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	<title><![CDATA[MSNI: Luglio 2015]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/group/7656/archive/1435701600/1438380000</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
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	<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 07:16:28 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/39399/equitalia-torna-lanatocismo</link>
	<title><![CDATA[Equitalia torna l'anatocismo]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Torna l&rsquo;<strong>anatocismo&nbsp;</strong><strong>sulle cartelle esattoriali</strong>&nbsp;dopo che una legge del 2011 lo aveva cancellato: le Camere, infatti, stanno per approvare una norma che prevede l&rsquo;applicazione degli&nbsp;<strong>interessi di mora</strong>&nbsp;non solo (come fino ad oggi) sulle tasse non pagate e confluite nelle&nbsp;<strong>cartelle di Equitalia</strong>&nbsp;ma anche sulle sanzioni pecuniarie, sugli stessi interessi da ritardata iscrizione a ruolo e da dilazione in caso di rateazione. Insomma, l&rsquo;incubo di ogni contribuente si sta per realizzare: gli &ldquo;<strong>interessi sugli interessi</strong>&rdquo;! Questa volta, per&ograve;, non &egrave; un modo di dire, ma una triste realt&agrave;, peraltro anche in controtendenza rispetto a quello che lo stesso Governo ha gi&agrave; fatto, da un lato, con le banche (eliminando definitivamente l&rsquo;anatocismo a partire dal 1&deg; gennaio 2014, perch&eacute; ritenuta una pratica contraria agli interessi del consumatore) e, dall&rsquo;altro lato, con la stessa Equitalia, riducendo l&rsquo;aggio dall&rsquo;8% al 6%. Ma, come ben si sa, quello che esce dalla porta riesce sempre ad entrare dalla finestra.</p>
<p><span><img src="https://www.studiomarino.com/relata.png" alt="anatocismo cartelle" width="482" height="270" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span><span>Dunque, la riduzione dell&rsquo;aggio non porter&agrave; alcun beneficio poich&eacute;, a fronte del minor importo destinato a Equitalia, aumenter&agrave; quello invece diretto all&rsquo;erario.</span><br><br><span>Come noto, se il contribuente non paga la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, scattano anche gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo; ma attualmente tali interessi si applicano solo alla tassa non pagata e non anche alle sanzioni pecuniarie e agli interessi. Invece, il nuovo testo di legge vorrebbe estendere l&rsquo;applicazione degli interessi moratori (attualmente al 4,88%) anche a tali ultime due voci: ossia</span><br><span>&ndash; sulle sanzioni</span><br><span>&ndash; sugli altri interessi da ritardata iscrizione a ruolo</span><br><span>&ndash; ed eventualmente su quelli da dilazione, in caso di rateazione.</span><br><span>Tali interessi scatterebbero per ogni giorno di ritardo, da quando &egrave; stata ricevuta la cartella.</span></span></p>
<p><span><span><span>Cos&igrave; facendo, il conto finale sarebbe di gran lunga pi&ugrave; salato. Si tenga conto infatti che gli interessi decorrono dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento effettivo.</span><br><br><span>Facendo un esempio concreto: se il contribuente riceve una cartella di pagamento in cui le imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo ammontano a 10mila euro e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora saranno quindi pari a 133,70 euro.</span><br><span>Peraltro, gli interessi di mora sono dovuti anche laddove il contribuente proponga istanza di rateazione ad Equitalia dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell&rsquo;istanza.</span></span></span></p>
<p><span><span><span><br></span></span></span></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.quifinanza.it" target="_blank" title="fonte"><span><span><span>Fonte</span></span></span></a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/39122/giro-di-vite-da-parte-di-equitalia</guid>
	<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 12:28:52 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/39122/giro-di-vite-da-parte-di-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Giro di Vite da parte di Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Presentare istanza contro le&nbsp;</span><strong>cartelle Equitalia</strong><span>&nbsp;con motivazioni pretestuose, al solo scopo di arrivare al silenzio assenso che fa scattare l&rsquo;annullamento della cartella, non sar&agrave; pi&ugrave; possibile: lo prevedono le modifiche inserite nel decreto di&nbsp;</span><strong>Riforma della Riscossione&nbsp;</strong><span>approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno in attuazione delle&nbsp;</span>Delega Fiscale.</p>
<p><img src="https://i.huffpost.com/gen/1061847/images/o-EQUITALIA-facebook.jpg" alt="equitalia" width="500" style="border: 0px;"></p>
<p>Tecnicamente, vengono modificati i<em>&nbsp;commi 537-545 della legge 228/2012</em>&nbsp;(la finanziaria 2013), relativi apppunto alla riscossione. E&rsquo; abrogata la&nbsp;<em>lettera f del comma 537</em>, in base alla quale il contribuente pu&ograve; opporsi al pagamento della&nbsp;<strong>cartelle Equitalia</strong>&nbsp;o di altri agenti della riscossione per &laquo;qualsiasi altra causa di esigibilit&agrave; del credito&raquo;, oltre a quelle codificate (<em>prescrizione o decadenza, sgravio emesso dall&rsquo;ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza, pagamento effettuato</em>). Una sorta di &ldquo;<em>clausola aperta di inesigibilit&agrave;</em>&raquo;, che il legislatore elimina con il preciso scopo di &laquo;evitare la presentazione di istanze dilatorie&raquo;, che di fatto rappresentano un &laquo;uso strumentale dell&rsquo;istituto&raquo;.</p>
<h4><a rel="nofollow" href="https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/99528/condono-cartelle-esattoriali-2mila-euro-procedure.html" target="_blank" title="Condono cartelle esattoriali fino a 2mila euro">=&gt; Condono cartelle esattoraili fino a 2mila euro</a></h4>
<p>Viene soppresso il termine di 60 giorni entro il quale l&rsquo;ente creditore deve rispondere alla dichiarazione del debitore, considerando che limitava l&rsquo;opreativit&agrave; dell&rsquo;ente creditore. E si modifica anche il termine di 200 giorni entro il quale la mancata risposta significa&nbsp;<strong>l&rsquo;annullamento della cartella,</strong>&nbsp;facendolo decorrere da quando il creditore non comunica l&rsquo;esito dell&rsquo;esame della dichiarazione.</p>
<p>Infine, viene cancellata la possibilit&agrave; di&nbsp;<strong>ripresentare la dichiarazione</strong>&nbsp;(con cui si contesta la cartella). In pratica, l&rsquo;ente creditore ha pi&ugrave; tempo e modalit&agrave; semplificate per rispondere a tutte le istanze presentate, mentre il contribuente ha nuovi paletti per potesri opporre al pagamento di una cartella esattoriali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte:&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/SEMPLIFICAZIONE_MATERIA_RISCOSSIONE.pdf" target="_blank">decreto semplificazioni riscossione</a></em></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>

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