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	<title><![CDATA[MSNI: Blog di Equitalia class action]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/group/7656/all?offset=60</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/27103/serti-lantagonista-di-equitalia</guid>
	<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 07:35:17 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/27103/serti-lantagonista-di-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Serti - l'antagonista di Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Nel settore della riscossione dei tributi locali, ancora impantanato nella pluriennale attesa dell&rsquo;era post-Equitalia, &egrave; entrato nel mercato, in una posizione di assoluto rilievo, un nuovo player nazionale: <strong>Serti Spa</strong>.<br> La <strong>societ&agrave; europea riscossione tributi e imposte</strong> ha rilevato lo scorso 8 gennaio il ramo in amministrazione controllata di <span style="text-decoration: underline;">Tributi Italia</span>; l&rsquo;azienda di Chiavari che, prima di essere <span style="text-decoration: underline;">commissariata</span> nel 2010, era considerata la principale <span style="text-decoration: underline;">concorrente di Equitalia</span>.</p>
<p><img src="https://www.serti.eu/images/logo_serti.png" width="313" alt="image" style="border: 0px;"></p>
<p>La Societ&agrave; presieduta dall&rsquo;economista Carlo Fresa ha sede legale a Roma e diverse agenzie dislocate in tutta Italia. Serti svolge <strong>attivit&agrave; di gestione delle entrate tributarie</strong> e patrimoniali degli Enti Locali ed &egrave; iscritta al numero 174 dell&rsquo;Albo nazionale dei concessionari abilitati alla riscossione.</p>
<p>Forte del suo <strong>know how</strong> e di un personale iper qualificato con pluriennale esperienza nel delicato settore dell&rsquo;accertamento e della riscossione dei tributi locali, Serti sta ora puntando ad attivare un <span style="text-decoration: underline;">software</span> realmente all'avanguardia capace di incrociare le banche dati di Stato e Comuni.</p>
<p>Si tratta di una vera e propria novit&agrave; per l'Italia. <br>Al progetto lavorano i <strong>tecnici super esperti</strong> di una importante azienda <strong>statunitense</strong>.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
</item>
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26857/confiscate-case-e-auto-per-quasi-2-milioni-a-un-impreditore-cinese</guid>
	<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 15:50:25 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26857/confiscate-case-e-auto-per-quasi-2-milioni-a-un-impreditore-cinese</link>
	<title><![CDATA[Confiscate case e auto per quasi 2 milioni a un impreditore cinese]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Operazione a Prato del Nucleo tributario del Gico della guarda di finanza di Firenze. Secondo le indagini della Dda l&rsquo;uomo aveva aveva inviato in Cina in tre anni 4,8 milioni di euro di evasione fiscale. L&rsquo;eurodeputato Claudio Morganti: &ldquo;Tassare le rimesse&rdquo;.</p>
<p>PRATO. Operazione del Gico della Guardia di finanza di Firenze. Il nulceo di polizia tributaria su provvedimento del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo&nbsp;<strong>Tommaso Coletta</strong>, ha confiscato, sulla base della legge antimafia, un&rsquo; azienda tessile e un immobile a Prato, un altro immobile in provincia di Biella, due autocarri e un&rsquo;autovettura, per un valore complessivo di oltre 1,8 milioni di euro. Case e mezzi erano di propriet&agrave; di un imprenditore tessile cinese, residente a Prato, che, secondo le indagini durante per oltre due anni, dal 2008 al 2010 aveva trasferito in Cina oltre 4,8 milioni di euro &ndash; solo una parte dei suoi ingentissimi guadagni &ndash; frutto di evasione fiscale.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2011/07/10/news/da-prato-verso-la-cina-ogni-giorno-parte-un-milione-di-euro-1.2581723">I trasferimenti&nbsp;</a>avvenivano omettendo di comunicare il reale mittente delle transazioni, che venivano peraltro suddivise in tranches da 1999,99 &euro; ciascuna. A fronte di tali rimesse milionarie, i redditi dichiarati erano molto modesti: 5000 euro nel 2007, 19 mila nel 2008, 23 mila nel 2009 e 43 mila nel 2010.</p>
<p><img src="https://piovegovernoladro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/02/Schermata-2014-02-07-alle-21.22.36.png" alt="Schermata 2014-02-07 alle 21.22.36" width="500" style="border: 0; border: 0px;"></p>
<p>I finanziari del Gico e la Dda di Firenze sono arrivati alla confisca odierna (veners&igrave; 7 febbario) a seguito di una complessa indagine sulla criminalit&agrave; economica cinese, gi&agrave; individuata nel corso dell&rsquo;operazione denominate<a rel="nofollow" href="https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/11/18/news/money-transfer-di-quel-fiume-di-denaro-e-rimasto-solo-un-rivolo-1.8135461">&ldquo;Cian Liu&rdquo;</a>. Le indagini della precedente inchiesta avevano evidenziato come tra il 2006 ed il 2010 siano state raccolte e inviate &ndash; con modalit&agrave; illecite &ndash; rimesse di denaro contante per miliardi di euro diretti verso la Cina.</p>
<p>Cian Lui (avviso di chiusura indagine per 262 cinesi er i reati che vanno dall&rsquo;associazione per delinquere di stampo mafioso al trasferimento fraudolento di valori, dalla frode fiscale alla contraffazione)&egrave; stata la base di partenza per la seconda tranche d&rsquo;indagine &ndash; nome in codice nemesi &ndash; che aha avuto come obiettivo quello di approfondire il profilo dell&rsquo;applicabilit&agrave; della normativa di prevenzione antimafia che prevede, appunto, il sequestro a fine di confisca se i beni di propriet&agrave; risultano sproporzionati al reddito dichiarata.</p>
<p>E&rsquo; l&rsquo;eurodeputato&nbsp;<strong>Claudio Morgant</strong>i a intervenire sulla confisca: &ldquo;L&rsquo;ultima scoperta delle rimesse verso la Cina rappresenta solo un granello del totale delle risorse che escono da Prato. Tutto questo rende ancora pi&ugrave; urgente &ndash; afferma &ndash; introdurre una consistente tassazione sulle rimesse, frutto di attivit&agrave; illegali, verso i Paesi esteri&raquo;.</p>
<p>Morganti ritorna a parlare di tassazione sulle rimesse verso i Paesi esteri &laquo;perch&eacute; &ndash; spiega &ndash; sarebbe un atto persuasivo verso le rimesse illegali. Credo, per&ograve;, che il fenomeno del trasferimento illegale di soldi verso Paesi esteri, in particolare verso la Cina, vada bene a troppe persone vista la poca volont&agrave; politica nelle sedi istituzionali di mettere una tassa del genere. Tassazione che era stata fortemente voluta dal sottoscritto ed era stata inserita in un primo momento, ma che &egrave; stata cancellata dal Governo Monti con il silenzio pi&ugrave; assoluto e nessuna contrariet&agrave; delle istituzioni pi&ugrave; coinvolte, come quelle di Prato&raquo;.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26829/2014-niente-cartelle-equitalia-per-chi-ha-crediti-con-lo-stato</guid>
	<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 14:41:47 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26829/2014-niente-cartelle-equitalia-per-chi-ha-crediti-con-lo-stato</link>
	<title><![CDATA[2014: Niente cartelle Equitalia per chi ha crediti con lo Stato]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>"E' stato approvato il nostro emendamento per bloccare le cartelle del fisco a fronte di crediti verso la Pubblica Amministrazione. </span></p>
<p><span>Chi &egrave; imprenditore sa che si tratta di una importante boccata d&rsquo;ossigeno soprattutto per le PMI tartassate dal Fisco e asfissiate dai crediti non pagati dalle Pubbliche amministrazioni. </span></p>
<p><span><strong>Per il 2014</strong> quindi le cartelle esattoriali a carico del contribuente che al tempo stesso vanta un credito di importo pari o superiore nei confronti della Pubblica Amministrazione sono quindi sospese! Si traduce in realt&agrave; un nostro vecchio Ordine del giorno che aveva gi&agrave; raccolto consensi plebiscitari dall&rsquo;aula della Camera, mettendo il governo con le spalle al muro. </span></p>
<p><span>Ora vigileremo affinch&eacute; Ministero dell'Economia e quello dello Sviluppo Economico non tardino a emanare il decreto attuativo che, entro 90 giorni dall&rsquo;approvazione del provvedimento, dovr&agrave; dare concretezza a un altro risultato ottenuto dal M5S in favore delle piccole e medie imprese."&nbsp;</span><em>M5S Camera</em></p>
<p><em><br></em></p>
<p><em>Dal <a rel="nofollow" href="https://www.beppegrillo.it/2014/02/niente_cartelle_equitalia_per_chi_ha_crediti_con_lo_stato_graziem5s.html">Blog di Beppe Grillo</a></em></p>
]]></description>
	<dc:creator>Raul Bove</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26807/equitalia-nuovo-tool-online-per-eliminare-le-cartelle-non-dovute</guid>
	<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 21:08:34 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26807/equitalia-nuovo-tool-online-per-eliminare-le-cartelle-non-dovute</link>
	<title><![CDATA[Equitalia nuovo tool online per eliminare le cartelle non dovute]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Equitalia ha creato uno strumento online per inviare la sospensione della riscossione in caso di annullamento del debito, pagamento gi&agrave; effettuato e sentenza favorevole</p>
<p>Capita a volte che Equitalia, che sta&nbsp;sperimentando l'uso della PEC per le cartelle asattoriali, invii una richiesta di pagamento non dovuta perch&eacute; l'importo &egrave; gi&agrave; stato versato o perch&eacute; &egrave; troppo elevato.</p>
<p>Oggi, l'AD della societ&agrave;&nbsp;<strong>Benedetto Mineo</strong>&nbsp;ha annunciato il lancio di un nuovo servizio online per risolvere definitivamente il problema delle cosidette "<em>cartelle pazze"</em>. La richiesta di sospensione pu&ograve; essere effettuata anche tramite sportello, fax, e-mail e raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<h3>Sospensione della riscossione online</h3>
<p>I cittadini potranno ora&nbsp;<strong><a rel="nofollow" href="https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/index.html" target="_blank" title="Sospensione riscossione Equitalia">&nbsp;inviare online la richiesta di sospensione della riscossione&nbsp;</a></strong>in caso di annullamento del debito da parte dell'ente creditore, di un pagamento gi&agrave; effettuato o di una sentenza favorevole. "In questi anni siamo riusciti a perfezionare i nostri sistemi informatici - ha spiegato Mineo - per evitare quelle situazioni eccezionali che sostanzialmente si sono verificate prima della nascita di Equitalia, in cui si riscontravano divergenze tra i dati forniti dagli enti creditori e quanto riportato nelle cartelle notificate ai contribuenti".</p>
<p>Nel frattempo, per tutti coloro che vivono con apprensione le scadenza fiscali, gli esperti hanno realizzato&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.datamanager.it/news/le-tasse-ti-preoccupano-ecco-i-consigli-battere-lansia-52732.html" title="Le tasse ti preoccupano? Ecco i consigli per battere l'ansia">una lista di consigli per vivere senza patemi il pagamento di tasse e bollette</a>.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26691/governo-tenta-di-sanare-gli-atti-illegittimi-dellagenzia-delle-entrate</guid>
	<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 15:28:06 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26691/governo-tenta-di-sanare-gli-atti-illegittimi-dellagenzia-delle-entrate</link>
	<title><![CDATA[GOVERNO TENTA DI SANARE GLI ATTI ILLEGITTIMI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE]]></title>
	<description><![CDATA[<p>C&rsquo;&egrave; chi la chiama norma &ldquo;salva-funzionari del Fisco&rdquo;. E c&rsquo;&egrave; chi si spinge fino a ribattezzarla norma &ldquo;<strong>salva-Befera</strong>&rdquo;. Di sicuro all&rsquo;interno dell&rsquo;Agenzia delle entrate c&rsquo;&egrave; un problema di non poco conto. Cos&igrave; delicato che si &egrave; tentato di metterci una pezza, per ora senza successo, all&rsquo;interno del decreto legge sul rientro dei capitali detenuti all&rsquo;estero, predisposto dal ministro dell&rsquo;economia Fabrizio Saccomanni e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Il punto &egrave; che all&rsquo;interno della nostra macchina fiscale ci sono centinaia di funzionari che, sebbene <strong>non siano mai divenuti dirigenti a seguito di concorso</strong>, <span style="text-decoration: underline;">firmano atti di accertamento come se lo fossero</span>. Atti che, proprio in virt&ugrave; di tale vizio, sono da qualche anno entrati nel mirino delle commissioni tributarie, che spesso li annullano. Il tutto creando non pochi problemi alla tenuta delle entrate erariali.</p>
<p>Ebbene, in una delle prime versioni del decreto sul rientro dei capitali era spuntata una norma, per la precisione l&rsquo;ex art.3, intitolata &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">funzionari di fatto</span>&rdquo;. In essa si stabiliva che, proprio &ldquo;<em>ai fini del consolidamento e della salvaguardia delle entrate erariali, &egrave; fatta salva in ogni caso l&rsquo;efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell&rsquo;amministrazione finanziaria</em>&rdquo;, purch&eacute; &ldquo;sottoscritti dai dipendenti che, per volont&agrave; comunque dell&rsquo;amministrazione, esercitino l&rsquo;attivit&agrave; di direzione dell&rsquo;ufficio&rdquo;.</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://piovegovernoladro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/01/ar_image_2403_l.jpg"><img src="https://piovegovernoladro.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2014/01/ar_image_2403_l.jpg" alt="ar_image_2403_l" width="550" height="280" style="border: 0px;"></a></p>
<p><strong>Cosa c&rsquo;&egrave; dietro</strong>.</p>
<p>Era poi la relazione tecnica a svelare nel dettaglio la ratio nella norma. L&rsquo;assunto &egrave; &ldquo;che vadano comunque mantenuti fermi gli effetti degli atti compiuti da funzionari la cui nomina, successivamente all&rsquo;adozione degli atti stessi, possa essere risultata viziata sotto il profilo procedurale&rdquo;. Ovvero esattamente quello che &egrave; accaduto ai funzionari di fatto delle Entrate.</p>
<p>Di pi&ugrave;, perch&eacute; la stessa relazione tecnica della prima versione del provvedimento ribadiva &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">la necessit&agrave; di salvaguardare le entrate erariali</span> a fronte di eventuali controversie di legittimit&agrave; formale della preposizione agli uffici dell&rsquo;amministrazione finanziaria dei relativi dipendenti&rdquo;. Alla fine, per&ograve;, nella versione definitiva del decreto legge 4 del 2014, pubblicato ieri in Gazzetta, questa norma &egrave; scomparsa.&nbsp;<strong>E quindi &egrave; venuta meno la sanatoria per gli atti di accertamento fiscale firmati da funzionari non direttori.</strong></p>
<p>Ma vista la posta in gioco, fanno notare gli osservatori pi&ugrave; attenti, la questione verr&agrave; riproposta appena possibile. Del resto la vicenda affonda le radici almeno al 2011. In quell&rsquo;anno il <strong>Tar del Lazio</strong> ha dato ragione a un ricorso della <strong>Dirpubblica</strong> (Federazione del pubblico impiego), che ha portato a individuare ben 767 dirigenti nominati senza concorso su 1.143 attivi alle Entrate. Una decisione che ha aperto una voragine all&rsquo;interno della quale si sono infilate le commissioni tributarie.</p>
<p>Anche il governo <strong>Monti</strong>, con il decreto legge 44 del 2012, ha cercato di sanare la situazione, salvaguardando in un passaggio la qualifica dirigenziale dei funzionari che di fatto non ne avevano il titolo. Norma che, dopo tutta una serie di ricorsi e controricorsi, adesso &egrave; addirittura finita all&rsquo;esame della Corte costituzionale. Insomma, un autentico ginepraio. Che risale almeno al 2000, anno di partenza delle Agenzie, quando molti &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">funzionari di fatto</span>&rdquo; venivano usati come dirigenti senza concorso.</p>
<p><strong>I timori del governo.</strong></p>
<p>Il problema, quindi, risale anche ad epoche in cui i vertici dell&rsquo;Agenzia delle entrate erano diversi, ma poi si &egrave; sviluppato e adesso la patata bollente &egrave; in mano ad Attilio Befera. Con un rischio che mette paura ai vertici del Fisco, ossia quello del danno erariale. Perch&eacute; un atto di accertamento illegittimo non solo mette a rischio le entrate, ma &egrave; illegittimo proprio per una disfunzione del vertice amministrativo che ha nominato dirigenti dei funzionari senza concorso.</p>
<p>&ldquo;<em>Il tentativo di sanare la situazione</em>&rdquo;, ha detto ieri a La Notizia Giancarlo Barra, segretario generale di Dirpubblica, &ldquo;<em>&egrave; una chiara ammissione di colpevolezza</em>&rdquo;.</p>
<p>(<a rel="nofollow" href="https://www.ilnord.it/c-2403_IL_GOVERNO_TENTA_DI_SANARE_GLI_ATTI_ILLEGITTIMI_DELLAGENZIA_DELLE_ENTRATE_MA_E_COSTRETTO_A_DESISTERE_RESTANO_NULLI">Fonte</a>)</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26625/cartelle-non-tutte-sono-da-pagare</guid>
	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:22:35 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26625/cartelle-non-tutte-sono-da-pagare</link>
	<title><![CDATA[Cartelle: non tutte sono da pagare]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve&nbsp;<strong>verificare se ha in precedenza ricevuto notifica</strong>&nbsp;del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa &egrave; riferita oppure dell&rsquo;ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.</p>
<p><strong>Se cos&igrave; non fosse</strong>, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi s<strong>i potr&agrave; richiedere l&rsquo;annullamento della cartella</strong>.<br>A tal proposito &egrave; opportuno rivolgersi all&rsquo;ente creditore indicato nella cartella chiedendo di&nbsp;<strong>esibire l&rsquo;originale della c.d. &ldquo;relata di notifica&rdquo;</strong>&nbsp;che nella maggior parte dei casi &egrave; costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione per&ograve;: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti,&nbsp;<strong>controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi</strong>&nbsp;(es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.)&nbsp;<strong>e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza</strong>.</p>
<p><span></span><br>Una volta effettuati gli opportuni controlli, se risulta che il verbale di accertamento oppure l&rsquo;ordinanza prefettizia di ingiunzione sono stati notificati correttamente e non sono stati tempestivamente impugnati, si sar&agrave; formato un valido titolo esecutivo che giustifica la pretesa di pagamento, pertanto l&rsquo;emissione della cartella esattoriale sar&agrave; del tutto legittima. Tuttavia, anche in questi casi, possono esserci altri motivi di opposizione, quali&nbsp;<strong>vizi formali</strong>&nbsp;oppure&nbsp;<strong>errori di notifica della cartella</strong>&nbsp;stessa.</p>
<p>Per quanto riguarda il primo ordine di vizi, bisogna controllare che nella cartella sia riportata tutta una serie di informazioni e di dati obbligatori (es. ente creditore, data di iscrizione a ruolo del debito, norma del codice della strada violata, data dell&rsquo;infrazione, ecc.).<br>Per gli errori di notifica della cartella, invece, &egrave; necessario verificare che siano stati<strong>rispettati</strong>&nbsp;i&nbsp;<strong>termini prescrizionali</strong>&nbsp;stabili dalla legge.</p>
<p>In base all&rsquo;art. 28 della Legge n. 689/81&nbsp;<strong>il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui &egrave; stata commessa la violazione</strong>, a meno che, nel frattempo, non siano intervenuti atti/fatti idonei ad interrompere tale termine di prescrizione (es. la notifica di avvisi di mora e in genere ogni atto di esercizio della pretesa sanzionatoria).</p>
<p>Questo significa che&nbsp;<strong>la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente-debitore entro cinque anni da quando &egrave; stata commessa l&rsquo;infrazione oppure da quando gli &egrave; stato notificato il verbale di accertamento</strong>. Qualora la notifica della cartella avvenga successivamente alla scadenza di tale termine, la cartella non potr&agrave; considerarsi valida, pertanto sar&agrave; possibile richiederne&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/component/breezingforms/ff_name/annullamento_cartella?view=form&amp;ff_name=annullamento_cartella&amp;Itemid=143" target="_blank">l&rsquo;annullamento&nbsp;e sgravio&nbsp;</a>&nbsp;oppure impugnarla davanti al giudice.</p>
<p>Sul punto &egrave; utile sapere che per il mittente (ente creditore o agente della riscossione) la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l&rsquo;atto (verbale o cartella di pagamento) all&rsquo;ufficio postale o all&rsquo;ufficiale giudiziario. Invece, per il destinatario il termine per pagare o per fare impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui riceve l&rsquo;atto oppure dal giorno in cui si realizza la compiuta giacenza.</p>
<p>Un altro termine il cui mancato rispetto costituisce un buon motivo di opposizione &egrave; quello previsto dall&rsquo;art. 1 della Legge n. 244/07 che vieta agli agenti della riscossione di svolgere attivit&agrave; finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo e riferite a infrazioni al codice della strada, se sono passati pi&ugrave; di&nbsp;<strong>due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento</strong>.</p>
<p>E quando la&nbsp;<strong>notifica</strong>&nbsp;viene eseguita tempestivamente per&ograve;&nbsp;<strong>al vecchio indirizzo</strong>del destinatario? In questi casi, se il soggetto ha provveduto ad effettuare la variazione anagrafica in Comune, la notifica al vecchio indirizzo sar&agrave;&nbsp;<strong>valida soltanto entro trenta giorni dal momento della variazione</strong>, altrimenti si considerer&agrave; come non avvenuta. &Egrave; valida, invece, la notifica fatta al vecchio indirizzo anche a distanza di tempo dal cambio di indirizzo, quando l&rsquo;interessato non ha provveduto ad effettuarne la variazione anagrafica.</p>
<p>In definitiva, si pu&ograve; dire che la notifica &egrave; un passaggio fondamentale di tutta la procedura di recupero delle somme dovute all&rsquo;ente creditore e la sua mancanza/tardivit&agrave; costituisce il principale motivo di contestazione da parte del cittadino-contribuente.<br>Esistono, per&ograve;, anche&nbsp;<strong>altri validi motivi di impugnazione della cartella esattoriale</strong>, ad esempio quando il ricorso al Prefetto &egrave; stato accolto per mancata risposta, oppure quando la multa &egrave; gi&agrave; stata pagata, oppure ancora quando il trasgressore &egrave; deceduto (in base all&rsquo;art. 7 della Legge n. 689/81 l&rsquo;obbligazione di pagare la multa non si trasmette agli eredi).</p>
<p>In conclusione, se riscontrate almeno uno dei tanti motivi di annullabilit&agrave; di una cartella esattoriale, la prima &ldquo;mossa&rdquo; da fare &egrave; sicuramente&nbsp;<strong>agire in autotutela</strong>, richiedendo&nbsp;con raccomandata a/r&nbsp; l&rsquo;annullamento del debito iscritto a ruolo esponendo i motivi che giustificano la vostra pretesa (per i nostri associati, tra i modelli,&nbsp;&egrave; gi&agrave; disponibile l&rsquo;apposito&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.casadelconsumatore.it/modelli-dettaglio?catid=49" target="_blank">modello</a>). Questa &egrave; la via pi&ugrave; semplice e immediata, senza costi, e vi evita di dovervi rivolgere a giudici&nbsp;e avvocati.</p>
<p>Da ultimo vi segnaliamo che,<strong>&nbsp;se avete dubbi sulla validit&agrave; della cartella o su eventuali prescrizioni</strong>&nbsp;e volete farla controllare, sappiate che potete chiedere la<strong>verifica gratuita della vostra cartella di pagamento</strong>&nbsp;o di altri atti di Equitalia utilizzando questo&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.dirittosemplice.it/altri-servizi/verifica-cartelle-equitalia">servizio</a>.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Giovanni Piccoli</dc:creator>
</item>
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26613/moratoria-interessi-per-cartelle-equitalia</guid>
	<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:26:46 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26613/moratoria-interessi-per-cartelle-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Moratoria interessi per cartelle Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2013 il Senato ha approvato il <strong>disegno di legge n.1120, c.d. Legge di Stabilit&agrave;.</strong><br> Tra le molteplici disposizioni previste nel testo, rientra anche il condono degli interessi di mora delle cartelle esattoriali, ovvero la possibilit&agrave; per il contribuente di pagare le cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione senza interessi.<br> <br> Tale disposizione &egrave; prevista dal comma 424, di cui si riporta integralmente il testo:<br> <br> <em><strong>"424.</strong> Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione <strong>fino al 31 ottobre 2013</strong>, i debitori possono estinguere il debito <strong>senza corrispondere interessi</strong> e con il pagamento:<br> a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;<br> b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."</em><br> <br> Il successivo comma 425, stabilisce l'onere informativo a carico degli Agenti della Riscossione, che dovranno <strong>informare mediante posta ordinaria i contribuenti</strong> sulla possibilit&agrave; del pagamento agevolato.<br> Stabilisce, altres&igrave;, <strong>le modalit&agrave; di pagamento:</strong> il contribuente dovr&agrave; sottoscrivere un <strong>apposito atto, entro il 30 giugno 2014</strong>, in cui dichiara di avvalersi della facolt&agrave; di pagare il proprio debito senza interessi.<br> I pagamenti dovranno avvenire in <strong>due momenti</strong>: un primo pagamento, pari al 50% del dovuto, da versarsi contestualmente alla presentazione del suddetto atto, <strong>entro il 30 giugno 2014</strong>; il secondo pagamento, pari alla restante met&agrave;, da versarsi entro il <strong>16 settembre 2014</strong>.<br> <br> Si riporta il testo integrale del comma:<br> <em><strong>"425.</strong> Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolt&agrave; attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo &egrave; versato entro il 16 settembre 2014."</em><br> <br> Di seguito, gli ultimi tre commi riguardanti la misura in esame:<br> <em><strong>"426</strong>. Restano comunque <strong>dovute per intero</strong> le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti."<br> <br> <strong>"427</strong>. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione &egrave; <strong>automaticamente discaricato</strong> delle somme residue e <strong>contestualmente sono eliminati</strong> dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate."<br> <br> <strong>"428.</strong> Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze &egrave; <strong>approvato il modello dell'atto di cui al comma 425</strong> e sono stabilite le modalit&agrave; di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi."</em><br> <br> Dott. Gennaro Esposito</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.dirittoitaliano.com/attualita/articolo.php?Moratoria-interessi-per-cartelle-Equitalia-138">fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26555/la-burocrazia-frena-la-rateizzazione-in-10-anni</guid>
	<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 15:55:30 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26555/la-burocrazia-frena-la-rateizzazione-in-10-anni</link>
	<title><![CDATA[La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto &ldquo;del fare&rdquo; del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novit&agrave; nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ci&ograve; che riguarda la rateizzazione.</span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;"> In part</span><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perch&eacute; ne parliamo all&rsquo;imperfetto?<br> Perch&eacute; tale &ldquo;ampliamento&rdquo; ancora non &egrave; entrato in vigore perch&eacute; manca... il decreto attuativo. Il Governo l&rsquo;ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l&rsquo;Italia &egrave;, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novit&agrave; con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.<br>La richiesta di 120 rate Equitalia potr&agrave; essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza. <br>Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell&rsquo;atto di accoglimento dell&rsquo;istanza di rateazione. Si decadr&agrave; dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l&rsquo;agente della riscossione non potr&agrave; iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate. </span></p>
<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non pu&ograve; avere.</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26554/rimborso-per-le-ganasce-fiscali</guid>
	<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 15:52:23 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26554/rimborso-per-le-ganasce-fiscali</link>
	<title><![CDATA[Rimborso per le ganasce fiscali]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; float: none;">Equitalia deve risarcire i danni per le ganasce fiscali iscritte sull'auto nonostante il credito da recuperare sia ormai prescritto. Il fermo dell'autovettura ha provocato disagi e danni morali alla contribuente, un'insegnante che la usava per andare ogni giorno presso la sua scuola distante oltre duecento chilometri da casa. Cos&igrave; &egrave; scattato un risarcimento del danno per 500 euro<span>&nbsp;</span></span><span style="color: #333333; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: left; background-color: #ffffff;">oltre ad altri 500 euro per le spese di giudizio.<br><br>A deciderlo sono stati i giudici tributari di Campobasso (presidente e relatore Di Nardo), con la sentenza 182/1/2013 depositata luned&igrave; 23 dicembre. La Commissione di primo grado ha riconosciuto quello che in gergo tecnico si chiama danno da lite temeraria e che chiama al risarcimento la parte risultata soccombente in giudizio. In questo caso il collegio ha riconosciuto che Equitalia ha agito &laquo;senza la normale prudenza&raquo; perch&eacute; il credito da recuperare era abbondantemente prescritto.<br><br>DOCUMENTI<br>La sentenza della Ctp Campobasso<br><br>La vicenda<span>&nbsp;</span><br>Ma cosa era successo? Tra marzo e luglio del 2001 la contribuente era stata raggiunta da tre cartelle di pagamento: una relativa a contributi Inps e le altre due a imposte e tributi. Dopo quasi dodici anni (aprile 2013) Equitalia ha proceduto a mettere le ganasce fiscali all'autovettura della contribuente. Solo che erano gi&agrave; passati i dieci anni necessari a far scattare la prescrizione (cos&igrave; come previsto dall'articolo 2946 del Codice civile). In realt&agrave;, l'agente della riscossione ha sottolineato in giudizio che nel 2005 aveva inviato altre intimazioni di pagamento che, a suo avviso, avrebbero interrotto la prescrizione. Gi&agrave;, per&ograve;, la Commissione tributaria aveva accolto la richiesta di sospensiva nello scorso mese di maggio. Ora, oltre ad annullare il provvedimento di fermo, ha anche deciso la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni. La decisione riguarda la sola parte dei tributi richiesti con le cartelle, perch&eacute; il collegio molisano ha ricordato come per la parte dei crediti Inps fosse competente il giudice del lavoro.<br>La sentenza riconosce che all'epoca del fermo l'insegnante lavorava in un istituto scolastico a duecento chilometri di distanza dalla sua abitazione. Di conseguenza &laquo;&egrave; ragionevole presumere che fu privata ingiustamente della possibilit&agrave; di utilizzare la propria autovettuta subendo notevoli disagi e danni materiali&raquo;. A tal proposito, la pronuncia ricorda anche quanto gi&agrave; precisato dalla Cassazione (pronunce 6976/2003 e 17485/2011): &laquo;Il danno da lite temeraria &egrave; costituito non gi&agrave; dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d'animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell'autorit&agrave;) che abbia dovuto affrontare per essere stala costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza pu&ograve; essere desunta dalla comune esperienza&raquo;.</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/26177/equitalia-inesistente-la-cartella-di-pagamento-inviata-direttamente-a-mezzo-posta</guid>
	<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 15:59:40 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/26177/equitalia-inesistente-la-cartella-di-pagamento-inviata-direttamente-a-mezzo-posta</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: “ Inesistente” la cartella di pagamento inviata direttamente a mezzo posta]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Lo possiamo dire a gran voce perch&eacute; si tratta di un vero e proprio &ldquo;<span style="text-decoration: underline;">scacco matto</span>&rdquo; nei&nbsp; confronti di <span style="text-decoration: underline;">Equitalia</span>, l&rsquo;esito dell&rsquo;importante ed interessante <strong>sentenza n. 212/23/13, depositata il 18 settembre</strong> scorso, della <span style="text-decoration: underline;">Commissione Tributaria Regionale di Bari &ndash; Sez. 23 &ndash; Sezione Staccata di Lecce</span> (<em>Presidente Gennaro Labbate, relatore Marcello Marcuccio, giudice Brizio Del Sol</em>e) che, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente difeso dall&rsquo;avvocato Maurizio Villani ed ha <strong>totalmente annullato la cartella esattoriale notificata</strong> da Equitalia S.p.a. per posta.</span></p>
<p><span><img src="https://news.you-ng.it/wp-content/uploads/sites/2/2013/09/nulle-notifiche-a-mezzo-posta-equitalia-420x270.jpg" width="420" alt="image" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Infatti, i giudici tributari chiamati a giudicare sulla sentenza di primo grado che aveva visto soccombere le ragioni del contribuente, pur rilevando che la deduzione circa l&rsquo;inesistenza della cartella esattoriale &egrave; stata effettuata solo in secondo grado e quindi costituirebbe domanda nuova, poich&eacute; si tratta per l&rsquo;appunto d&rsquo;&rdquo;<strong>inesistenza</strong>&rdquo;, pu&ograve; essere rilevata d&rsquo;ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed hanno cos&igrave; stabilito correttamente che, ai sensi dell&rsquo;art. 26 del D.P.R. n. 602/73, <strong>Equitalia S.p.a. non pu&ograve; notificare le cartelle esattoriali direttamente per posta, ma solo attraverso soggetti tassativamente previsti dalla norma</strong>.</span></p>
<p><span>Si legge nella sentenza che &ldquo;<em>&egrave; di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli &ldquo;Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario&rdquo;. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma</em>&rdquo;. Ma v&rsquo;&egrave; di pi&ugrave;.&nbsp; Ricordano i giudici &ldquo;<em>che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire&nbsp; il risultato del ricevimento dell&rsquo;atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all&rsquo;esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale</em>&rdquo;.</span></p>
<p><span>La corte ha quindi accolto l&rsquo;appello proposto dal contribuente e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l&rsquo;inesistenza della notificazione della cartella.</span></p>
<p><span>Per Giovanni D&rsquo;Agata, presidente e fondatore dello &ldquo;<a rel="nofollow" href="https://www.sportellodeidiritti.org/" target="_blank">Sportello dei Diritti</a>&rdquo;, trattandosi di una delle prime decisioni in materia effettuate da una Commissione Tributaria Regionale e quindi in secondo grado, di conseguenza, molte cartelle esattoriali relative ad una miriade di tributi, multe e sanzioni, dovrebbero essere totalmente annullate per inesistenza della notifica se notificate da Equitalia direttamente per posta.</span></p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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