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	<title><![CDATA[MSNI: Agosto 2014]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/group/7656/archive/1406844000/1409522400</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
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	<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 10:22:03 +0200</pubDate>
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	<title><![CDATA[Vince in TV ma lo stato prima dimezza il premio poi scatta Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Ha vinto <strong>40mila euro</strong> alla trasmissione di Raiuno &ldquo;<strong>L&rsquo;eredit&agrave;</strong>&rdquo;, condotta da Carlo Conti. Ma dopo pi&ugrave; di un anno, non solo la cifra si &egrave; quasi dimezzata, il &ldquo;fortunato&rdquo; concorrente non ha visto <strong>neanche un euro</strong>. </span></p>
<p><span>Protagonista di questa vicenda &egrave; Luciano Silvestri, napoletano 60enne, da qualche anno residente in provincia di Udine. Luciano partecipa alla puntata del 21 novembre del 2012, risponde bene al quiz e si aggiudica il montepremi. Contento della vincita, organizza anche un viaggio in Australia per andare a trovare il fratello dopo tanti anni.</span></p>
<p><img src="https://cdn.cinetivu.com/wp-content/uploads/2010/09/Carlo-Conti-Leredit%C3%A0.jpg" width="500" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p><span>Ma i problemi cominciano subito. Con una prima email la Zecca dello Stato gli comunica che la vincita ammonta, in realt&agrave;, a 32mila euro, perch&eacute; al montepremi bisogna togliere i soldi delle tasse. Poco male, &laquo;<em>&egrave; bello pagare le tasse</em>&raquo; diceva il compianto economista e ministro Tommaso Padoa Schioppa.</span></p>
<p><span></span><span>Poi arriva un&rsquo;altra comunicazione: il premio in gettoni corrisponde a 801 grammi, che rivenduti privatamente ad un buon prezzo avrebbero fruttato <strong>18-19mila euro</strong> (<em>meno della met&agrave; della vincita dichiarata in tv)</em>. Ma ecco che arriva un&rsquo;altra proposta che suona pi&ugrave; o meno cos&igrave;: &ldquo;Lei d&agrave; a noi mandato per rivendere l&rsquo;oro e noi le diamo la cifra corrispondente in contanti&rdquo;. Quella cifra corrispondeva a circa <strong>23mila euro</strong>, certamente meglio dei <strong>18mila</strong> che sarebbero stati ricavati da un &ldquo;compro oro&rdquo;. Luciano accetta. Bisogna premettere che, virtualmente, con tanto di bolla d&rsquo;accompagnamento, l&rsquo;oro &egrave; stato consegnato al concorrente, anche se fisicamente non &egrave; mai uscito dalla Zecca. Arriva, quindi, l&rsquo;annuncio tanto atteso: il 23 dicembre 2013 arriver&agrave; il bonifico.</span></p>
<p><span></span><span>Ma poche ore prima del pagamento arriva un&rsquo;altra comunicazione, un&rsquo;altra beffa: la cifra non pu&ograve; essere corrisposta perch&eacute; prima bisogna verificare se ci sono pendenze con <strong>Equitalia</strong>. Risultato? <br>Ad oggi quei soldi non sono arrivati e n&eacute; si sa se Luciano li ricever&agrave; mai.</span></p>
<p><span></span><br><span>&laquo;<em>&Egrave; tutto assurdo in questa vicenda. Dal fatto che la cifra dichiarata &egrave; diversa da quella che viene pagata, al fatto che il valore dei gettoni &egrave; ingiustificatamente pi&ugrave; basso anche della somma al netto delle tasse</em> - afferma il concorrente napoletano - <em>Ancora pi&ugrave; assurda &egrave; la questione di Equitalia. Avrei capito, se le verifiche fossero state fatte all&rsquo;origine. Ma in questa fase io risulto essere un cittadino che vende il suo oro alla Zecca e per questo deve essere pagato. &Egrave; come se lo Stato non pagasse i suoi fornitori perch&eacute; non hanno versato i soldi delle cartelle di Equitalia</em>. Ancora una volta i cittadini&nbsp;<span>&nbsp;vengono presi in giro. Ma se questa storia andr&agrave; avanti, sono pronto a denunciare&raquo;.</span></span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/31851/equitalia-in-stand-by-per-le-ferie</guid>
	<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 12:32:10 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/31851/equitalia-in-stand-by-per-le-ferie</link>
	<title><![CDATA[Equitalia in stand by per le ferie]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Anche nella meteorologicamente &ldquo;corta&rdquo; estate di quest&rsquo;anno, i tribunali chiudono i battenti. Per i termini processuali, infatti, scatta il consueto stop di met&agrave; estate, previsto dall&rsquo;articolo 1 della legge 742/1969: il conteggio dei giorni &ndash; per depositare atti e documenti &ndash; si interrompe alla fine di luglio, per ricominciare dal 16 settembre.</span></p>
<p><span><img src="https://image.webmasterpoint.org/news/original/proroga-sanatoria-equitalia.jpg" width="440" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span></span><span>La sosta estiva vale anche per i tempi delle liti fiscali. Stessa sospensione dei termini (dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre), quindi, anche per il <strong>contenzioso tributario</strong>.</span><br><span>Ferma restando, in ogni caso, la possibilit&agrave; per l&rsquo;Agenzia delle Entrate e per Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.</span><br><br><strong>Articolo 1, legge 742/1969</strong><br><span>&ldquo;</span><em>Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative &egrave; sospeso di diritto dal 1&deg; agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l&rsquo;inizio stesso &egrave; differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall&rsquo;articolo 201 del codice di procedura penale.</em><span>&rdquo;</span><br><span>Per&ograve;, bisogna ricordare che per alcune materie, indicate dall&rsquo;</span><a rel="nofollow" href="https://www.fiscooggi.it/files/u24/articoli/art_92.pdf" target="_blank">articolo 92</a><span>&nbsp;della legge sull&rsquo;ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12/1941), la sospensione feriale dei termini processuali &egrave; espressamente esclusa.</span><br><br><strong>Processo tributario</strong><br><span>Sono sospesi tutti i termini entro i quali le parti possono procedere al deposito degli atti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.</span><br><span>Anche per il deposito di documentazione o memorie illustrative, la tempistica rimane &ldquo;sospesa&rdquo; durante il periodo estivo, mentre nel caso di accertamento con adesione, ai 90 giorni di &ldquo;blocco&rdquo; previsti dal momento della presentazione dell&rsquo;istanza di impugnazione dell&rsquo;atto, si sommano quelli rientranti nel periodo di pausa estiva.</span><br><br><strong>Adempimenti fiscali</strong><br><span>Pi&ugrave; brevi le ferie per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l&rsquo;1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all&rsquo;ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione (</span><a rel="nofollow" href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={F2540ECF-4609-442A-85F5-A47BD9D3E9CD}&amp;FROM_SEARCH=true&amp;codiceOrdinamento=200000300000400&amp;numeroArticolo=Articolo%203%20quater&amp;idAttoNormativo={865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6}" target="_blank">articolo 3-<em>quater</em></a><span>, Dl 16/2012).</span><br><br><strong>Mediazione tributaria</strong><br><span>Da quest&rsquo;anno (pi&ugrave; precisamente, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014), per effetto delle modifiche normative apportate dalla Stabilit&agrave; 2014 (articolo 1, comma 611, legge 147/2013) alla mediazione tributaria (articolo 17-</span><em>bis</em><span>&nbsp;del Dlgs 546/1992), la sospensione feriale dei termini processuali dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, trova applicazione &ndash; bench&eacute; si tratti di una fase amministrativa e non processuale &ndash; anche in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, il Fisco cio&egrave; deve decidere se accogliere o meno la richiesta.</span><br><span>Per questo tipo di procedimento, restano ovviamente &ldquo;congelati&rdquo; i termini processuali, quali quelli relativi alla proposizione dell&rsquo;istanza o il deposito del ricorso in commissione.</span><br><br><strong>Come opera la sospensione</strong><br><span>Nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza (che, a pena di inammissibilit&agrave;, deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica) sia antecedente all&rsquo;inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, sospendendo poi il conteggio dal 1&deg; agosto fino al 15 settembre, e si continua il calcolo dal 16 settembre in poi.</span><br><span>Se il termine iniziale &egrave; compreso all&rsquo;interno del periodo feriale, si comincia a contare i giorni a partire dal 16 settembre.</span><br><br><strong><em>Esempio</em></strong><br><span>Il contribuente, che riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto, deve iniziare il conteggio dei 60 giorni per l&rsquo;impugnazione dell&rsquo;atto a partire dal 16 settembre, con scadenza quindi al 14 novembre.</span><br><span>Se, invece, la notifica dell&rsquo;avviso fosse arrivata lo scorso 19 luglio, i prescritti 60 giorni andrebbero calcolati nel seguente modo:</span></p>
<ul>
<li>12 giorni, dal 20 al 31 luglio</li>
<li>sospensione feriale dall&rsquo;1 agosto al 15 settembre</li>
<li>48 giorni, dal 16 settembre al 2 novembre.</li>
</ul>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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