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	<title><![CDATA[MSNI: Tutti i Link]]></title>
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	<description><![CDATA[]]></description>
	
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44405/monsignor-gianni-carr-tarcisio-martire-giovinetto-delleucarestia</guid>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 18:41:13 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Monsignor Gianni Carrù, Tarcisio, martire giovinetto dell'eucarestia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><em>Nel cuore del comprensorio callistiano della Via Appia &egrave; sorto un vero e proprio centro di culto per Tarcisio, martire giovinetto dell&rsquo;eucarestia, ricordato dalla liturgia proprio il 15 agosto, nel giorno dell&rsquo;Assunta. Approfondisce l&rsquo;argomento Monsignor Giovanni Carr&ugrave; nel suo articolo.</em></p>
<h1><a rel="nofollow" href="https://www.dailyfocus.net/wp-content/uploads/2016/10/Monsignor-Gianni-Carr%C3%B9-culto-patrono-chierichetti.jpg"><img src="https://www.dailyfocus.net/wp-content/uploads/2016/10/Monsignor-Gianni-Carr%C3%B9-culto-patrono-chierichetti.jpg" alt="Monsignor Gianni Carr&ugrave; culto patrono chierichetti" style="border: 0px;"></a></h1>
<p><em>Il culto del patrono dei chierichetti nel comprensorio callistiano</em><br>Tarcisio il martire ragazzino<br>di Giovanni Carr&ugrave;</p>
<p>Il comprensorio callistiano, che si sviluppa tra il secondo e terzo miglio della via Appia Antica, &egrave; costellato di memorie martiriali riferibili ai primi secoli del cristianesimo, in particolar modo alle persecuzioni di Decio (250-251), Valeriano (257-258) e Diocleziano (303-304). Molti martiri erano venerati nell&rsquo; Area i callistiana, il pi&ugrave; antico nucleo del cimitero voluto da Papa Zefirino (198-217) e affidato a Callisto (218-222), che conserva la cripta dei Papi del III secolo, tra i quali va ricordato Sisto II, trucidato con i diaconi Felicissmo, Agapito, Magno e Vincenzo il 6 agosto del 258.</p>
<p>Ma altri martiri erano venerati nel grande complesso cimiteriale, come Cecilia, Calocero, Petronio e Tarcisio. Quest&rsquo; ultimo, noto per uno struggente epitaffio di Papa Damaso (366-384) che ne ricorda le gesta coraggiose, appare come un fanciullo, colto dai persecutori mentre recava l&rsquo;eucarestia. Secondo il Papa agiografo, gli aggressori si scagliarono contro di lui come cani rabbiosi. Non &egrave; facile riconoscere il luogo esatto della sepoltura del martire-fanciullo, anche se gli archeologi del passato pensarono che il sepolcro fosse situato, insieme a quello di Papa Zefirino, nella tricora orientale, un mausoleo romano che ancora si conserva presso la biglietteria delle catacombe e dove, pochi anni orsono, furono deposti i resti di Giovanni Battista de Rossi, il grande archeologo romano che, negli anni centrali dell&rsquo; Ottocento, scav&ograve; e studi&ograve; molte catacombe romane, dedicandosi, in maniera particolare, alle catacombe cristiane.</p>
<p>Una rinnovata attenzione per Tarcisio ha interessato, in questi ultimi anni, il comprensorio della via Appia. Il 24 maggio scorso il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato, ha consacrato con una suggestiva celebrazione liturgica una nuova chiesa al martire dell&rsquo;eucarestia, nel giorno della solennit&agrave; di santa Maria Ausiliatrice. La nuova chiesa si colloca coerentemente nel complesso, gi&agrave; intitolato a san Tarcisio, l&rsquo;Istituto che accoglie gli studenti salesiani che svolgono i loro studi nelle universit&agrave; pontificie della capitale. L&rsquo;istituto &egrave; stato costruito nel secolo scorso proprio dinnanzi le catacombe dei santi Marco, Marcelliano e Damaso, non lontano dalla catacomba anonima della via Ardeatina, proprio laddove, da oltre un ventennio, si sta scavando la maestosa basilica circiforme di Papa Marco. La nuova basilica presenta i caratteri architettonici delle chiese paleocristiane, con un&rsquo;abside larga e avvolgente che rispetta l&rsquo;area presbiteriale. Proprio nel luogo deputato al sacro rito dell&rsquo;eucarestia, a cui &egrave; legato il nome di Tarcisio, che &egrave; diventato il patrono dei ministranti.</p>
<p>A questo riguardo, ricordiamo l&rsquo; udienza generale tenuta da Benedetto XVI nell&rsquo; agosto del 2010, quando il vescovo ausiliare di Basilea, monsignor Martin G&auml;chter, presidente del Coetus Internationalis Ministrantium, ha donato una statua monumentale di san Tarcisio al Papa, Statua poi collocata presso l&rsquo; Istituto e la chiesa appena inaugurata alle catacombe di san Callisto, un luogo &ndash; come ricordava il Papa &ndash; divenuto un punto di riferimento per i ministranti e per coloro che desiderano seguire Ges&ugrave; pi&ugrave; da vicino attraverso la vita sacerdotale. Nel cuore del comprensorio callistiano, dunque, &egrave; sorto un vero e proprio centro di culto per il martire giovinetto dell&rsquo;eucarestia, ricordato dalla liturgia proprio il 15 agosto, nel giorno dell&rsquo;Assunta. Questa convergenza ha posto sempre un po&rsquo; in ombra la memoria del patrono dei ministranti, di cui abbiamo poche notizie, ma che assurge a simbolo della fedelt&agrave; rispetto ai suoi impegni di accolito, di cristiano, di credente convinto, sino alla prova estrema.</p>
<p><strong>Fonte</strong>:&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dailyfocus.net/monsignor-gianni-carru-davanti-a-un-giudice-tormentato-la-scena-drammatica-della-scelta-di-pilato-nellarte-paleocristiana/">Daily Focus</a></p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2eZ7uz8">https://bit.ly/2eZ7uz8</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44402/tutte-le-novit-del-decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-le-domande-vanno-presentate-entro-il-23-gennaio-2017</guid>
	<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 13:05:59 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44402/tutte-le-novit-del-decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-le-domande-vanno-presentate-entro-il-23-gennaio-2017</link>
	<title><![CDATA[Tutte le novità del decreto fiscale - rottamazione cartelle: le domande vanno presentate entro il 23 gennaio 2017]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali.<br> Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalit&agrave; per ottenere l&rsquo;abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati per la riscossione negli anni compresi fra il 2000 e il 2015. I contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria entro il 23 gennaio 2017 (<em>il 22 cade di domenica</em>). Fermo restando l&rsquo;obbligo di integrale pagamento del tributo e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sar&agrave; possibile pagare con una dilazione fino a quattro rate di cui l&rsquo;ultima da versarsi entro il 15 marzo 2018.</p>
<p><strong>Nessuno sconto per quanto riguarda le somme dovute a titolo di aggio della riscossione</strong> e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.</p>
<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 &egrave; stato pubblicato il decreto legge fiscale (D.L. n. 193/2016) collegato alla legge di Bilancio 2017 che, tra le varie misure, definisce l&rsquo;esatto perimetro della nuova rottamazione delle cartelle annunciata al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre scorso.<br>La norma di riferimento &egrave; rappresentata dall&rsquo;articolo 6 del decreto che disciplina i termini e le modalit&agrave; per procedere alla definizione agevolata dei ruoli.<br>La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1&deg; gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purch&eacute; affidati all&rsquo;agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.</p>
<p><img src="https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2016/07/equitalia-rateazione.jpg" alt="Equitalia novit&agrave; 2016" width="600" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Ai contribuenti che ne faranno richiesta sar&agrave; concessa la possibilit&agrave; di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonch&eacute; degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all&rsquo;agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo &egrave; divenuto esecutivo), nonch&eacute; le somme maturate a favore dell&rsquo;agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo per&ograve; conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.<br>Dall&rsquo;analisi dell&rsquo;ambito oggettivo della norma &egrave; evidente che la convenienza all&rsquo;adesione aumenta in ragione del livello di &ldquo;anzianit&agrave;&rdquo; dei ruoli. Tale convenienza, tuttavia, dovr&agrave; essere valutata in funzione della possibilit&agrave; di far fronte ai termini di pagamento previsti dalla disciplina. La definizione, infatti, si perfeziona con il versamento di tutte le somme, e potr&agrave; avvenire in un massimo di quattro rate di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovr&agrave; avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovr&agrave; essere versata non oltre il 15 marzo 2018.</p>
<hr>
<p>Tempistica<br> <br><strong>Istanza</strong><br>entro il 23 gennaio 2017</p>
<p><strong>Rata 1</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 2</strong><br>(1/3 delle somme dovute)<br>-<br><strong>Rata 3</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 dicembre 2017</p>
<p><strong>Rata 4</strong><br>(1/6 delle somme dovute)<br>entro il 15 marzo 2018<br>Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017</p>
<p>I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un&rsquo;apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovr&agrave; essere segnalata l&rsquo;eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l&rsquo;impegno a rinunciare al ricorso.<br>Nella stessa istanza dovr&agrave; essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sar&agrave; l&rsquo;agente della riscossione, entro 180 giorni dall&rsquo;entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate.<br>Decadenza con il mancato pagamento di una rata</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 4, del decreto stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell&rsquo;unica rata, ovvero di una delle rate in cui &egrave; stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall&rsquo;adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilit&agrave; di ottenere nuovi piani di dilazione.<br>La presentazione dell&rsquo;istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l&rsquo;agente della riscossione non potr&agrave; proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati gi&agrave; emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche gi&agrave; iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.<br>Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso</p>
<p>La possibilit&agrave; di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano gi&agrave; una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1&deg; ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.<br>La rideterminazione del debito residuo terr&agrave; conto di quanto gi&agrave; versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonch&eacute; dell&rsquo;aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, gi&agrave; corrisposto quanto dovuto all&rsquo;esito del ricalcolo, sar&agrave; comunque tenuto a presentare l&rsquo;istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.<br>Le esclusioni</p>
<p>L&rsquo;art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 stabilisce che restano esclusi dalla procedura agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:<br>- i dazi;<br>- l&rsquo;IVA all&rsquo;importazione;<br>- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;<br>- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;<br>- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p>
<p><strong>le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada</strong>. In particolare, per quanto concerne le contravvenzioni stradali il decreto stabilisce che potranno essere rottamati esclusivamente gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l&rsquo;infrazione.</p><p>URL del Link: <a href="https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017">https://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2016/10/27/decreto-fiscale-rottamazione-cartelle-domande-entro-il-23-gennaio-2017</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44380/nuovo-sito-parkingo-prenota-il-parcheggio-in-aeroporto-con-pochi-clic</guid>
	<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 17:44:20 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44380/nuovo-sito-parkingo-prenota-il-parcheggio-in-aeroporto-con-pochi-clic</link>
	<title><![CDATA[Nuovo sito ParkinGO: Prenota il parcheggio in aeroporto con pochi clic]]></title>
	<description><![CDATA[<p><em>Il sito di ParkinGO &egrave; tutto nuovo: dopo questo accurato restyling il portale del famoso network italiano di parcheggi vuole offrire ai suoi utenti una nuova esperienza di navigazione, multilingua e multi location.</em></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.parkingo.com/?utm_source=article&amp;utm_campaign=oct16"><img src="https://www.marketinginformatico.it/wp-content/uploads/2016/10/nuovo-sito-parkingo-parcheggi.jpg" alt="nuovo-sito-parkingo-parcheggi" width="800" height="372" style="border: 0px;"></a></p>
<p>Il 2016 &egrave; stato un anno pieno di novit&agrave; per ParkinGO: nuove localit&agrave; si sono aggiunte ai parcheggi presso i porti ParkinGO Cruise, &egrave; stato lanciato ParkinGO Art Project per sostenere l&rsquo;arte e la creativit&agrave;, il parcheggio all&rsquo;aeroporto di Linate &egrave; stato totalmente rinnovato&hellip; e finalmente anche il sito&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.parkingo.com/?utm_source=article&amp;utm_campaign=oct16" target="_blank">www.parkingo.com</a>&nbsp;esce allo scoperto dopo un accurato lavoro di restyling e rinnovamento.</p>
<p>Ma non si tratta semplicemente di un restyling grafico. Certo, la nuova home page salta subito all&rsquo;occhio, con il suo concept visivo ben definito e una migliore reperibilit&agrave; dei contenuti. L&rsquo;obiettivo del network italiano di parcheggi &egrave; principalmente quello di offrire una<strong>&nbsp;nuova esperienza di navigazione, multilingua e multi location</strong>.</p>
<p><em>Una nuova esperienza di navigazione perch&eacute;&hellip;</em><br>Contenuti pi&ugrave; fruibili, caricamento veloce delle pagine, pochi clic per scegliere il tuo parcheggio in aeroporto e prenotare: per ParkinGO l&rsquo;esperienza di navigazione sul sito degli utenti &egrave; importante tanto quanto quella di soggiorno presso i nostri parcheggi. Professionalit&agrave; e attenzione al cliente sono le parole d&rsquo;ordine di ParkinGO anche online!</p>
<p><em>Un sito multilingua perch&eacute;&hellip;</em><br>ParkinGO &egrave; in crescita e il bacino di utenti,provenienti da vari paesi d&rsquo;Europa, va ampliandosi. Per questo abbiamo voluto realizzare un&nbsp;<strong>sito multilingua in italiano, inglese, tedesco e spagnolo</strong>&nbsp;per abbracciare utenti internazionali che si spostano di frequente, per lavoro o per piacere, e che sono alla ricerca di soluzioni dinamiche per la mobilit&agrave; off airport. Basta con l&rsquo;identificazione lingua/paese, s&igrave; alla liberta di scegliere in che lingua navigare il sito. ParkinGO con il suo nuovo sito vuole esprimere lo stesso dinamismo dei viaggiatori che scelgono di prenotare il loro parcheggio in aeroporto da noi.</p>
<p><em>Un sito multilocation perch&eacute;&hellip;</em><br>L&rsquo;espansione di ParkinGO, oltre che linguistica, &egrave; soprattutto territoriale. Ogni anno nuove localit&agrave; si vanno ad aggiungere al nostro network di parcheggi in aeroporto e presso i maggiori porti italiani, e non solo. Dal 2015 ParkinGO gestisce anche 7 parcheggi in aeroporto nelle maggiori citt&agrave; della Spagna e sta per partire con un progetto analogo rivolto ad altri paesi, in primis Germania.</p>
<p><em>Un sito mobile friendly perch&eacute;&hellip;</em><br>Gli utenti che si collegano da mobile sono in continuo aumento e ParkinGO vuole offrire un&rsquo;esperienza di&nbsp;<strong>navigazione da mobile facile, veloce, intuitiva</strong>&nbsp;e che si adatti a tutti i tipi di dispositivi, smartphone e tablet. E non dimentichiamo ParkinGO App, l&rsquo;app gratuita per prenotare i parcheggi tramite dispositivi Android e iOS. Anche i pagamenti, sia da desktop che da mobile, sono ancora pi&ugrave; sicuri grazie a Braintree, che consente di scegliere tra varie modalit&agrave; di pagamento in assoluta sicurezza.</p>
<p>ParkinGO non &egrave; solo una piattaforma per prenotare i parcheggi in aeroporto o presso i porti, &egrave; una nuova esperienza di navigazione che soddisfa le esigenze dei suoi clienti, dinamici e sempre in viaggio. Segui l&rsquo;evoluzione di ParkinGO sul sito, altre innovazioni sono in arrivo!</p>
<p><strong>Fonte</strong>: marketinginformatico.it<br>Ufficio Stampa ParkinGO<br>Silvio Cavallo<br>s.cavallo@parkingo.com</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2ezzVHc">https://bit.ly/2ezzVHc</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Massimo Tegon</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44377/cosa-fare-dopo-il-terremoto</guid>
	<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 16:19:39 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44377/cosa-fare-dopo-il-terremoto</link>
	<title><![CDATA[Cosa fare dopo il terremoto]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Dalla Protezione Civile, nell'ambito della campagna <strong>#IoNonRischio</strong>, arrivano poche e semplici regole su come comportarsi dopo il terremoto. Cinque suggerimenti fondamentali per non rischiare di farsi del male, mettere in sicurezza voi e le vostre famiglie e non ostacolare i soccorsi dopo una scossa:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://www.cilentonotizie.it/public/images/12102016_io-non-rischio_03.jpg" alt="io non rischio" width="600" style="border: 0; border: 0px;"><br><br>1) Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi;<br><br>2) Prima di uscire chiudi gas, acqua e luce e indossa le scarpe. Uscendo, evita l'ascensore e fai attenzione alle scale, che potrebbero essere danneggiate. Una volta fuori, mantieni un atteggiamento prudente;<br><br>3) Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato;<br><br>4) Limita, per quanto possibile, l'uso del telefono. Limita l'uso dell'auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso;<br><br>5) Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di emergenza comunale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2eVmgqx">https://bit.ly/2eVmgqx</a></p>]]></description>
	<dc:creator>laibach</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44374/il-testo-del-dl-n-1932016-addio-a-equitalia-il-decreto-legge-sulla-rottamazione-o-definizione-agevolata-delle-cartelle-di-pagamento</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 20:36:47 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44374/il-testo-del-dl-n-1932016-addio-a-equitalia-il-decreto-legge-sulla-rottamazione-o-definizione-agevolata-delle-cartelle-di-pagamento</link>
	<title><![CDATA[Il testo del DL n. 193/2016: addio a Equitalia, il decreto legge sulla rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento]]></title>
	<description><![CDATA[<h1 id="reader-title">Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 &ndash; Misure urgenti in materia fiscale</h1>
<hr>
<p><img src="https://static.blastingnews.com/media/photogallery/2016/10/4/main/equitalia-in-arrivo-un-maxicondono_904625.jpg" alt="Equitalia novit&agrave; 2017" width="600" style="border: 0px;"></p>
<p>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.</p>
<p>(GU n.249 del 24-10-2016)</p>
<p>Vigente al: 24-10-2016</p>
<p>Capo I</p>
<p>Misure urgenti in materia di riscossione</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;</p>
<p>Ritenuta la straordinaria necessita&rsquo; e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l&rsquo;organizzazione dell&rsquo;Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l&rsquo;effettivita&rsquo; del gettito delle entrate e l&rsquo;incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all&rsquo;articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell&rsquo;Unione europea (TFUE), e all&rsquo;articolo 81, comma 1, della Costituzione;</p>
<p>Tenuto conto altresi&rsquo;, per le misure da adottare per le predette urgenti finalita&rsquo;, del contenuto del rapporto Italia &ndash; Amministrazione fiscale dell&rsquo;organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, inparticolare, del capitolo 6, rubricato &laquo;riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici dentificati&raquo;;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonche&rsquo; di prevedere misure di contrasto all&rsquo;evasione fiscale;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilita&rsquo; all&rsquo;amministrazione finanziaria ai fini dell&rsquo;attivita&rsquo; di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita&rsquo;;</p>
<p>Considerata la straordinaria necessita&rsquo; ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze;</p>
<p>Emana</p>
<p>il seguente decreto-legge:</p>
<p>Art. 1</p>
<p>Soppressione di Equitalia</p>
<p>A decorrere dal 1&deg; luglio 2017 le societa&rsquo; del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d&rsquo;ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e&rsquo; fatto divieto alle societa&rsquo; di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.<br> Dalla data di cui al comma 1, l&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all&rsquo;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all&rsquo;Agenzia delle entrate di cui all&rsquo;articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e&rsquo; svolto dall&rsquo;ente strumentale di cui al comma 3.<br> Al fine di garantire la continuita&rsquo; e la funzionalita&rsquo; delle attivita&rsquo; di riscossione, e&rsquo; istituito un ente pubblico economico, denominato &laquo;Agenzia delle entrate-Riscossione&raquo; sottoposto all&rsquo;indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze. L&rsquo;Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l&rsquo;attivita&rsquo; dell&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita&rsquo;. L&rsquo;ente subentra, a titolo universale,nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L&rsquo;ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Necostituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.<br> Il comitato di gestione e&rsquo; composto dal direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate in qualita&rsquo; di Presidente dell&rsquo;ente e da due componenti nominati dall&rsquo;Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennita&rsquo; o rimborso spese.<br> Lo statuto e&rsquo; approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze.</p>
<p>Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell&rsquo;ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l&rsquo;equilibrio economico-finanziario dell&rsquo;attivita&rsquo;. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresi&rsquo; promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l&rsquo;organizzazione e il funzionamento dell&rsquo;ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell&rsquo;ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresi&rsquo; il piano triennale per la razionalizzazione delle attivita&rsquo; di riscossione e gli interventi di incremento dell&rsquo;efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L&rsquo;ente opera nel rispetto dei principi di legalita&rsquo; e imparzialita&rsquo;, con criteri di efficienza gestionale, economicita&rsquo; dell&rsquo;attivita&rsquo; ed efficacia dell&rsquo;azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell&rsquo;atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell&rsquo;attivita&rsquo; svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell&rsquo;atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attivita&rsquo; di riscossione si applica l&rsquo;articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.</p>
<p>Salvo quanto previsto dal presente decreto, l&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione e&rsquo; sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attivita&rsquo; e&rsquo; autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.<br> Resta fermo quanto previsto dall&rsquo;articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l&rsquo;anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.<br> L&rsquo;Ente e&rsquo; autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell&rsquo;Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell&rsquo;articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L&rsquo;ente puo&rsquo; stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l&rsquo;Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l&rsquo;ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l&rsquo;articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.<br> Tenuto conto della specificita&rsquo; delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita&rsquo;, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita&rsquo; e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, e&rsquo; trasferito all&rsquo;ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita&rsquo; e imparzialita&rsquo;. A tale personale si applica l&rsquo;articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.<br> A far data dall&rsquo;entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle societa&rsquo; del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche e&rsquo; ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell&rsquo;amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l&rsquo;utilizzo delle procedure di mobilita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo&rsquo; essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell&rsquo;amministrazione interessata e nell&rsquo;ambito delle facolta&rsquo; assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilita&rsquo; di posti vacanti nella dotazione organica dell&rsquo;amministrazione di provenienza, tale personale puo&rsquo; essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilita&rsquo; e, comunque, nell&rsquo;ambito delle facolta&rsquo; assunzionali delle amministrazioni interessate.<br> Entro la data di cui al comma 1:</p>
<p>a) l&rsquo;Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell&rsquo;articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall&rsquo;Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l&rsquo;obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione svolta fino a tale data;</p>
<p>b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze;</p>
<p>c) gli organi societari delle societa&rsquo; di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l&rsquo;approvazione al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa&rsquo; soppresse sono corrisposti compensi, indennita&rsquo; ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.</p>
<p>Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.<br> Il Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze e il direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, presidente dell&rsquo;ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all&rsquo;articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:</p>
<p>a) i servizi dovuti;</p>
<p>b) le risorse disponibili;</p>
<p>c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorita&rsquo;, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;</p>
<p>d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicita&rsquo; della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell&rsquo;evasione ed elusione fiscale;</p>
<p>e) gli indicatori e le modalita&rsquo; di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);</p>
<p>f) le modalita&rsquo; di vigilanza sull&rsquo;operato dell&rsquo;ente da parte dell&rsquo;agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell&rsquo;imparzialita&rsquo; e della correttezza nell&rsquo;applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;</p>
<p>g) la gestione della funzione della riscossione con modalita&rsquo; organizzative flessibili, che tengano conto della necessita&rsquo; di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;</p>
<p>h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l&rsquo;amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p>
<p>Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell&rsquo;articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell&rsquo;ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell&rsquo;atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze, per consentire l&rsquo;adozione dei necessari correttivi.<br> Fino alla data di cui all&rsquo;articolo 1, comma 1, l&rsquo;attivita&rsquo; di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l&rsquo;Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. e&rsquo; nominato commissario straordinario per l&rsquo;adozione dello statuto dell&rsquo;ente di cui al comma 3, secondo le modalita&rsquo; di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.<br> I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all&rsquo;articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all&rsquo;agenzia di cui all&rsquo;articolo 1 comma 3.</p>
<p>Art. 2</p>
<p>Disposizioni in materia di riscossione locale</p>
<p>All&rsquo;articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: &laquo;31 dicembre 2016&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;31</p>
<p>maggio 2017&raquo;.</p>
<p>Con deliberazione adottata entro il 1&deg; giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per se&rsquo; e per le societa&rsquo; da essi partecipate, per l&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.<br> Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l&rsquo;affidamento dell&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.</p>
<p>Art. 3</p>
<p>Potenziamento della riscossione</p>
<p>A decorrere dal 1&deg; gennaio 2017, l&rsquo;Agenzia delle entrate puo&rsquo; utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e&rsquo; autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell&rsquo;esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all&rsquo;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.<br> All&rsquo;articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e&rsquo; inserito il seguente: &laquo;2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l&rsquo;Agenzia delle entrate puo&rsquo; acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell&rsquo;Istituto nazionale della previdenza sociale.<br> L&rsquo;Agenzia delle entrate-Riscossione e&rsquo; autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.</p>
<p>Capo II</p>
<p>Misure urgenti in materia fiscale</p>
<p>Art. 4</p>
<p>Disposizioni recanti misure per il recupero dell&rsquo;evasione</p>
<p>L&rsquo;articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e&rsquo; sostituito dal seguente:</p>
<p>&laquo;Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).</p>
<p>1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all&rsquo;Agenzia delle entrate, entro l&rsquo;ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell&rsquo;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche&rsquo; i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all&rsquo;ultimo trimestre e&rsquo; effettuata entro l&rsquo;ultimo giorno del mese di febbraio.</p>
<p>I dati, inviati in forma analitica secondo modalita&rsquo; stabilite con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, comprendono almeno:</p>
<p>a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</p>
<p>b) la data ed il numero della fattura;</p>
<p>c) la base imponibile;</p>
<p>d) l&rsquo;aliquota applicata;</p>
<p>e) l&rsquo;imposta;</p>
<p>f) la tipologia dell&rsquo;operazione.</p>
<p>Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall&rsquo;articolo 3 del decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche&rsquo; per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all&rsquo;articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall&rsquo;Agenzia delle entrate. Tempi e modalita&rsquo; di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell&rsquo;articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.&raquo;.</p>
<p>4. Dopo l&rsquo;articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:</p>
<p>&laquo;Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). &ndash; 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell&rsquo;imposta effettuate ai sensi dell&rsquo;articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche&rsquo; degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell&rsquo;imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p>
<p>5. Con il provvedimento di cui all&rsquo;articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita&rsquo; e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.</p>
<p>6. La comunicazione e&rsquo; presentata anche nell&rsquo;ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all&rsquo;effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell&rsquo;anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p>
<p>7.In caso di determinazione separata dell&rsquo;imposta in presenza di piu&rsquo; attivita&rsquo;, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.</p>
<p>8.L&rsquo;Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita&rsquo; previste dall&rsquo;articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall&rsquo;esame dei dati di cui all&rsquo;articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonche&rsquo; la coerenza dei versamenti dell&rsquo;imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e&rsquo; informato dell&rsquo;esito con modalita&rsquo; previste con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.</p>
<p>Il contribuente puo&rsquo; fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell&rsquo;istituto del ravvedimento operoso di cui all&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l&rsquo;articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.</p>
<p>Art. 21-ter (Credito d&rsquo;imposta).</p>
<p>1. Ai soggetti in attivita&rsquo; nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis, e&rsquo; attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d&rsquo;imposta pari a &euro; 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell&rsquo;anno precedente a quello in cui il costo per l&rsquo;adeguamento tecnologico e&rsquo; stato sostenuto, hanno realizzato un</p>
<p>volume d&rsquo;affari non superiore a &euro; 50.000.</p>
<p>Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, e&rsquo; utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1&deg; gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&rsquo;imposta in cui e&rsquo; stato sostenuto il costo per l&rsquo;adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d&rsquo;imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l&rsquo;utilizzo.<br> Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalita&rsquo; di cui all&rsquo;articolo 21, nonche&rsquo;, sussistendone ipresupposti, hanno esercitato l&rsquo;opzione di cui all&rsquo;articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e&rsquo; attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d&rsquo;imposta di &euro; 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, e&rsquo; indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalita&rsquo; stabilite nel comma 2.&raquo;.<br> All&rsquo;articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p>&laquo;2-bis. Per l&rsquo;omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall&rsquo;articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall&rsquo;articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di &euro; 25, con un massimo di &euro; 25.000. Non si applica l&rsquo;articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p>
<p>2-ter. L&rsquo;omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all&rsquo;articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito in legge, con modificazioni, dall&rsquo;articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e&rsquo; punita con una sanzione da &euro; 5.000 a &euro; 50.000&raquo;.</p>
<p>Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1&deg; gennaio 2017. Dalla stessa data:</p>
<p>a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa&rsquo; di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attivita&rsquo; di locazione e di noleggio, ai sensi dell&rsquo;articolo 7,dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29</p>
<p>settembre 1973, n. 605, e&rsquo; soppressa;</p>
<p>b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altroStato membro dell&rsquo;Unione europea, le comunicazioni di cui all&rsquo;articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;</p>
<p>c) all&rsquo;articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: &laquo;nel mese di febbraio,&raquo;, sono sostituite dalle seguenti: &laquo;per l&rsquo;imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l&rsquo;imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1&deg; febbraio e il 30 aprile&raquo;;</p>
<p>d) all&rsquo;articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>1) sono abrogati i commi da 1 a 3;</p>
<p>2) al comma 5, le parole: &laquo;ai commi da 1 a 4&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;al comma 4&raquo;.</p>
<p>Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le</p>
<p>seguenti modifiche:</p>
<p>a) all&rsquo;articolo 2, il comma 2 e&rsquo; sostituito dal seguente:</p>
<p>&laquo;2. A decorrere dal 1&deg; aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell&rsquo;assolvimento dell&rsquo;obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull&rsquo;attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l&rsquo;inalterabilita&rsquo; dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1&deg; aprile 2017, di entrata in vigore dell&rsquo;obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.&raquo;;</p>
<p>b) all&rsquo;articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e&rsquo; aggiunto il seguente: &laquo;Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l&rsquo;opzione di cui all&rsquo;articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia&rsquo; esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.&raquo;.</p>
<p>All&rsquo;articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) al comma 4:</p>
<p>1) la lettera c) e&rsquo; sostituita dalla seguente:</p>
<p>&laquo;c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A.&raquo;;</p>
<p>2) la lettera d) e&rsquo; abrogata;</p>
<p>b) il comma 6 e&rsquo; sostituito con il seguente:</p>
<p>&laquo;6. L&rsquo;estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo&rsquo; essere effettuata solo da soggetti passivi d&rsquo;imposta agli effetti dell&rsquo;I.V.A. e comporta il pagamento dell&rsquo;imposta; la base imponibile e&rsquo; costituita dal corrispettivo o valore relativo all&rsquo;operazione non assoggettata all&rsquo;imposta per effetto dell&rsquo;introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu&rsquo; cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all&rsquo;ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia&rsquo; compreso, dell&rsquo;importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell&rsquo;estrazione. L&rsquo;imposta e&rsquo; dovuta dal soggetto che procede all&rsquo;estrazione ed e&rsquo; versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e&rsquo; solidalmente responsabile dell&rsquo;imposta stessa. Il versamento e&rsquo; eseguito ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all&rsquo;articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all&rsquo;estrazione annota nel registro di cui all&rsquo;articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell&rsquo;articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E&rsquo; effettuata senza pagamento dell&rsquo;imposta l&rsquo;estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facolta&rsquo; di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell&rsquo;articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all&rsquo;Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.</p>
<p>Per il mancato versamento dell&rsquo;imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e&rsquo; tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l&rsquo;estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell&rsquo;imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all&rsquo;articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell&rsquo;imposta e di tale sanzione e&rsquo; tenuto esclusivamente il soggetto che procede all&rsquo;estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all&rsquo;estrazione assolve l&rsquo;imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell&rsquo;imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all&rsquo;articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall&rsquo;estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi&rsquo;, essere annotata nel registro di cui all&rsquo;articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell&rsquo;estrazione. Con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell&rsquo;Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita&rsquo; di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all&rsquo;integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all&rsquo;estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell&rsquo;imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b), il gestore del deposito I.V.A. comunica all&rsquo;Ufficio doganale di importazione i dati relativi all&rsquo;estrazione dal deposito I.V.A.; le modalita&rsquo; di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con determinazione del direttore dell&rsquo;Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate.&raquo;.</p>
<p>c) al comma 8 e&rsquo; aggiunto il seguente periodo: &laquo;E&rsquo; valutata ai fini della revoca dell&rsquo;autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo.&raquo;;<br> Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1&deg; aprile 2017.</p>
<p>Art. 5</p>
<p>Dichiarazione integrativa a favore</p>
<p>Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) nell&rsquo;articolo 2, i commi 8 e 8-bis, sono sostituiti dai seguenti:</p>
<p>&laquo;8. Salva l&rsquo;applicazione delle sanzioni e ferma restando l&rsquo;applicazione dell&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive e dei sostituti d&rsquo;imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l&rsquo;indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d&rsquo;imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d&rsquo;imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall&rsquo;articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</p>
<p>8-bis. L&rsquo;eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 puo&rsquo; essere utilizzato in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo&rsquo; essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d&rsquo;imposta successivo a quello in cui e&rsquo; stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d&rsquo;imposta in cui e&rsquo; presentata la dichiarazione integrativa e&rsquo; indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonche&rsquo; l&rsquo;ammontare eventualmente gia&rsquo; utilizzato in compensazione.&raquo;;</p>
<p>b) nell&rsquo;articolo 8:</p>
<p>1) nel comma 6, le parole &laquo;all&rsquo;articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9&raquo; sono sostituite dalle parole &laquo;all&rsquo;articolo 2, commi 7 e 9&raquo;;</p>
<p>2) sono aggiunti i seguenti commi:</p>
<p>&laquo;6-bis. Salva l&rsquo;applicazione delle sanzioni e ferma restando l&rsquo;applicazione dell&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l&rsquo;indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d&rsquo;imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d&rsquo;imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall&rsquo;articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.</p>
<p>6-ter. L&rsquo;eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo puo&rsquo; essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreche&rsquo; ricorrano per l&rsquo;anno per cui e&rsquo; presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all&rsquo;articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.</p>
<p>All&rsquo;articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, son apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) nell&rsquo;alinea le parole: &laquo;degli articoli 2, comma 8&raquo; sono sostituite dalle parole: &laquo;degli articoli 2, comma 8, e 8, comma</p>
<p>6-bis&raquo;;</p>
<p>b) nella lettera b) le parole: &laquo;agli elementi&raquo; sono sostituite dalle parole: &laquo;ai soli elementi&raquo;.</p>
<p>Art. 6</p>
<p>Definizione agevolata</p>
<p>Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all&rsquo;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all&rsquo;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all&rsquo;articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:</p>
<p>a) delle somme affidate all&rsquo;agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;</p>
<p>b) di quelle maturate a favore dell&rsquo;agente della riscossione, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche&rsquo; di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.</p>
<p>Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all&rsquo;agente della riscossione la sua volonta&rsquo; di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita&rsquo; e in conformita&rsquo; alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi&rsquo; il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche&rsquo; la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l&rsquo;impegno a rinunciare agli stessi giudizi.<br> Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l&rsquo;agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l&rsquo;ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonch&eacute; quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo&rsquo; superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo&rsquo; superare il 15 marzo 2018.<br> In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell&rsquo;unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e&rsquo; stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell&rsquo;importo complessivamente dovuto a seguito dell&rsquo;affidamento del carico e non determinano l&rsquo;estinzione del debito residuo, di cui l&rsquo;agente della riscossione prosegue l&rsquo;attivita&rsquo; di recupero e il cui pagamento non puo&rsquo; essere rateizzato ai sensi dell&rsquo;articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.<br> A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L&rsquo;agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo&rsquo; avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia&rsquo; iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo&rsquo; altresi&rsquo; proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia&rsquo; emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.<br> Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell&rsquo;articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.<br> Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo&rsquo; essere effettuato:</p>
<p>a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;</p>
<p>b) mediante bollettini precompilati, che l&rsquo;agente della riscossione e&rsquo; tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il</p>
<p>debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita&rsquo;</p>
<p>previste dalla lettera a) del presente comma;</p>
<p>c) presso gli sportelli dell&rsquo;agente della riscossione.</p>
<p>La facolta&rsquo; di definizione prevista dal comma 1 puo&rsquo; essere esercitata anche dai debitori che hanno gia&rsquo; pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall&rsquo;agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche&rsquo;, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l&deg; ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:</p>
<p>a) ai fini della determinazione dell&rsquo;ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia&rsquo; versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche&rsquo;, ai sensi dell&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;</p>
<p>b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all&rsquo;articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all&rsquo;articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;</p>
<p>c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell&rsquo;eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall&rsquo;agente della riscossione.</p>
<p>Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita&rsquo; ivi indicate, ha gia&rsquo; integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta&rsquo; di aderirvi con le modalita&rsquo; previste dal comma 2.<br> Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:</p>
<p>a) le risorse proprie tradizionali previste dall&rsquo;articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l&rsquo;imposta sul valore aggiunto riscossa all&rsquo;importazione;</p>
<p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell&rsquo;articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;</p>
<p>c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</p>
<p>d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p>
<p>e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.</p>
<p>Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all&rsquo;articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br> A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l&rsquo;agente della riscossione e&rsquo; automaticamente discaricato dell&rsquo;importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l&rsquo;elenco dei debitori che hanno esercitato la facolta&rsquo; di definizione e dei codici tributo per i quali e&rsquo; stato effettuato il versamento.<br> Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>
<p>Art. 7</p>
<p>Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate</p>
<p>Dopo l&rsquo;articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e&rsquo; aggiunto il seguente articolo:</p>
<p>&laquo;Art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). &ndash; 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e&rsquo; possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l&rsquo;istanza non l&rsquo;abbia gia&rsquo; presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall&rsquo;articolo 5-quater, comma 2. L&rsquo;integrazione dell&rsquo;istanza, i documenti e le informazioni di cui all&rsquo;articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.</p>
<p>Alle istanze presentate secondo le modalita&rsquo; stabilite con provvedimento del direttore dell&rsquo;Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l&rsquo;articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l&rsquo;articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;</p>
<p>b) anche in deroga all&rsquo;articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all&rsquo;articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all&rsquo;articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all&rsquo;articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1&deg; gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita&rsquo; e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell&rsquo;articolo 5-quater, comma 5; non si applica l&rsquo;ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;</p>
<p>c) per le sole attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all&rsquo;articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d&rsquo;imposta antecedente la data di presentazione dell&rsquo;istanza, nonche&rsquo;, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall&rsquo;investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali e&rsquo; versata l&rsquo;IRPEF con l&rsquo;aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall&rsquo;articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d&rsquo;imposta antecedente la data di presentazione dell&rsquo;istanza;</p>
<p>d) limitatamente alle attivita&rsquo; oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall&rsquo;articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);</p>
<p>e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all&rsquo;istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento puo&rsquo; essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita&rsquo; di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l&rsquo;ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell&rsquo;obbligo di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, imposta sul valore degli immobili all&rsquo;estero, imposta sul valore delle attivita&rsquo; finanziarie all&rsquo;estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all&rsquo;articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell&rsquo;articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell&rsquo;articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche&rsquo; le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall&rsquo;articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall&rsquo;articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p>
<p>Gli effetti di cui all&rsquo;articolo 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l&rsquo;Agenzia delle entrate comunica l&rsquo;avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita&rsquo; di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell&rsquo;articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>
<p>f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l&rsquo;Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualita&rsquo; e le violazioni oggetto della stessa, puo&rsquo; applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l&rsquo;autore della violazione puo&rsquo; versare le somme dovute in base all&rsquo;invito di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita&rsquo; indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l&rsquo;adesione ai contenuti dell&rsquo;invito, ovvero le somme dovute in base all&rsquo;accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell&rsquo;atto, oltre alle somme dovute in base all&rsquo;atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell&rsquo;articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall&rsquo;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita&rsquo; di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell&rsquo;articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.</p>
<p>Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e&rsquo; esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall&rsquo;articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;</p>
<p>g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:</p>
<p>1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all&rsquo;articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all&rsquo;85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell&rsquo;85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive, di imposta sul valore degli immobili all&rsquo;estero, di imposta sul valore delle attivita&rsquo; finanziarie all&rsquo;estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;</p>
<p>2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita&rsquo; suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l&rsquo;Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;</p>
<p>3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d&rsquo;imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita&rsquo; suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l&rsquo;Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;</p>
<p>4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l&rsquo;eccedenza puo&rsquo; essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;</p>
<p>h) la misura della sanzione minima fissata dall&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell&rsquo;obbligo di dichiarazione di cui all&rsquo;articolo 4, comma 1, indicata nell&rsquo;articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all&rsquo;estero ovvero di attivita&rsquo; estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell&rsquo;economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi&rsquo; se e&rsquo; entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell&rsquo;articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall&rsquo;Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e&rsquo; entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall&rsquo;OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);</p>
<p>i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attivita&rsquo; finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge e&rsquo; punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all&rsquo;articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l&rsquo;applicabilita&rsquo; degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell&rsquo;articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.</p>
<p>Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all&rsquo;articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1&deg; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall&rsquo;articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all&rsquo;articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1&deg; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.<br> Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell&rsquo;imposta regionale sulle attivita&rsquo; produttive e dell&rsquo;imposta sul valore aggiunto, nonche&rsquo; le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d&rsquo;imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell&rsquo;articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all&rsquo;articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:</p>
<p>a) rilasciano unitamente alla presentazione dell&rsquo;istanza una dichiarazione in cui attestano che l&rsquo;origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall&rsquo;articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;</p>
<p>b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all&rsquo;apertura e all&rsquo;inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all&rsquo;interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;</p>
<p>c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio&rsquo; abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell&rsquo;ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita&rsquo; di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A</p>
<p>tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l&rsquo;adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita&rsquo; e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura&raquo;.</p>
<p>Il provvedimento di cui all&rsquo;articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, e&rsquo; adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<br><p>URL del Link: <a href="https://www.laleggepertutti.it/137276_decreto-legge-22-ottobre-2016-n-193-misure-urgenti-in-materia-fiscale">https://www.laleggepertutti.it/137276_decreto-legge-22-ottobre-2016-n-193-misure-urgenti-in-materia-fiscale</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44373/monsignor-gianni-carr-corpo-mistico-al-tempo-delle-catacombe</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 19:40:27 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44373/monsignor-gianni-carr-corpo-mistico-al-tempo-delle-catacombe</link>
	<title><![CDATA[Monsignor Gianni Carrù, corpo mistico al tempo delle catacombe]]></title>
	<description><![CDATA[<p><em>Attorno ai sepolcri martiriali, recuperati durante il Pontificato di Papa Damaso (366-384), si sviluppa immediatamente una forma esponenziale di venerazione, che produce come effetto immediato la creazione di aree cimiteriali estremamente concentrate, definite retrosanctos.</em></p>
<p><em>Monsignor Giovanni Carr&ugrave;, Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, tratta in questo articolo come questi sepolcri, e tutte le pratiche intorno ad essi, siano stati importanti per i cristiani delle origini, che desideravano essere sepolti il pi&ugrave; vicino possibile alla tomba del martire, e come siano stati il fondamento del concetto della &ldquo;comunione dei santi&rdquo;, che caratterizzer&agrave; il pi&ugrave; maturo pensiero cristiano.</em></p>
<h1><img src="https://www.dailyfocus.net/wp-content/uploads/2016/10/Giovanni-Carr%C3%B92.jpg" alt="Giovanni Carr&ugrave;" width="300" height="400" style="border: 0px;"></h1>
<p><em>La concezione del corpo mistico al tempo delle catacombe</em><br>Fianco a fianco alla ricerca della pace<br>di Giovanni Carr&ugrave;</p>
<p>Il concetto di santit&agrave; nella civilt&agrave; paleocristiana prevede un processo lento e capillare, che si muove dall&rsquo; et&agrave; apostolica, ma che trova la sua definizione soltanto nel corso del IV secolo, specialmente dal tempo della tolleranza religiosa, inaugurata da Costantino e, in particolare, durante il pontificato di Papa Damaso (366-384) che &ndash; dopo aver recuperato un cospicuo numero di sepolcri martiriali nel suburbio romano &ndash; li dota di organismi architettonici suggestivi, ma estremamente sobri, per quanto riguarda la monumentalit&agrave;, e di solenni epigrammi, che evocano le gesta dei campioni della fede, in maniera enfatica e retorica.</p>
<p>Attorno a queste tombe si sviluppa immediatamente una forma esponenziale di venerazione, che produce come effetto immediato la creazione di aree cimiteriali estremamente concentrate, definite retrosanctos. Tali sepolcreti dimostrano come i cristiani delle origini desiderino essere sepolti il pi&ugrave; vicino possibile alla tomba del martire, con la convinzione che, al momento della resurrezione, sarebbe stata mantenuta, nel mondo paradisiaco, questa particolare vicinanza.</p>
<p>Il fenomeno provoc&ograve; veri e propri sconvolgimenti nelle aree circostanti le tombe martiriali, con la creazione, in qualche caso, di basiliche cimiteriali, sia nella zona ipogea delle catacombe, sia nell&rsquo; area sopratterra. Queste basiliche ad corpus divengono santuari molto ambiti dai pellegrini che, specialmente nei secoli dell&rsquo;alto medioevo, diedero luogo a una &ldquo;venerazione continuata&rdquo; dei sacri sepolcri.<br>Una documentazione letteraria molto preziosa di questo instancabile pellegrinaggio &egrave; rappresentata dagli Itinerari medievali, come la Notitia ecclesiarum e il De locis, due testi riferibili al VII secolo che, in forma molto sintetica, elencano i santuari martiriali romani pi&ugrave; importanti, che il devoto, giunto a Roma, dopo viaggi estenuanti, doveva visitare. Il tipo di venerazione comportava gesti rapidi, ma significativi, nel senso che i pellegrini inserivano nelle transenne che proteggevano le tombe dei martiri piccoli pezzi di stoffa (brandea e palliola) per &ldquo;santificarli&rdquo; e per avere, quale memoria del pellegrinaggio, una sorta di ricordo di quel viaggio in cui si &egrave; praticato il sacro gesto dell&rsquo; ex contactu.</p>
<p>Un altro segnale molto prezioso per gli archeologi e per gli storici che vogliono ricostruire la storia del pellegrinaggio, &egrave; rappresentato dall&rsquo; uso di lasciare lungo gli itinera ad sanctos e attorno alle tombe dei martiri semplici e sintetici graffiti che ricordano il passaggio dei devoti. Queste scritte, talora autografe, altre volte realizzate presumibilmente dai preposti al santuario, ricordano esclusivamente i nomina dei pellegrini o anche il refrigerium, ossia il pasto organizzato in onore del martire, secondo un uso che abbraccia anche le commemorazioni del dies natalis, ovvero del giorno della morte dei defunti ordinari.</p>
<p>Tutte queste pratiche avvicinano i fedeli al martire secondo un rapporto sempre pi&ugrave; confidenziale e regolano un processo di intercessione, ma anche di &ldquo;amicizia&rdquo; con i santi, la quale anticipa quel largo concetto della &ldquo;comunione dei santi&rdquo;, che caratterizzer&agrave; il pi&ugrave; maturo pensiero cristiano.</p>
<p>La vicinanza con i martiri e con i santi, d&rsquo; altra parte, si riflette anche nell&rsquo; arte delle catacombe e, in particolar modo, nella pittura cimiteriale. Alcuni affreschi, infatti, mostrano i defunti &ldquo;fianco a fianco&rdquo; del Cristo, dei principi degli apostoli e dei martiri. Molto significativa risulta, a questo proposito, una pittura da riferire agli esordi del VI secolo, rinvenuta nella catacomba napoletana di San Gennaro, che mostra le defunte Cominia e Nicatiola, atteggiate come oranti, a fianco di san Gennaro, il quale presiede questo piccolo consesso, ambientato nell&rsquo; aldil&agrave;, illuminato dai ceri, quasi per sconfiggere le tenebre delle catacombe.</p>
<p>Anche l&rsquo;epigrafia ci parla, in qualche caso, della beatitudine vissuta in compagnia dei santi. E anzi, nella piccola catacomba di Santa Cristiana a Bolsena, per una ventina di volte incidono sulle lastre funerarie la suggestiva formula pax tibi cum sanctis, un augurio che riflette una condizione paradisiaca vissuta dai defunti della citt&agrave; laziale di Volsinii in compagnia di tutti i santi. I cristiani Maecius, Secunda, Alexandra, Valeria, Aurelia, Marthana, Marcia, Sapricia, Decimila, Mettia Navigia, Aelius, Lampadia, Cristina, sono ricordati nei tituli funerari attraverso pochi dati anagrafici, ma tutti sono accomunati dall&rsquo; augurio commovente dei familiari che, per loro, invocano, in maniera quasi ossessionante, pax tibi cum sanctis.</p>
<p>La formula rivela una convinzione religiosa semplice ma profonda di una comunit&agrave; impegnata in un &ldquo;percorso di fede&rdquo;, che accompagna il cristiano lungo il cammino che dal battesimo lo conduce verso la resurrezione finale, in perfetta coerenza con le coordinate suggerite dal Papa nel Motu proprio che promuove l&rsquo;Anno della fede.</p>
<p><strong>Fonte</strong>:&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dailyfocus.net/monsignor-gianni-carru-i-tre-magi-erano-quattro-o-forse-anche-di-piu/" target="_blank">Daily Focus</a></p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2eNqL6I">https://bit.ly/2eNqL6I</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44368/matteo-del-fante-terna-progetto-sicurezza-in-rete-con-la-guardia-di-finanza</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 12:34:34 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44368/matteo-del-fante-terna-progetto-sicurezza-in-rete-con-la-guardia-di-finanza</link>
	<title><![CDATA[Matteo Del Fante Terna, progetto Sicurezza in rete con la Guardia di Finanza]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Trasparenza nella gestione degli appalti e nelle procedure di affidamento di lavori, lotta a corruzione, lavoro nero e irregolarit&agrave; contributiva, nuove regole ambientali per un sempre pi&ugrave; stringente controllo di legalit&agrave; nell&rsquo;ambito del trattamento dei rifiuti e di tutti i materiali di produzione, condivisione di informazioni gi&agrave; dalla fase di avvio dei procedimenti di gara e vigilanza sulla corretta utilizzazione delle materie prime, formazione dei dipendenti. Questi sono i principi cardine di &ldquo;Sicurezza in rete&rdquo;, il progetto che verr&agrave; realizzato grazie al Protocollo d&rsquo;Intesa che Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Terna, e Giorgio Toschi, Comandante Generale della Guardia di Finanza, hanno firmato oggi, alla presenza della Presidente di Terna Catia Bastioli e del Direttore della Divisione Corporate Affairs di Terna Giuseppe Lasco, con l&rsquo;obiettivo di rafforzare ulteriormente la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico e tutelare la legalit&agrave; nella realizzazione delle infrastrutture elettriche.</p>
<p>Il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi afferma che &ldquo;l&rsquo;intesa consolida la proficua collaborazione che gi&agrave; esiste tra la Guardia di Finanza e il gestore della rete elettrica, in una prospettiva di massima tutela delle dinamiche di libera concorrenza nel mercato&rdquo;.</p>
<p>&ldquo;Questa sinergia con la Guardia di Finanza &ndash; ha dichiarato l&rsquo;Amministratore Delegato di Terna, Matteo Del Fante - rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la totale trasparenza e la lotta alla corruzione. Siamo estremamente orgogliosi di proseguire ed ampliare la collaborazione con il Corpo, per garantire la qualit&agrave; e la trasparenza del nostro lavoro e dare ancora una volta un contributo concreto allo sviluppo del Paese&rdquo;.</p>
<p>Terna dispone di una task force di 15 professionisti dedicati a questo progetto, di una nuova piattaforma informatica e di innovativi software in grado di correlare e processare la grande mole di informazioni e dati raccolti attraverso le 10 diverse banche dati, che verranno poi condivisi con la Guardia di Finanza. Grazie a questo accordo, infatti, Terna metter&agrave; a disposizione della Guardia di Finanza e segnaler&agrave; tutte le informazioni rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarit&agrave;, frodi e di ogni altro illecito di natura economico-finanziaria. Inoltre, la collaborazione prevede l&rsquo;impegno comune per contrastare il lavoro nero e l&rsquo;irregolarit&agrave; contributiva, oltre al controllo e monitoraggio sulla corretta destinazione e utilizzazione di materie prime e di semilavorati, con grande attenzione alla tutela dell&rsquo;ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori: un approccio integrato unico nel suo genere, con l&rsquo;obiettivo di rafforzare una visione organica del lavoro d&rsquo;impresa su legalit&agrave;, trasparenza e ambiente. <br> <br>L&rsquo;obiettivo della massima trasparenza nella gestione degli appalti e nel monitoraggio delle aziende che partecipano alle gare viene perseguito anche in collaborazione con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, a cui Terna fornisce mensilmente un report riservato con il dettaglio su tutte le attivit&agrave; realizzative in corso in tutte le regioni d&rsquo;Italia.</p>
<p>I termini dell&rsquo;accordo prevedono anche la possibilit&agrave; di avviare dei percorsi di formazione da parte della Guardia di Finanza, anche attraverso la promozione e organizzazione di incontri, seminari e corsi, per consolidare le conoscenze e le competenze dei dipendenti di Terna in tutti gli ambiti di questa collaborazione.</p>
<p>L&rsquo;Azienda, inoltre, ha realizzato il portale &ldquo;GdF Cantieri Terna: Appalti e Subappalti&rdquo;, uno strumento a uso esclusivo della Guardia di Finanza che consente ai reparti del Corpo di avere a disposizione un flusso informativo di primaria importanza per l&rsquo;acquisizione di informazioni sulle attivit&agrave; investigative condotte sul territorio.</p>
<p>L&rsquo;intesa, che rinnova e allarga gli ambiti di attivit&agrave; previsti dagli accordi siglati gi&agrave; nel 2009 tra le Fiamme Gialle e la societ&agrave; che gestisce la rete elettrica nazionale, ha dato positivi risultati in questi anni, contribuendo al rafforzamento del sistema di sicurezza adottato da Terna. <br> <br> Dal 2005 Terna ha investito oltre 10 miliardi di euro per l&rsquo;ammodernamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, altri 6,6 miliardi sono previsti nel Piano di Sviluppo, e attualmente impiega 353 imprese e 4.000 lavoratori ogni giorno nei cantieri di tutta Italia. Un ingente impegno economico che l&rsquo;Azienda ha deciso di affrontare con un modello di sicurezza integrato, che si basa sulla condivisione del rischio con i partner istituzionali e con le forze di polizia. Elemento nevralgico di questo sistema &egrave; il Security Operations Center, un innovativo sistema di sicurezza integrato per la gestione e analisi di oltre 70 milioni di dati al giorno, che garantisce il monitoraggio degli elementi fisici e logici degli asset Terna.</p>
<p>Con il supporto della Guardia di Finanza verr&agrave; garantita la massima visibilit&agrave; nella gestione delle gare d&rsquo;appalto grazie a un monitoraggio scrupoloso sulle gare indette e le aziende partecipanti, con un controllo attento sui nominativi di chi accede ai quasi 200 cantieri Terna oggi aperti in tutta Italia; un efficace sistema di controllo &lsquo;sul campo&rsquo; atto a scoraggiare il crimine.</p>
<p>&ldquo;In Terna abbiamo una grande sensibilit&agrave; per la cultura della legalit&agrave; e della trasparenza, entrambi principi che riteniamo fondamentali per lo sviluppo del nostro Paese &ndash; ha dichiarato Giuseppe Lasco, Direttore della Divisione Corporate Affairs di Terna. Lo conferma anche il fatto che nel 2015 siamo stati i primi in Italia a realizzare un progetto come &ldquo;Cantieri Aperti &amp; Trasparenti&rdquo; e ad un solo anno di distanza lo abbiamo ulteriormente migliorato, rendendo disponibili a tutti ancora pi&ugrave; informazioni in una logica di sicurezza integrata&rdquo;.</p>
<p>Gi&agrave; nel 2015 Terna ha messo a disposizione di tutti i cittadini ogni dettaglio delle opere in realizzazione grazie al lancio di &ldquo;Cantieri Aperti &amp; Trasparenti&rdquo;, il primo spazio web in Italia ad essere completamente dedicato ai cantieri in cui sono costantemente aggiornati dati su contratti, modalit&agrave; di aggiudicazione, appalti e subappalti.</p>
<p>La creazione di un sistema di sicurezza integrata e gli accordi stipulati in questi anni con istituzioni e forze dell&rsquo;ordine hanno portato Terna ad ottenere importanti riconoscimenti, tra i quali si evidenziano il primato tra le societ&agrave; del settore elettrico nella prevenzione della corruzione e prima in assoluto, nella classifica della societ&agrave; di rating di sostenibilit&agrave; Vigeo e il livello massimo nel rating di legalit&agrave; dell&rsquo;Agcm anche nel 2016. Inoltre, l&rsquo;Azienda si &egrave; classificata tra le prime tre aziende nella ricerca Trac2013, che valuta le maggiori aziende italiane sui temi di trasparenza e anticorruzione, e lo scorso luglio ha vinto il &ldquo;Premio per la Sicurezza&rdquo; promosso da Confindustria e Inail per l&rsquo;eccellenza del processo di gestione e per l&rsquo;impegno concreto e i risultati conseguiti in materia di salute e sicurezza. L&rsquo;ulteriore conferma di questi risultati &egrave; giunta anche nelle valutazioni del Dow Jones Sustainability &ndash; l&rsquo;autorevole indice borsistico che seleziona le imprese migliori al mondo per sostenibilit&agrave; &ndash; l&rsquo;approccio anticorruzione di Terna ha ottenuto 97 punti su 100, 25 in pi&ugrave; della media del settore Electric Utilities.</p>
<p>Link: La Stampa</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2exRCc6">https://bit.ly/2exRCc6</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44367/fleed-digital-consulting-rapporto-no20-download-da-powerzineit</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 11:10:32 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44367/fleed-digital-consulting-rapporto-no20-download-da-powerzineit</link>
	<title><![CDATA[Fleed Digital Consulting: Rapporto #No2.0 Download da Powerzine.it]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Da una parte un fronte del no sempre pi&ugrave; compatto, &ldquo;istituzionalizzato&rdquo; e capace di sfruttare al meglio il web e i social media. Dall&rsquo;altra un &ldquo;vuoto comunicativo&rdquo; da parte di chi promuove le opere da realizzare.</p>
<p>Il quadro che emerge dalla seconda edizione del rapporto &ldquo;#NO2.0 &ndash; Come il dissenso comunica sul Web: Rapporto sui fenomeni di opposizione a infrastrutture, grandi reti e investimenti industriali visti dalla Rete&ldquo;, presentato il 20 ottobre a Roma e realizzato da Fleed Digital Consulting (agenzia di comunicazione corporate, specializzata nel monitoraggio e nell'analisi della rete) e Public Affairs Advisors (societ&agrave; di consulenza strategica specializzata nelle relazioni istituzionali, nello stakeholder engagement e nei progetti di accettabilit&agrave;), appare sempre pi&ugrave; diffuso e guidato.</p>
<p>Lo studio, che ha analizzato oltre 100 mila fonti Web in lingua italiana da maggio 2015 ad aprile 2016, &egrave; integralmente scaricabile da oggi assieme ai materiali del convengo al seguente link<br>Al convegno del 20 ottobre ha preso parte Paolo Boccardelli, Professore di Economia e gestione delle imprese e Strategia d'impresa presso la LUISS Roma e Direttore della LUISS Business School, che ha presentato la relazione su &ldquo;Gli effetti economici del No&rdquo;, mentre hanno animato la tavola rotonda Giovanni Buttitta, Direttore Relazioni Esterne e CSR Terna, Massimo Bruno, Responsabile Affari Istituzionali Enel, Luigi De Vecchis, Vicepresidente Huawei Italia, Fulvio Lino Di Blasio, DIrector EY Financial e Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra.</p>
<p>LE PRINCIPALI EVIDENZE <br>&bull; No Triv (contro la ricerca di idrocarburi nel nostro Paese) &egrave; il movimento di protesta pi&ugrave; attivo, con 206.081 discussioni e oltre 55mila tweet con hashtag #notriv<br>&bull; 91,2% dei contenuti sui movimenti di opposizione proviene dai social network<br>&bull; Dei primi dieci account di Twitter per numero di Tweet prodotti sui temi mappati, ben sette sono riferibili al Movimento 5 Stelle<br>&bull; La Puglia &egrave; la regione dove si &egrave; registrato il maggior numero di discussioni: oltre 66mila, soprattutto in ambito No Triv<br>&bull; Tra i temi che hanno generato maggiori volumi: il referendum abrogativo sulla durata delle concessioni per l&rsquo;estrazione di idrocarburi in mare sostenuto dal movimento No Triv; le proteste in Val di Susa e l&rsquo;assoluzione di Erri de Luca (entrambe legate alla protesta No Tav); la crisi del comparto olivicolo seguita alla diffusione del batterio Xylella e le contromisure &ndash; spesso controverse &ndash; adottate per arginarne la diffusione<br>&bull; Tra gli hashtag pi&ugrave; citati: #notriv, con oltre 55mila citazioni; #notav, con quasi 52mila citazioni; #stoptrivelle, con oltre 40mila citazioni.</p>
<p>PANEL DELL&rsquo;ANALISI E NUMERI1 <br>&bull; 12 mesi l&rsquo;arco di rilevazione: 1 maggio 2015 - 30 aprile 2016<br>&bull; Oltre 100.000 fonti Web monitorate<br>&bull; 35 movimenti di opposizione territoriale mappati<br>&bull; Totale discussioni web rilevate: 412.657 (con una media di 34.000 al mese)2 <br>&bull; 370mila i tweet rilevati nell&rsquo;arco di tempo preso in esame</p>
<p><br>1 La recente modifica apportata da Facebook alla propria interfaccia di programmazione (indicata con l&rsquo;acronimo API: Application Programming Interface) ha limitato fortemente la possibilit&agrave; di lettura da parte degli strumenti automatici di monitoraggio dei contenuti social pubblicati dagli utenti su questo canale. Non &egrave; stato quindi possibile parametrare quantitativamente i dati relativi a Facebook con quelli della precedente edizione del Rapporto.<br>2 I numeri si riferiscono alle discussioni web che citano almeno una delle keyword oggetto di monitoraggio.</p>
<p>Fonte: Powerzine.it</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2enoF0n">https://bit.ly/2enoF0n</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44366/vendita-file-fotografici</guid>
	<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 09:02:56 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44366/vendita-file-fotografici</link>
	<title><![CDATA[Vendita file fotografici]]></title>
	<description><![CDATA[<div id="cc-m-10846680197">
<h1 id="cc-m-header-10846680197">Vendita file fotografici</h1>
</div>
<div id="cc-m-10873978497"><img src="https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=78x10000:format=png/path/s515f9156a6c64412/image/i0bde257302a42c5e/version/1486037298/image.png" alt="" style="border: 0px;">
<div>&nbsp;</div>
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<div id="cc-m-10846680697">
<p><span>IMPORTANTE RICORDARE:</span></p>
<p>In base alla legge sul diritto d&rsquo;autore&nbsp;<span>(633/41)</span>&nbsp;le foto creative devono riportare il nome dell&rsquo;autore e sono protette per 70 anni dopo la morte dell&rsquo;autore stesso.</p>
<p>La foto creativa ha l&rsquo;obbligo per legge della menzione del nome dell&rsquo;autore, anche quando viene inserita in altri brand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<span>L'accordo</span>&nbsp;scritto &egrave; indispensabile:&nbsp;<span>vendo/cedo</span>&nbsp;<span>n. fotografie</span>&nbsp;<span>data e anno</span>&nbsp;( l'immagine sar&agrave; utilizzata&nbsp;<span>solo</span>&nbsp;per quell'anno descritto, poi i diritti tornano all'autore ) allo &nbsp;<span>scopo di</span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; La&nbsp;<span>tariffa ad immagine:</span>&nbsp;complessa, ovvero creativa, dipende dall'uso che se ne vuole fare e dal tipo di clientela:</p>
<p>si parte da euro 50 &nbsp;(privato - editoria etc.etc) ad un massimo di euro 200.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Apporto creativo richiesto:</span>&nbsp; totale responsabilit&agrave; creativa, ovvero un &nbsp;forte taglio creativo del lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Per salvaguardare l'unicit&agrave; creativa l'acquirente avr&agrave; l&rsquo;esclusiva delle fotografie scelte</span>&nbsp;che verranno dall'autore archiviate e potr&agrave; mettere il proprio brand, mentre il nome &nbsp;&ldquo;Raffreefly&rdquo; apparir&agrave; in secondo piano. &nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>Work in progress:</span><strong><span><br></span></strong></p>
<p>In questo momento, stiamo lavorando affinch&eacute;&nbsp;<em>&ldquo;Raffreefly &rdquo;</em>&nbsp;sia un marchio italiano registrato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forse tu non lo sai &hellip;</p>
<p>I miei file possono essere stampati su ogni tipo di supporto perch&eacute; sono di alta qualit&agrave;.</p>
<p>Un esempio?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://raffreefly.jimdo.com/copertine/" target="_blank" title="https://raffreefly.jimdo.com/copertine/">EDITORIA</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://raffreefly.jimdo.com/info-foto/" target="_blank" title="https://raffreefly.jimdo.com/info-foto/">QUADRI</a></p>
<p>Su canvas</p>
<p>Su legno</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>BORSE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>MAGLIETTE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sono tutti oggetti che personalizzano il tuo modo di essere unico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sfoglia il catalogo&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://it.blurb.com/books/7601162-my-fine-art" target="_blank" title="https://it.blurb.com/books/7601162-my-fine-art">&ldquo;My fine art&rdquo; 2016</a>&nbsp;&ndash; se non trovi nulla che ti colpisca, sfoglia la&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://raffreefly.jimdo.com/gallery/" target="_blank" title="https://raffreefly.jimdo.com/gallery/">galleria</a>immagini su questo sito o su&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://youpic.com/photographer/ramoruso3/" target="_blank" title="https://youpic.com/photographer/ramoruso3/">Youpic</a>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trovato nulla?&nbsp;<a href="mailto:fotoartisticaastratta@gmail.com" title="fotoartisticaastratta@gmail.com">Contattami</a>, insieme cercheremo la soluzione ideale per soddisfare il tuo desiderio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutte le foto sono coperte da copyright, non copiatele, eviterete cos&igrave; una denuncia che vi costerebbe molto di pi&ugrave; dell&rsquo;acquisto del file stesso!</p>
<p>Grazie ... spero &nbsp;il mio lavoro possa essere utile anche a te.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div id="cc-m-10846923597">
<p>File photo</p>
<p>Maybe you do not know ...</p>
<p>My file can be printed on any type of support because they are of high quality.</p>
<p>An example?</p>
<p>PUBLISHING</p>
<p>PAINTINGS</p>
<p>on canvas</p>
<p>on wood</p>
<p>BAGS</p>
<p>T-SHIRTS</p>
<p>Are all objects that customize the way to be unique.</p>
<p>Browse the catalog "My fine art" in 2016 - if you can not find anything to hit you, browse the image gallery on my site or on Youpic.</p>
<p>Found nothing? Contact me, together we will try the best solution to satisfy your desire.</p>
<p>All photos are copyrighted, do not copy them, will avoid a complaint that would cost much more than the purchase of the file itself!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Thanks ... I hope my work will be useful to you too.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><p>URL del Link: <a href="https://raffreefly.jimdo.com/vendita-file-fotografici/">https://raffreefly.jimdo.com/vendita-file-fotografici/</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Raffreefly Raffaella C.B. Amoruso</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/bookmarks/view/44363/sebastiano-buglisi-finisce-nel-nulla-linchiesta-sul-presunto-fotovoltaico-selvaggio</guid>
	<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 16:22:58 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/bookmarks/view/44363/sebastiano-buglisi-finisce-nel-nulla-linchiesta-sul-presunto-fotovoltaico-selvaggio</link>
	<title><![CDATA[Sebastiano Buglisi: Finisce nel nulla l’inchiesta sul presunto fotovoltaico selvaggio]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Determinata l&rsquo;assoluzione definitiva della EDS Infrastrutture S.p.A.&nbsp;e del presidente, Cav. Sebastiano Buglisi, che fin dall&rsquo;inizio aveva&nbsp;dichiarato di non aver eseguito i lavori&nbsp;per i quali era indagato.</p>
<p>Molto fumo niente arrosto. Anzi neanche un pezzettino di carne. Finisce nel nulla l'inchiesta sul presunto fotovoltaico selvaggio. Con sentenza di primo grado del 27 settembre sono stati assolti tutti gli imputati accusati di abuso edilizio per la realizzazione dei parchi da 1 MW a San Donaci. Crolla l&rsquo;ipotesi dell&rsquo;accusa di frazionamento artificioso e dopo anni si chiude un&rsquo;annosa&nbsp;vicenda giudiziaria che ipotizzava diversi filoni di inchiesta, tra i quali&nbsp;anche&nbsp;le false dichiarazioni&nbsp;e&nbsp;l&rsquo;indebita percezione di incentivi. Accuse&nbsp;per&nbsp;le&nbsp;quali gli imputati&nbsp;erano gi&agrave; stati prosciolti&nbsp;dal Tribunale di Brindisi il 21 settembre 2015.</p>
<p>Tale vicenda ha comportato pi&ugrave; sequestri preventivi di impianti da parte della Procura di Brindisi e un risalto mediatico a livello nazionale senza precedenti.<br>Tra i coinvolti c&rsquo;era&nbsp;il fondo di investimenti Global Solar Fund, partecipato dal colosso mondiale&nbsp;Suntech&nbsp;e secondo operatore&nbsp;italiano nel fotovoltaico,&nbsp;che dopo cinque anni&nbsp;rientra nel pieno possesso di&nbsp;9 impianti&nbsp;che erano stati assoggettati&nbsp;a sequestro preventivo.&nbsp;GSF&nbsp;ha sempre sostenuto di aver effettuato i propri investimenti nella massima regolarit&agrave; urbanistica e nel rispetto delle norme.</p>
<p>Determinata anche&nbsp;l&rsquo;assoluzione definitiva della EDS Infrastrutture S.p.A.&nbsp;e del presidente, Cav. Sebastiano Buglisi, che pure fin dall&rsquo;inizio aveva&nbsp;dichiarato di non aver eseguito i lavori&nbsp;per i quali era indagato. Ovviamente visto il lasso di tempo trascorso &ndash; l&rsquo;inchiesta inizia nel 2011 &ndash; l&rsquo;unica colpevole resta la libert&agrave; di iniziativa economica. Infatti &egrave; da tenere presente che sulla base di una legge regionale, modificata pi&ugrave; volte, moltissimi investitori del settore si sono trovati, loro malgrado, coinvolti in spiacevoli procedimenti penali che finalmente cominciano a concludersi.</p>
<p>FONTE: DailyFocus</p>
<p>&nbsp;</p><p>URL del Link: <a href="https://bit.ly/2dwo1hG">https://bit.ly/2dwo1hG</a></p>]]></description>
	<dc:creator>Fabrizio Del Dongo</dc:creator>
</item>

</channel>
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