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	<title><![CDATA[MSNI: Equitalia in stand by per le ferie]]></title>
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	<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:32:10 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia in stand by per le ferie]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Anche nella meteorologicamente &ldquo;corta&rdquo; estate di quest&rsquo;anno, i tribunali chiudono i battenti. Per i termini processuali, infatti, scatta il consueto stop di met&agrave; estate, previsto dall&rsquo;articolo 1 della legge 742/1969: il conteggio dei giorni &ndash; per depositare atti e documenti &ndash; si interrompe alla fine di luglio, per ricominciare dal 16 settembre.</span></p>
<p><span><img src="https://image.webmasterpoint.org/news/original/proroga-sanatoria-equitalia.jpg" width="440" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span></span><span>La sosta estiva vale anche per i tempi delle liti fiscali. Stessa sospensione dei termini (dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre), quindi, anche per il <strong>contenzioso tributario</strong>.</span><br><span>Ferma restando, in ogni caso, la possibilit&agrave; per l&rsquo;Agenzia delle Entrate e per Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.</span><br><br><strong>Articolo 1, legge 742/1969</strong><br><span>&ldquo;</span><em>Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative &egrave; sospeso di diritto dal 1&deg; agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l&rsquo;inizio stesso &egrave; differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall&rsquo;articolo 201 del codice di procedura penale.</em><span>&rdquo;</span><br><span>Per&ograve;, bisogna ricordare che per alcune materie, indicate dall&rsquo;</span><a rel="nofollow" href="https://www.fiscooggi.it/files/u24/articoli/art_92.pdf" target="_blank">articolo 92</a><span>&nbsp;della legge sull&rsquo;ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), la sospensione feriale dei termini processuali &egrave; espressamente esclusa.</span><br><br><strong>Processo tributario</strong><br><span>Sono sospesi tutti i termini entro i quali le parti possono procedere al deposito degli atti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.</span><br><span>Anche per il deposito di documentazione o memorie illustrative, la tempistica rimane &ldquo;sospesa&rdquo; durante il periodo estivo, mentre nel caso di accertamento con adesione, ai 90 giorni di &ldquo;blocco&rdquo; previsti dal momento della presentazione dell&rsquo;istanza di impugnazione dell&rsquo;atto, si sommano quelli rientranti nel periodo di pausa estiva.</span><br><br><strong>Adempimenti fiscali</strong><br><span>Pi&ugrave; brevi le ferie per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l&rsquo;1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all&rsquo;ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (</span><a rel="nofollow" href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={F2540ECF-4609-442A-85F5-A47BD9D3E9CD}&amp;FROM_SEARCH=true&amp;codiceOrdinamento=200000300000400&amp;numeroArticolo=Articolo%203%20quater&amp;idAttoNormativo={865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6}" target="_blank">articolo 3-<em>quater</em></a><span>, Dl 16/2012).</span><br><br><strong>Mediazione tributaria</strong><br><span>Da quest&rsquo;anno (pi&ugrave; precisamente, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014), per effetto delle modifiche normative apportate dalla Stabilit&agrave; 2014 (articolo 1, comma 611, legge 147/2013) alla mediazione tributaria (articolo 17-</span><em>bis</em><span>&nbsp;del Dlgs 546/1992), la sospensione feriale dei termini processuali dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, trova applicazione &ndash; bench&eacute; si tratti di una fase amministrativa e non processuale &ndash; anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, il Fisco cio&egrave; deve decidere se accogliere o meno la richiesta.</span><br><span>Per questo tipo di procedimento, restano ovviamente &ldquo;congelati&rdquo; i termini processuali, quali quelli relativi alla proposizione dell&rsquo;istanza o il deposito del ricorso in commissione.</span><br><br><strong>Come opera la sospensione</strong><br><span>Nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza (che, a pena di inammissibilit&agrave;, deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica) sia antecedente all&rsquo;inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, sospendendo poi il conteggio dal 1&deg; agosto fino al 15 settembre, e si continua il calcolo dal 16 settembre in poi.</span><br><span>Se il termine iniziale &egrave; compreso all&rsquo;interno del periodo feriale, si comincia a contare i giorni a partire dal 16 settembre.</span><br><br><strong><em>Esempio</em></strong><br><span>Il contribuente, che riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto, deve iniziare il conteggio dei 60 giorni per l&rsquo;impugnazione dell&rsquo;atto a partire dal 16 settembre, con scadenza quindi al 14 novembre.</span><br><span>Se, invece, la notifica dell&rsquo;avviso fosse arrivata lo scorso 19 luglio, i prescritti 60 giorni andrebbero calcolati nel seguente modo:</span></p>
<ul>
<li>12 giorni, dal 20 al 31 luglio</li>
<li>sospensione feriale dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre</li>
<li>48 giorni, dal 16 settembre al 2 novembre.</li>
</ul>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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