<br> sospensione o annullamento avvenuto in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;<br> pagamento effettuato, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell&rsquo;ente creditore.</p>
<p><img src="https://www.avvocatoamilcaremancusi.com/wp-content/uploads/2015/06/inps.jpg" alt="inps" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p><strong>Procedura</strong></p>
<p>Il diritto del contribuente deve essere dimostrato tramite apposita documentazione da allegare all&rsquo;istanza da inviare all&rsquo;Agente della Riscossione competente. Quest&rsquo;ultimo, una volta ricevuta la richiesta, dovr&agrave;:</p>
<p>inserire nei propri sistemi informativi lo stato di &ldquo;Sospensione Legale&rdquo;;<br> dare notizia all&rsquo;INPS attraverso gli appositi flussi telematici;<br> trasmettere tramite PEC indirizzata alla Sede INPS competente la domanda compilata e la relativa documentazione.</p>
<p>La <strong>Sede INPS</strong> competente a sua volta:</p>
<p>effettuer&agrave; le proprie verifiche;<br> in caso di esito positivo provveder&agrave; ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento, sgravio o di sospensione dell&rsquo;Avviso o della Cartella;<br> in caso di esito negativo, trasmetter&agrave; al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione per la ripresa delle attivit&agrave; di recupero del credito;<br> in ogni caso comunicher&agrave; i provvedimenti adottati al contribuente e all&rsquo;Agente della Riscossione (tramite PEC).</p>
<p>La procedura prevede le seguenti tempistiche:</p>
<p>la richiesta di sospensione deve essere presentata da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva;<br> la trasmissione della richiesta da parte del concessionario all&rsquo;ente creditore dovr&agrave; avvenire entro dieci dalla data di presentazione della dichiarazione;<br> la comunicazione dell&rsquo;esito da parte dell&rsquo;ente creditore al debitore e al concessionario dovr&agrave; avvenire entro 220 giorni dalla data di presentazione dell&rsquo;istanza;</p>
<p>trascorso il <strong>termine dei 220 giorni</strong>, le partite di credito interessate sono annullate di diritto e cancellate dal ruolo e dalle scritture patrimoniali dell&rsquo;Ente creditore.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/124753/annullamento-ruoli-equitalia-istruzioni-inps.html">https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/124753/annullamento-ruoli-equitalia-istruzioni-inps.html</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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