<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >
<channel>
	<title><![CDATA[MSNI: Equitalia: vizi di notifica]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/view/17691/equitalia-vizi-di-notifica</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/17691/equitalia-vizi-di-notifica</guid>
	<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:29:38 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/17691/equitalia-vizi-di-notifica</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: vizi di notifica]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Si moltiplicano a valanga le sentenze dei giudici schierati contro Equitalia, che affermano la nullit&agrave; di tutte le cartelle esattoriali per&nbsp;<strong>vizio di notifica</strong>.</p>
<p>&ldquo;<strong>La Legge per Tutti</strong>&ldquo;, sensibile all&rsquo;argomento, sta svolgendo una ricognizione di tali precedenti, rendendoli noti, di volta in volta, ai propri lettori.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://altocasertano.files.wordpress.com/2012/01/equitalianotifiche-per-raccomandata-sono-nulle.jpg" alt="image" width="550" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>&Egrave; il turno della&nbsp;<strong>Commissione Provinciale di Vicenza</strong>, con la recentissima decisione del 13 aprile 2012<strong>&nbsp;[1]</strong>.</p>
<p>Secondo i giudici tributari, la notifica delle cartelle effettuata con&nbsp;<strong>raccomandata a.r.</strong>, cos&igrave; come &egrave; solito fare l&rsquo;ente di riscossione, &egrave; contraria alla legge. Le norme&nbsp;<strong>[2]</strong>&nbsp;stabiliscono infatti che la notifica degli atti di riscossione pu&ograve; avvenire soltanto a cura degli&nbsp;<strong>ufficiali della riscossione&nbsp;</strong>o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale; tutti soggetti che sono anche gli unici autorizzati, a partire dal 1&deg; luglio 1999, a procedere alla notifica di tale atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento&nbsp;<strong>[3]</strong>. Equitalia, invece, continua a servirsi dei normali &ldquo;<strong>postini</strong>&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, le notifiche effettuate a mezzo di comuni raccomandate (le note&nbsp;<strong>buste bianche&nbsp;</strong>portate a casa dal postino o ritirate all&rsquo;ufficio postale) devono considerarsi come &ldquo;<strong>mai avvenute</strong>&rdquo; (si parla a riguardo di vizio di &ldquo;inesistenza&rdquo;: una sanzione ancora pi&ugrave; grave rispetto allo stesso vizio di nullit&agrave;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Discorso diverso vale invece per la notifica della cartella di pagamento attraverso la&nbsp;<strong>PEC</strong>. Infatti, dal 2010&nbsp;<strong>[4]</strong>, Equitalia pu&ograve; anche provvedere a spedire le cartelle esattoriali con la&nbsp;<strong>posta elettronica certificata&nbsp;</strong>ai soggetti che ne siano provvisti (per esempio, imprese e professionisti).</p>
<p>Occhio pertanto ai vostri computer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>[1]</strong>&nbsp;Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 33/07/2012, del 13 aprile 2012.</p>
<p><strong>[2]&nbsp;</strong>L&rsquo;art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo attualmente in vigore</p>
<p><strong>[3]&nbsp;</strong>&Egrave; stato osservato che l&rsquo;articolo 26 D.P.R. 602/73, norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, nella sua attuale formulazione, presenta le seguenti connotazioni:</p>
<p>&ldquo;1) afferma, nel proprio primo comma, che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti che a ci&ograve; sono abilitati dal concessionario od anche, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (e non da altri soggetti, sicch&eacute; tale elencazione dei soggetti muniti del potere di notifica della cartella deve ritenersi tassativa);</p>
<p>2) dispone di seguito, nello stesso comma, che la suddetta notificazione pu&ograve; essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la cartella &egrave; notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data che &egrave; indicata nell&rsquo;avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti legittimati alla ricezione;</p>
<p>3) prevede, nel secondo comma, che la possibilit&agrave; di notificare la cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata (cosiddetta P.E.C.) con le modalit&agrave; di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (nel quale non &egrave; specificato chi sia il soggetto munito del potere di notificazione con tale mezzo, in quanto, nell&rsquo;elencazione e qualificazione dei &lsquo;soggetti del servizio di posta elettronica certificata&rsquo;, si rinviene un mero riferimento al &lsquo;mittente, cio&egrave; l&rsquo;utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici&rsquo;), ed esclude espressamente l&rsquo;applicabilit&agrave; dell&rsquo;art. 149 bis del codice di procedura civile (inserito dall&rsquo;art. 4, comma 8, D.L. 29.12.2009, n. 193 con decorrenza dal 31.12.2009) (&hellip;);</p>
<p>4) dispone, nel proprio comma 4, l&rsquo;obbligo, per il concessionario, di conservare per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell&rsquo;avvenuta notificazione o l&rsquo;avviso del ricevimento, e di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell&rsquo;amministrazione;</p>
<p>5) dispone infine, nel comma 5, che &lsquo;per quanto non &egrave; regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell&rsquo;art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.</p>
<p><strong>[4]&nbsp;</strong>A<strong>&nbsp;</strong>seguito dell&rsquo;entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 26 dall&rsquo;art. 38, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il concessionario per la riscossione pu&ograve; essere ricompreso tra i soggetti abilitati alla notifica diretta con le modalit&agrave; di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
</item>

</channel>
</rss>