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	<title><![CDATA[MSNI: Gennaio 2014]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/group/7656/archive/1388530800/1391209200</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26625/cartelle-non-tutte-sono-da-pagare</guid>
	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:22:35 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26625/cartelle-non-tutte-sono-da-pagare</link>
	<title><![CDATA[Cartelle: non tutte sono da pagare]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve&nbsp;<strong>verificare se ha in precedenza ricevuto notifica</strong>&nbsp;del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa &egrave; riferita oppure dell&rsquo;ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.</p>
<p><strong>Se cos&igrave; non fosse</strong>, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi s<strong>i potr&agrave; richiedere l&rsquo;annullamento della cartella</strong>.<br>A tal proposito &egrave; opportuno rivolgersi all&rsquo;ente creditore indicato nella cartella chiedendo di&nbsp;<strong>esibire l&rsquo;originale della c.d. &ldquo;relata di notifica&rdquo;</strong>&nbsp;che nella maggior parte dei casi &egrave; costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione per&ograve;: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti,&nbsp;<strong>controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi</strong>&nbsp;(es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.)&nbsp;<strong>e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza</strong>.</p>
<p><span></span><br>Una volta effettuati gli opportuni controlli, se risulta che il verbale di accertamento oppure l&rsquo;ordinanza prefettizia di ingiunzione sono stati notificati correttamente e non sono stati tempestivamente impugnati, si sar&agrave; formato un valido titolo esecutivo che giustifica la pretesa di pagamento, pertanto l&rsquo;emissione della cartella esattoriale sar&agrave; del tutto legittima. Tuttavia, anche in questi casi, possono esserci altri motivi di opposizione, quali&nbsp;<strong>vizi formali</strong>&nbsp;oppure&nbsp;<strong>errori di notifica della cartella</strong>&nbsp;stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda il primo ordine di vizi, bisogna controllare che nella cartella sia riportata tutta una serie di informazioni e di dati obbligatori (es. ente creditore, data di iscrizione a ruolo del debito, norma del codice della strada violata, data dell&rsquo;infrazione, ecc.).<br>Per gli errori di notifica della cartella, invece, &egrave; necessario verificare che siano stati<strong>rispettati</strong>&nbsp;i&nbsp;<strong>termini prescrizionali</strong>&nbsp;stabili dalla legge.</p>
<p>In base all&rsquo;art. 28 della Legge n. 689/81&nbsp;<strong>il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui &egrave; stata commessa la violazione</strong>, a meno che, nel frattempo, non siano intervenuti atti/fatti idonei ad interrompere tale termine di prescrizione (es. la notifica di avvisi di mora e in genere ogni atto di esercizio della pretesa sanzionatoria).</p>
<p>Questo significa che&nbsp;<strong>la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente-debitore entro cinque anni da quando &egrave; stata commessa l&rsquo;infrazione oppure da quando gli &egrave; stato notificato il verbale di accertamento</strong>. Qualora la notifica della cartella avvenga successivamente alla scadenza di tale termine, la cartella non potr&agrave; considerarsi valida, pertanto sar&agrave; possibile richiederne&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/component/breezingforms/ff_name/annullamento_cartella?view=form&amp;ff_name=annullamento_cartella&amp;Itemid=143" target="_blank">l&rsquo;annullamento&nbsp;e sgravio&nbsp;</a>&nbsp;oppure impugnarla davanti al giudice.</p>
<p>Sul punto &egrave; utile sapere che per il mittente (ente creditore o agente della riscossione) la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l&rsquo;atto (verbale o cartella di pagamento) all&rsquo;ufficio postale o all&rsquo;ufficiale giudiziario. Invece, per il destinatario il termine per pagare o per fare impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui riceve l&rsquo;atto oppure dal giorno in cui si realizza la compiuta giacenza.</p>
<p>Un altro termine il cui mancato rispetto costituisce un buon motivo di opposizione &egrave; quello previsto dall&rsquo;art. 1 della Legge n. 244/07 che vieta agli agenti della riscossione di svolgere attivit&agrave; finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo e riferite a infrazioni al codice della strada, se sono passati pi&ugrave; di&nbsp;<strong>due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento</strong>.</p>
<p>E quando la&nbsp;<strong>notifica</strong>&nbsp;viene eseguita tempestivamente per&ograve;&nbsp;<strong>al vecchio indirizzo</strong>del destinatario? In questi casi, se il soggetto ha provveduto ad effettuare la variazione anagrafica in Comune, la notifica al vecchio indirizzo sar&agrave;&nbsp;<strong>valida soltanto entro trenta giorni dal momento della variazione</strong>, altrimenti si considerer&agrave; come non avvenuta. &Egrave; valida, invece, la notifica fatta al vecchio indirizzo anche a distanza di tempo dal cambio di indirizzo, quando l&rsquo;interessato non ha provveduto ad effettuarne la variazione anagrafica.</p>
<p>In definitiva, si pu&ograve; dire che la notifica &egrave; un passaggio fondamentale di tutta la procedura di recupero delle somme dovute all&rsquo;ente creditore e la sua mancanza/tardivit&agrave; costituisce il principale motivo di contestazione da parte del cittadino-contribuente.<br>Esistono, per&ograve;, anche&nbsp;<strong>altri validi motivi di impugnazione della cartella esattoriale</strong>, ad esempio quando il ricorso al Prefetto &egrave; stato accolto per mancata risposta, oppure quando la multa &egrave; gi&agrave; stata pagata, oppure ancora quando il trasgressore &egrave; deceduto (in base all&rsquo;art. 7 della Legge n. 689/81 l&rsquo;obbligazione di pagare la multa non si trasmette agli eredi).</p>
<p>In conclusione, se riscontrate almeno uno dei tanti motivi di annullabilit&agrave; di una cartella esattoriale, la prima &ldquo;mossa&rdquo; da fare &egrave; sicuramente&nbsp;<strong>agire in autotutela</strong>, richiedendo&nbsp;con raccomandata a/r&nbsp; l&rsquo;annullamento del debito iscritto a ruolo esponendo i motivi che giustificano la vostra pretesa (per i nostri associati, tra i modelli,&nbsp;&egrave; gi&agrave; disponibile l&rsquo;apposito&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.casadelconsumatore.it/modelli-dettaglio?catid=49" target="_blank">modello</a>). Questa &egrave; la via pi&ugrave; semplice e immediata, senza costi, e vi evita di dovervi rivolgere a giudici&nbsp;e avvocati.</p>
<p>Da ultimo vi segnaliamo che,<strong>&nbsp;se avete dubbi sulla validit&agrave; della cartella o su eventuali prescrizioni</strong>&nbsp;e volete farla controllare, sappiate che potete chiedere la<strong>verifica gratuita della vostra cartella di pagamento</strong>&nbsp;o di altri atti di Equitalia utilizzando questo&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/altri-servizi/verifica-cartelle-equitalia">servizio</a>.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26613/moratoria-interessi-per-cartelle-equitalia</guid>
	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:26:46 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26613/moratoria-interessi-per-cartelle-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Moratoria interessi per cartelle Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2013 il Senato ha approvato il <strong>disegno di legge n.1120, c.d. Legge di Stabilit&agrave;.</strong><br> Tra le molteplici disposizioni previste nel testo, rientra anche il condono degli interessi di mora delle cartelle esattoriali, ovvero la possibilit&agrave; per il contribuente di pagare le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione senza interessi.<br> <br> Tale disposizione &egrave; prevista dal comma 424, di cui si riporta integralmente il testo:<br> <br> <em><strong>"424.</strong> Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione <strong>fino al 31 ottobre 2013</strong>, i debitori possono estinguere il debito <strong>senza corrispondere interessi</strong> e con il pagamento:<br> a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;<br> b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."</em><br> <br> Il successivo comma 425, stabilisce l'onere informativo a carico degli Agenti della Riscossione, che dovranno <strong>informare mediante posta ordinaria i contribuenti</strong> sulla possibilit&agrave; del pagamento agevolato.<br> Stabilisce, altres&igrave;, <strong>le modalit&agrave; di pagamento:</strong> il contribuente dovr&agrave; sottoscrivere un <strong>apposito atto, entro il 30 giugno 2014</strong>, in cui dichiara di avvalersi della facolt&agrave; di pagare il proprio debito senza interessi.<br> I pagamenti dovranno avvenire in <strong>due momenti</strong>: un primo pagamento, pari al 50% del dovuto, da versarsi contestualmente alla presentazione del suddetto atto, <strong>entro il 30 giugno 2014</strong>; il secondo pagamento, pari alla restante met&agrave;, da versarsi entro il <strong>16 settembre 2014</strong>.<br> <br> Si riporta il testo integrale del comma:<br> <em><strong>"425.</strong> Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolt&agrave; attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo &egrave; versato entro il 16 settembre 2014."</em><br> <br> Di seguito, gli ultimi tre commi riguardanti la misura in esame:<br> <em><strong>"426</strong>. Restano comunque <strong>dovute per intero</strong> le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti."<br> <br> <strong>"427</strong>. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione &egrave; <strong>automaticamente discaricato</strong> delle somme residue e <strong>contestualmente sono eliminati</strong> dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate."<br> <br> <strong>"428.</strong> Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze &egrave; <strong>approvato il modello dell'atto di cui al comma 425</strong> e sono stabilite le modalit&agrave; di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi."</em><br> <br> Dott. Gennaro Esposito</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.dirittoitaliano.com/attualita/articolo.php?Moratoria-interessi-per-cartelle-Equitalia-138">fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26555/la-burocrazia-frena-la-rateizzazione-in-10-anni</guid>
	<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 15:55:30 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26555/la-burocrazia-frena-la-rateizzazione-in-10-anni</link>
	<title><![CDATA[La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto &ldquo;del fare&rdquo; del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novit&agrave; nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ci&ograve; che riguarda la rateizzazione.</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;"> In part</span><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perch&eacute; ne parliamo all&rsquo;imperfetto?<br> Perch&eacute; tale &ldquo;ampliamento&rdquo; ancora non &egrave; entrato in vigore perch&eacute; manca... il decreto attuativo. Il Governo l&rsquo;ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l&rsquo;Italia &egrave;, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novit&agrave; con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.<br>La richiesta di 120 rate Equitalia potr&agrave; essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza. <br>Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell&rsquo;atto di accoglimento dell&rsquo;istanza di rateazione. Si decadr&agrave; dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l&rsquo;agente della riscossione non potr&agrave; iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non pu&ograve; avere.</span></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26554/rimborso-per-le-ganasce-fiscali</guid>
	<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 15:52:23 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26554/rimborso-per-le-ganasce-fiscali</link>
	<title><![CDATA[Rimborso per le ganasce fiscali]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Equitalia deve risarcire i danni per le ganasce fiscali iscritte sull'auto nonostante il credito da recuperare sia ormai prescritto. Il fermo dell'autovettura ha provocato disagi e danni morali alla contribuente, un'insegnante che la usava per andare ogni giorno presso la sua scuola distante oltre duecento chilometri da casa. Cos&igrave; &egrave; scattato un risarcimento del danno per 500 euro<span>&nbsp;</span></span><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">oltre ad altri 500 euro per le spese di giudizio.<br><br>A deciderlo sono stati i giudici tributari di Campobasso (presidente e relatore Di Nardo), con la sentenza 182/1/2013 depositata luned&igrave; 23 dicembre. La Commissione di primo grado ha riconosciuto quello che in gergo tecnico si chiama danno da lite temeraria e che chiama al risarcimento la parte risultata soccombente in giudizio. In questo caso il collegio ha riconosciuto che Equitalia ha agito &laquo;senza la normale prudenza&raquo; perch&eacute; il credito da recuperare era abbondantemente prescritto.<br><br>DOCUMENTI<br>La sentenza della Ctp Campobasso<br><br>La vicenda<span>&nbsp;</span><br>Ma cosa era successo? Tra marzo e luglio del 2001 la contribuente era stata raggiunta da tre cartelle di pagamento: una relativa a contributi Inps e le altre due a imposte e tributi. Dopo quasi dodici anni (aprile 2013) Equitalia ha proceduto a mettere le ganasce fiscali all'autovettura della contribuente. Solo che erano gi&agrave; passati i dieci anni necessari a far scattare la prescrizione (cos&igrave; come previsto dall'articolo 2946 del Codice civile). In realt&agrave;, l'agente della riscossione ha sottolineato in giudizio che nel 2005 aveva inviato altre intimazioni di pagamento che, a suo avviso, avrebbero interrotto la prescrizione. Gi&agrave;, per&ograve;, la Commissione tributaria aveva accolto la richiesta di sospensiva nello scorso mese di maggio. Ora, oltre ad annullare il provvedimento di fermo, ha anche deciso la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni. La decisione riguarda la sola parte dei tributi richiesti con le cartelle, perch&eacute; il collegio molisano ha ricordato come per la parte dei crediti Inps fosse competente il giudice del lavoro.<br>La sentenza riconosce che all'epoca del fermo l'insegnante lavorava in un istituto scolastico a duecento chilometri di distanza dalla sua abitazione. Di conseguenza &laquo;&egrave; ragionevole presumere che fu privata ingiustamente della possibilit&agrave; di utilizzare la propria autovettuta subendo notevoli disagi e danni materiali&raquo;. A tal proposito, la pronuncia ricorda anche quanto gi&agrave; precisato dalla Cassazione (pronunce 6976/2003 e 17485/2011): &laquo;Il danno da lite temeraria &egrave; costituito non gi&agrave; dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d'animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell'autorit&agrave;) che abbia dovuto affrontare per essere stala costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza pu&ograve; essere desunta dalla comune esperienza&raquo;.</span></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26177/equitalia-inesistente-la-cartella-di-pagamento-inviata-direttamente-a-mezzo-posta</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:59:40 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26177/equitalia-inesistente-la-cartella-di-pagamento-inviata-direttamente-a-mezzo-posta</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: “ Inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Lo possiamo dire a gran voce perch&eacute; si tratta di un vero e proprio &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">scacco matto</span>&rdquo; nei&nbsp; confronti di <span style="text-decoration: underline;">Equitalia</span>, l&rsquo;esito dell&rsquo;importante ed interessante <strong>sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre</strong> scorso, della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Bari &ndash; Sez. 23 &ndash; Sezione Staccata di Lecce</span> (<em>Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sol</em>e) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall&rsquo;avvocato Maurizio Villani ed ha <strong>totalmente annullato la cartella esattoriale notificata</strong> da Equitalia S.p.a. per posta.</span></p>
<p><span><img src="https://news.you-ng.it/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/nulle-notifiche-a-mezzo-posta-equitalia-420x270.jpg" width="420" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l&rsquo;inesistenza della cartella esattoriale &egrave; stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poich&eacute; si tratta per l&rsquo;appunto d&rsquo;&rdquo;<strong>inesistenza</strong>&rdquo;, pu&ograve; essere rilevata d&rsquo;ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno cos&igrave; stabilito correttamente che, ai sensi dell&rsquo;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, <strong>Equitalia S.p.a. non pu&ograve; notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma</strong>.</span></p>
<p><span>Si legge nella sentenza che &ldquo;<em>&egrave; di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &ldquo;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&rdquo;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma</em>&rdquo;. Ma v&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;.&nbsp; Ricordano i giudici &ldquo;<em>che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire&nbsp; il risultato del ricevimento dell&rsquo;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&rsquo;esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale</em>&rdquo;.</span></p>
<p><span>La corte ha quindi accolto l&rsquo;appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l&rsquo;inesistenza della notificazione della cartella.</span></p>
<p><span>Per Giovanni D&rsquo;Agata, presidente e fondatore dello &ldquo;<a rel="nofollow" href="https://www.sportellodeidiritti.org/" target="_blank">Sportello dei Diritti</a>&rdquo;, trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.</span></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26176/equitalia-obbligatoria-la-cartella-e-non-solo-lestratto-di-ruolo</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:54:51 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26176/equitalia-obbligatoria-la-cartella-e-non-solo-lestratto-di-ruolo</link>
	<title><![CDATA[Equitalia, obbligatoria la cartella e non solo l'estratto di ruolo]]></title>
	<description><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Quando viene impugnato un atto di <strong>Equitalia</strong>, ad esempio un preavviso di fermo amministrativo o un'iscrizione di fermo amministrativo, spesso l'agente della riscossione, ovvero Equitalia, &egrave; solito depositare l'estratto di ruolo per dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cartella di pagamento</strong>, anche detta esattoriale, &egrave; l'atto presupposto su cui si basa una eventuale e successiva azione di Equitalia. I successivi atti, che sono spesso delle ingiunzioni di pagamento o delle misure cautelari come il preavviso di fermo ed iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo, possono essere tutte singolarmente impugnate dinanzi all'autorit&agrave; competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, se nell'elenco degli addebiti - che &egrave; sempre allegato all'atto ricevuto (sia esso il preavviso e l'iscrizione di fermo, sia un'ingiunzione di pagamento, o altri atti) &ndash; sono indicati <strong>tributi erariali</strong>, allora la competenza sar&agrave; della Commissione tributaria; invece, se trattasi di sanzioni amministrative sar&agrave; competente il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell'importo da pagare e del tipo di atto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="https://i1.wp.com/www.iltuotributarista.it/wp-content/uploads/2015/10/estratto-di-ruolo-impugnabile-iltuotributarista.jpg?resize=660%2C330" alt="L'estratto di ruolo &egrave; impugnabile" width="550" style="border: 0px;"></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nella eventualit&agrave; in cui venga impugnato uno di questi atti sopra elencati, <strong>Equitalia </strong>per dimostrare che il credito vantato &egrave; effettivamente dovuto dal contribuente, deve necessariamente depositare la copia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, la quale &egrave; un atto presupposto che deve essere sempre notificato prima di qualsiasi atto successivo. Per prassi, invece, Equitalia deposita solo ed esclusivamente l'estratto di ruolo e, al massimo, la copia dell'avviso di ricevimento della precedente cartella da parte del contribuente.</p>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, di recente sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che hanno sancito l'obbligo per il concessionario della riscossione (cio&egrave; Equitalia, Soget, ecc.) di esibire al giudice anche il contenuto di quell'estratto di ruolo e di quegli avvisi di ricevimento: vale a dire devono essere depositate le <strong>cartelle di pagamento</strong> per ritenere provata la notifica della stessa. Anche una recentissima sentenza della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Milano</span> (<em>sentenza n. 63/14/13 del 21.06.2013</em>)<strong> </strong>ha ritenuto fondamentale, in sede giudiziaria, l'esibizione del titolo (<em>cartella di pagamento</em>) su cui si basa la pretesa creditoria.</div>
</div>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26175/contro-lo-stress-da-equitalia</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:47:39 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26175/contro-lo-stress-da-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Contro lo stress da Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span><span>S'insedia nei municipi romani l'assistente sociale fiscale. Dal primo dicembre questa nuova figura si pu&ograve; trovare a Ostia, all'interno della Citt&agrave; dei mestieri e delle professioni, in via del Sommergibile 11. </span></span></p>
<p><span><span><img src="https://roma.repubblica.it/images/2013/12/22/230013441-9c95bebb-aac0-4adc-babe-a2e7c7cf2c1f.jpg" width="400" alt="image" style="border: 0px;"><br><br>L'assessorato ai Servizi sociali, che ha preso in carico la questione su iniziativa dell'associazione "<span style="text-decoration: underline;">Dalla parte del contribuente</span>", ha fatto sapere che a breve l'esperimento partir&agrave; anche nel Primo municipio. L'assistente fiscale pubblico, inedito nel paese, nasce per orientare cittadini e piccole imprese romane colpite dalle cartelle esattoriali di Equitalia: il professionista prestato alle circoscrizioni prover&agrave; a indicare la strada pi&ugrave; breve ed economica per "transare", prover&agrave; a segnalare, per esempio, in quali situazione &egrave; conveniente richiedere il taglio degli interessi (possibilit&agrave; prevista nell'ultima legge di stabilit&agrave;), indicher&agrave; quando &egrave; possibile contrastare l'atto ricevuto.<br><br>"Cercheremo di consentire al contribuente in difficolt&agrave; di seguire il percorso delle sue contestazioni fiscali fino ad accompagnarlo a una soluzione", dice il professor Carmelo Calderone, animatore della neonata associazione e dell'iniziativa, anticipata da un convegno in Campidoglio lo scorso 20 novembre. "<em>La scelta del battesimo a Ostia"</em>, ha spiegato l'assessore al Sostegno sociale Rita Cutini, "<em>&egrave; legata alle condizioni di oggettiva difficolt&agrave; economica di quell'area</em>". Un esperto a costi contenuti, nuova "figura di prossimit&agrave;", pu&ograve; aiutare a sciogliere l'esasperato conflitto che da alcune stagioni &egrave; montato tra contribuenti e societ&agrave; di riscossione (Equitalia, soprattutto, nella Capitale). "<em>Oggi quasi nessuno sa che cosa sia il piano di restituzione straordinaria fino a <strong>centoventi</strong> rate e come &egrave; possibile accedervi</em>", spiega Calderone, "il rapporto Statocontribuente &egrave; all'acme della criticit&agrave;". Il Lazio (ultimi dati 2010) ha il dato di "riscossione coattiva" pi&ugrave; alto in Italia: 217,6 euro per ogni contribuente (in valore assoluto il Lazio &egrave; dietro alla Lombardia).<br><br>L'assistenza sar&agrave; gratuita, i successivi servizi a prezzi calmierati, assicura la presidente dell'associazione, Annamaria Di Lallo: "<em>Siamo in grado di dare indicazioni alle famiglie e alle imprese affinch&eacute; ristrutturino il proprio debito</em>". L'iniziativa fatta propria dal Comune ipotizza di aiutare un libero professionista con&nbsp;</span></span><span>partita Iva a trovare un equilibrio tra rischio d'impresa e carichi fiscali, carichi che troppe volte mandano in sofferenza le aziende, soprattutto le start up. Il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Alfredo Ferrari (Pd), dice: "Su Equitalia la maggioranza presto prender&agrave; decisioni importanti e il consulente di municipio &egrave; diventata una figura necessaria perch&eacute; la materia &egrave; diventata troppo complessa e ansiogena per tutti i cittadini".</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:28:10 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Equitalia: come rateizzare il debito]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Sono sempre debiti, ma adesso dovrebbe diventare pi&ugrave; facile affrontarli.</p>
<p>Secondo una norma inserita nel decreto del fare infatti arrivano adesso nuove possibilit&agrave; per il contribuente per non affogare nei debiti, soprattutto quando i soldi li richiede Equitalia.</p>
<p>Si tratta di una nuova possibilit&agrave; di ratteizzare il proprio debito. Attualmente il debito che si deve nei confronti dello Stato lo si pu&ograve; suddividere in 72 rate con la possibilit&agrave; di pagare gli arretrati in sei anni.</p>
<p>Va detto che era stata la tanto contestata Equitalia ad aumentare il numero delle rate: fino a pochi mesi fa infatti il limite era costituito da 48 rate in quattro anni. Adesso invece si passa a ben 120 rate per un periodo massimo di dieci anni. Sempre secondo la nuova norma varata dal governo, &egrave; aumentato anche il limite temporale per sospendere i pagamenti che adesso arrivano fino a otto rate di "scoperto".</p>
<p>Prima invece se non si pagavano solo due rate, la possibilit&agrave; di rateizzare veniva sospesa. Non &egrave; per precisato se le otto rate debbano essere consecutive o sparse nel tempo. Non cambia invece il limite massimo del debito che si pu&ograve; suddividere in rate: 50mila euro, deciso anche questo recentemente da Equitalia, mentre in precedenza era di 20mila euro.</p>
<p>&Egrave; comunque possibile rateizzare anche debiti pi&ugrave; elevati, ma la procedura per ottenere il permesso &egrave; molto lunga e dettagliata. Per ottenere la rateizzazione il privato deve presentare la propria dichiarazione Isee, mentre le aziende devono dimostrare il valore del proprio patrimonio.</p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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