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	<title><![CDATA[MSNI: Blog di Equitalia class action]]></title>
	<link>https://msni.it/blog/group/7656/all?offset=10</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/39122/giro-di-vite-da-parte-di-equitalia</guid>
	<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 12:28:52 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/39122/giro-di-vite-da-parte-di-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Giro di Vite da parte di Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Presentare istanza contro le&nbsp;</span><strong>cartelle Equitalia</strong><span>&nbsp;con motivazioni pretestuose, al solo scopo di arrivare al silenzio assenso che fa scattare l&rsquo;annullamento della cartella, non sar&agrave; pi&ugrave; possibile: lo prevedono le modifiche inserite nel decreto di&nbsp;</span><strong>Riforma della Riscossione&nbsp;</strong><span>approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 26 giugno in attuazione delle&nbsp;</span>Delega Fiscale.</p>
<p><img src="https://i.huffpost.com/gen/1061847/images/o-EQUITALIA-facebook.jpg" alt="equitalia" width="500" style="border: 0px;"></p>
<p>Tecnicamente, vengono modificati i<em>&nbsp;commi 537-545 della legge 228/2012</em>&nbsp;(la finanziaria 2013), relativi apppunto alla riscossione. E&rsquo; abrogata la&nbsp;<em>lettera f del comma 537</em>, in base alla quale il contribuente pu&ograve; opporsi al pagamento della&nbsp;<strong>cartelle Equitalia</strong>&nbsp;o di altri agenti della riscossione per &laquo;qualsiasi altra causa di esigibilit&agrave; del credito&raquo;, oltre a quelle codificate (<em>prescrizione o decadenza, sgravio emesso dall&rsquo;ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza, pagamento effettuato</em>). Una sorta di &ldquo;<em>clausola aperta di inesigibilit&agrave;</em>&raquo;, che il legislatore elimina con il preciso scopo di &laquo;evitare la presentazione di istanze dilatorie&raquo;, che di fatto rappresentano un &laquo;uso strumentale dell&rsquo;istituto&raquo;.</p>
<h4><a rel="nofollow" href="https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/99528/condono-cartelle-esattoriali-2mila-euro-procedure.html" target="_blank" title="Condono cartelle esattoriali fino a 2mila euro">=&gt; Condono cartelle esattoraili fino a 2mila euro</a></h4>
<p>Viene soppresso il termine di 60 giorni entro il quale l&rsquo;ente creditore deve rispondere alla dichiarazione del debitore, considerando che limitava l&rsquo;opreativit&agrave; dell&rsquo;ente creditore. E si modifica anche il termine di 200 giorni entro il quale la mancata risposta significa&nbsp;<strong>l&rsquo;annullamento della cartella,</strong>&nbsp;facendolo decorrere da quando il creditore non comunica l&rsquo;esito dell&rsquo;esame della dichiarazione.</p>
<p>Infine, viene cancellata la possibilit&agrave; di&nbsp;<strong>ripresentare la dichiarazione</strong>&nbsp;(con cui si contesta la cartella). In pratica, l&rsquo;ente creditore ha pi&ugrave; tempo e modalit&agrave; semplificate per rispondere a tutte le istanze presentate, mentre il contribuente ha nuovi paletti per potesri opporre al pagamento di una cartella esattoriali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte:&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/delega_fiscale/SEMPLIFICAZIONE_MATERIA_RISCOSSIONE.pdf" target="_blank">decreto semplificazioni riscossione</a></em></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/38820/equitalia-finalmente-il-condono</guid>
	<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 19:05:44 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/38820/equitalia-finalmente-il-condono</link>
	<title><![CDATA[Equitalia finalmente il condono]]></title>
	<description><![CDATA[<p>&Egrave; stato pubblicato in&nbsp;<strong>Gazzetta Ufficiale</strong>&nbsp;il decreto con cui si da il via alla rottamazione dei alcune cartelle&nbsp;<strong>Equitalia</strong>, avviando di fatto la&nbsp;<strong>sanatoria</strong>. Era gi&agrave; stata varata la normativa che disponeva di annullare&nbsp;<a rel="nofollow" href="https://it.blastingnews.com/economia/2015/06/equitalia-condono-2015-decreto-in-g-u-annullate-cartelle-fino-a-2-mila-euro-00451107.html" target="_blank">i ruoli affidati</a>&nbsp;ad Equitalia fino al 2000, ma mancava il decreto, che finalmente &egrave; arrivato. Quali sono le cartelle interessate? Chi potr&agrave; tirare un sospiro di sollievo?</p>
<div>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<img src="https://nostralex.it/wp-content/uploads/2015/01/sanatoria-equitalia2-230x130.jpg" alt="equitalia condono" width="230" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<h2><strong>Condono Equitalia: via libera alla sanatoria 2015</strong></h2>
<p>I beneficiari della&nbsp;<strong>sanatoria Equitalia</strong>&nbsp;sono coloro che hanno a che fare ancora con ruoli vecchi, antecedenti all'anno 2000. Il decreto stabilisce che:</p>
<ul>
<li>le cartelle di importo fino a 2.000 euro (tra capitale, interessi e sanzioni) rese esecutive fino al 31 dicembre 1999 saranno annullate. Equitalia dovr&agrave; inviare all'ente titolare del credito un elenco contenente i ruoli telematicamente. L'annullamento &egrave; automatico.</li>
<li>le cartelle superiori a 2.000 euro rese esecutive fino al 31 dicembre 1999 devono essere discaricate dagli agenti e tornare a disponibilit&agrave; dell'ente creditore.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entrando nei dettagli della normativa,&nbsp;<strong>il condono Equitalia per le cartelle inferiori ai 2.000 euro</strong>, riguarda tutte le somme che al momento in cui &egrave; entrato in vigore il decreto non sono ancora oggetto di procedura esecutiva esattoriale, per le quali non vi &egrave; alcun ricorso pendente avviato dal contribuente e non sono state oggetto di rateizzazioni, ristrutturazioni o altre procedure simili. Per quello che riguarda&nbsp;<strong>le cartelle superiori ai 2.000 euro</strong>, se alla data in cui &egrave; entrato in vigore il decreto le somme non sono state riscosse tramite espropriazione o pignoramento da parte di Equitalia, oppure tramite un piano di rateazione concesso al contribuente, queste vengono inserite nell'elenco trasmesso all'ente creditore.&nbsp;</p>
<p><strong>Equitalia</strong>&nbsp;continuer&agrave; a gestire le cartelle che sono interessate da uno dei provvedimenti sopra elencati, ma se l'ente di riscossione riscontrasse che l'incasso delle somme &egrave; impossibile, queste saranno incluse nell'elenco inviato all'ente che vanta il credito entro 2 mesi da quando l'attivit&agrave; di recupero &egrave; stata conclusa.</p>
<p>&nbsp;<span>Equitalia dovr&agrave;, altres&igrave;, provvedere a comunicare agli stessi enti anche le&nbsp;</span><strong>cartelle di importo superiore a 2.000 euro</strong><span>, e sempre rese esecutive entro il 1999, che non sono da annullare. Anche per queste quote potrebbe, infatti, aprirsi la</span><strong>&nbsp;possibilit&agrave; del condono</strong><span>&nbsp;nel caso in cui per&ograve; non sia&nbsp;</span><strong>mai stato aperto un contenzioso o richiesta una rateizzazione</strong><span>. La procedura prevista &egrave; chiara: una volta che il Comune riceve la cartella esattoriale non ancora riscossa, deve verificare se &egrave; in grado di incassare il credito. Altrimenti, <strong>entro 60 giorni</strong> dalla conclusione delle attivit&agrave; di recupero, la cartella verr&agrave; annullata</span></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://it.blastingnews.com/" title="fonte">Fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/36602/ennesima-mazzata-per-equitalia</guid>
	<pubDate>Mon, 18 May 2015 15:04:47 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/36602/ennesima-mazzata-per-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Ennesima mazzata per Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La questione dei&nbsp;<strong>termini entro cui Equitalia pu&ograve; far valere il proprio credito</strong>&nbsp;riportato nella cartella esattoriale notificata al contribuente, ma da questi mai opposta, non smette di dividere gli interpreti.</p>
<p><img src="https://mattinopadova.gelocal.it/polopoly_fs/1.10778930.1422802356!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/detail_558/image.jpg" alt="equitalia prescrizione" width="518" height="512" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>Da un lato, infatti,&nbsp;<strong>l&rsquo;amministrazione finanziaria</strong>&nbsp;(sul filone di alcuni tribunali) sostiene puntualmente, nei propri atti difensivi, che l&rsquo;Agente per la Riscossione ha&nbsp;<strong>dieci anni</strong>&nbsp;di tempo (dalla data di consegna della cartella al debitore) per agire con un pignoramento. Ma diverse sentenze sono di tutt&rsquo;altro avviso e ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (pi&ugrave; breve) di&nbsp;<strong>cinque anni</strong>. Tra queste pronunce ve n&rsquo;&egrave; una recente, del 30 marzo 2015, della&nbsp;<strong>Commissione Tributaria Provinciale di Pavia</strong>.</p>
<p>PAVIA &ndash; Se il contribuente, pur ricevendo correttamente la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, ma disinteressandosi di impugnarla davanti al giudice (entro i 60 giorni previsti per legge), subisce un&rsquo;esecuzione forzata (per es. il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, l&rsquo;espropriazione della casa, ecc.) potr&agrave; far valere la prescrizione &ndash; e quindi opporsi al pignoramento &ndash; se, nel frattempo, sono trascorsi, dalla notifica, cinque anni.</p>
<p><strong>CODICE CIVILE</strong> &ndash; Equitalia si richiama a una norma del&nbsp;<strong>codice civile</strong>&nbsp;che, in via generale, stabilisce che la prescrizione &egrave; di dieci anni tutte le volte in cui il creditore <strong>agisce in forza</strong> di una sentenza di condanna. Il punto da verificare &egrave; dunque se la cartella di Equitalia possa essere&nbsp;<strong>equiparata o meno a una sentenza</strong>&nbsp;di condanna come quella emessa da un giudice. L&rsquo;orientamento di alcuni giudici, tra cui appunto la CTP di Pavia, &egrave; che la <span style="text-decoration: underline;">prescrizione decennale non pu&ograve; applicarsi alle cartelle di Equitalia</span> per<strong>&nbsp;impossibilit&agrave; di equiparazione</strong>&nbsp;tra le due fattispecie. La cartella di pagamento ha valenza di atto di precetto, e sbocca poi nell&rsquo;esecuzione forzata.</p>
<p>Dunque, la&nbsp;<strong>prescrizione decennale</strong>&nbsp;&egrave; applicabile, nei confronti di Equitalia, soltanto quando il suo diritto di credito sia divenuto definitivo non gi&agrave; in forza di una cartella notificata e non opposta, ma&nbsp;<strong>a seguito di una causa</strong>&nbsp;contro il contribuente e della&nbsp;<strong>successiva sentenza</strong>&nbsp;passata in giudicato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.firenzepost.it/2015/05/06/tasse-equitalia-il-credito-della-cartella-esattoriale-si-prescrive-in-5-anni-e-non-in-10/" target="_blank" title="prescrizione cartelle in 5 anni">Fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/36529/equitalia-e-adesso-scattano-i-rimborsi</guid>
	<pubDate>Tue, 12 May 2015 08:03:16 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/36529/equitalia-e-adesso-scattano-i-rimborsi</link>
	<title><![CDATA[Equitalia: e adesso scattano i rimborsi]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span>Come se non bastasse, dopo i probabili rimborsi che il</span><strong>Governo di Matteo Renzi</strong><span>&nbsp;deve ai pensionati vittime del congelamento delle&nbsp;</span><strong>pensioni&nbsp;</strong><span>voluto&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="https://it.blastingnews.com/economia/2015/05/i-tagli-del-duo-monti-fornero-delegittimati-dalla-consulta-rimborsi-per-i-pensionati-00381115.html">dalla Legge Fornero</a><span>&nbsp;gi&agrave; deciso dalla Corte Costituzionale, un'altra patata bollente sta per finire tra le mani del Premier. Infatti per il 26 maggio, la</span><strong>Corte Costituzionale</strong><span>&nbsp;sta per decidere se l'</span><strong>aggio di riscossione</strong><span>&nbsp;presente sulle</span><strong>&nbsp;cartelle Equitalia</strong><span>&nbsp;che milioni di contribuenti ricevono o che hanno ricevuto, sia legittimo o meno. L'aggio di riscossione, non &egrave; altro che il costo del servizio che offre Equitalia nel momento in cui inizia a chiedere soldi al cittadino per conto di altri Enti. In parole povere, ai cittadini che ricevono la cartella, oltre all'imposta non pagata o alla multa non pagata, nella cartella stessa vengono caricati oltre che le more per ritardato pagamento, gli interessi e le spese di notifica, anche il costo del servizio che Equitalia reca agli altri Enti.</span></p>
<p><span><img src="https://www.targatocn.it/typo3temp/pics/e_b002fafeca.jpg" alt="rimbrosi equitalia" width="510" style="border: 0px;"></span></p>
<p>In pratica &egrave; il cittadino che paga lo "stipendio" agli esattori cos&igrave; come si paga l'intervento dell'idraulico che ci viene a sturare un lavandino. La Consulta sta per decidere quindi se questa ulteriore spesa &egrave; costituzionale o no, se &egrave; giusto caricarla ai contribuenti. Infatti questa somma inserita in cartella non va a finire nelle casse dell'erario pubblico, ma&nbsp;<strong>finisce nelle tasche dell'Ente di riscossione</strong>. La Corte Costituzionale sta valutando non il servizio in quanto tale perch&eacute; essendo un lavoro come tutti gli altri, Equitalia ha il diritto di venire ricompensata, ma&nbsp;<strong>a chi toccherebbe il pagamento del servizio stesso.</strong></p>
<p>Infatti il vero beneficiario del servizio di riscossione non &egrave; il cittadino ma l'Ente Pubblico che&nbsp;<a href="https://connectu.it/groups/profile/7656/equitalia-class-action" title="Stop Equitalia">grazie ad Equitalia</a>&nbsp;incassa i soldi. L'Ente di riscossione non viene assunto dal cittadino ma dallo Stato che se ne dovrebbe accollare le spese. Il servizio non dovrebbe essere pagato dal cittadino ed &egrave; per questo che nel caso in cui la Consulta dichiarasse incostituzionale questo aggio, lo Stato si troverebbe a dover restituire i soldi a tutti i cittadini che in passato si sono accollati l'onere di quest'altra spesa. L'importo del costo della riscossione poi, non &egrave; una voce di poco conto della cartella. Basti pensare che Equitalia chiede il 4,5% dell'importo della cartella se il pagamento avviene nei fatidici 60 giorni e sale addirittura all' 8% se la cartella &egrave; pagata oltre i due mesi. L'aggio cresce inoltre con il crescere della cartella, sul cittadino grava una tassa in pi&ugrave;, basti pensare che su 5.000 euro di cartella, Equitalia ne vuole 225 solo per aver mandato la raccomandata a casa del contribuente. Immaginando quindi l'effetto retroattivo della eventuale sentenza della Consulta, per il Governo ci sarebbero altri miliardi di euro da trovare per&nbsp;<strong>rimborsare i cittadini.</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://it.blastingnews.com/economia/" title="equitalia"><span>fonte</span></a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/36400/sospensione-cartelle-equitalia</guid>
	<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 18:58:19 +0200</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/36400/sospensione-cartelle-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Sospensione cartelle Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Sono ancora in pochi a conoscere la normativa che, varata con la legge di Stabilit&agrave; per il 2013<strong>[1]</strong>, fu definita &ldquo;<strong>Cartelle pazze</strong>&rdquo;, proprio perch&eacute; volta a correggere tutti quei vizi evidenti che molte cartelle di Equitalia hanno: vizi che ben potrebbero essere annullati direttamente dall&rsquo;Agente della riscossione senza costringere il contribuente a ricorrere al giudice.</p>
<p>Il procedimento &egrave; assai semplice, molto simile a una istanza di&nbsp;<strong>autotutela</strong>, con la differenza che, in questo caso, il modulo &egrave; gi&agrave; predisposto da<strong>Equitalia</strong>&nbsp;e, soprattutto, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, la vostra domanda si considera&nbsp;<strong>accolta&nbsp;</strong>(&egrave; il cosiddetto &ldquo;silenzio assenso&rdquo;).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma il punto pi&ugrave; importante di questa procedura che stiamo per illustrarvi &egrave; che, gi&agrave; a partire dal deposito della vostra istanza, la&nbsp;<strong>cartella si sospende</strong>: in pratica,<strong>Equitalia&nbsp;</strong>non potr&agrave; fare&nbsp;<strong>pignoramento</strong>, iscrivere&nbsp;<strong>ipoteca&nbsp;</strong>o avviare un<strong>fermo amministrativo</strong>&nbsp;sull&rsquo;auto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
<div>&nbsp;</div>
</div>
<p>L&rsquo;unico punto debole di tale procedura &egrave; che non sospende i termini per presentare ricorso. Per cui, se all&rsquo;esito della domanda la risposta dell&rsquo;amministrazione &egrave; negativa, avrete anche perso la possibilit&agrave; di ricorrere al giudice. Ecco perch&eacute; &egrave; sempre consigliabile utilizzare tale procedura in parallelo all&rsquo;eventuale ricorso giurisdizionale, nella speranza che la prima si risolva a voi favorevolmente e cos&igrave;, nelle more, possiate abbandonare la causa, eventualmente chiedendo la refusione delle spese processuali sostenute (cosiddetta&nbsp;<strong>soccombenza virtuale</strong>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il punto, per&ograve;, &egrave; che non tutti gli sportelli di Equitalia sono a conoscenza di tale procedura ed ecco perch&eacute; &egrave; molto importante conoscere bene i propri diritti, in modo da &ldquo;alzare la voce&rdquo; (cos&igrave; come, purtroppo, nel nostro Paese &egrave; sempre pi&ugrave; spesso necessario fare quando non si &egrave; addirittura costretti a munirsi di un avvocato) esigendo di parlare eventualmente con il direttore dell&rsquo;agenzia territoriale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le modalit&agrave;</strong></p>
<p>In presenza di vizi particolarmente evidenti e facili da riscontrare gi&agrave; attraverso la documentazione (si pensi a una cartella&nbsp;<strong>prescritta</strong>, oppure&nbsp;<strong>notificata</strong>&nbsp;in modo non corretto, oppure inviata a un&nbsp;<strong>soggetto diverso&nbsp;</strong>da quello che effettivamente &egrave; tenuto a pagare, o a una cartella&nbsp;<strong>gi&agrave; pagata&nbsp;</strong>o&nbsp;<strong>annullata&nbsp;</strong>dal giudice o da un&rsquo;autorit&agrave; amministrativa, o si &egrave; verificata la&nbsp;<strong>decadenza&nbsp;</strong>del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata), il contribuente deve,&nbsp;<strong>entro 90 giorni</strong>dalla notifica della cartella stessa, o di un provvedimento esecutivo (atto di&nbsp;<strong>pignoramento</strong>) o cautelare (<strong>ipoteca&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>fermo&nbsp;</strong>amministrativo), presentare direttamente all&rsquo;agente della riscossione una dichiarazione per attestare l&rsquo;illegittimit&agrave; dell&rsquo;atto sottostante e chiedere, pertanto, la sospensione immediata delle conseguenti azioni poste in essere da Equitalia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La richiesta pu&ograve; essere fatta agli sportelli di Equitalia che ha messo a disposizione dei moduli appositi per tale procedura. La domanda pu&ograve; anche essere proposta in via telematica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Equitalia avr&agrave; 10 giorni di tempo per trasmettere all&rsquo;ente creditore (per esempio agenzia delle Entrate, Inps) l&rsquo;istanza e la documentazione ad essa allegata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l&rsquo;ente creditore &ndash; con una comunicazione inviata al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo&nbsp;<strong>posta elettronica certificata</strong>&nbsp;ai debitori obbligati all&rsquo;attivazione &ndash; potr&agrave; confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via telematica, all&rsquo;agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In alternativa, l&rsquo;ente potr&agrave; avvertire il contribuente dell&rsquo;inidoneit&agrave; di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia all&rsquo;agente della riscossione per la ripresa dell&rsquo;attivit&agrave; di recupero del credito iscritto a ruolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ogni caso, laddove l&rsquo;ente creditore non dovesse inviare alcuna comunicazione o non dovesse trasmettere i conseguenti flussi informativi all&rsquo;agente della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dei relativi ruoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell&rsquo;ente creditore i corrispondenti importi.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Accertamenti esecutivi</strong></p>
<p>Si ritiene che le nuove disposizioni riguardino anche gli accertamenti esecutivi senza limitare il loro effetto alle sole iscrizioni a ruolo &ndash; e quindi alle sole cartelle di pagamento &ndash; o alle misure cautelari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Del resto la norma fa espresso riferimento alle somme anche &ldquo;affidate&rdquo;: si pu&ograve;, quindi, ricomprendere anche gli avvisi esecutivi. Pertanto, un&rsquo;esclusione sarebbe ingiustificata.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>I motivi da indicare</strong></p>
<p>Nell&rsquo;istanza il contribuente deve indicare i motivi per cui si chiede l&rsquo;immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia.</p>
<p>Occorre quindi precisare&nbsp;<strong>motivi&nbsp;</strong>per cui si ritiene che gli atti sottostanti siano illegittimi o il diritto al credito si &egrave; prescritto o &egrave; decaduto in data antecedente a quella in cui il ruolo &egrave; reso esecutivo. Il contribuente &egrave; altres&igrave; tenuto a&nbsp;<strong>dimostrare&nbsp;</strong>dette ragioni: cos&igrave;, per esempio, depositando il provvedimento di sgravio della cartella o la sentenza che ne ha annullato la pretesa o l&rsquo;ha semplicemente&nbsp;<strong>sospesa</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ancora si pu&ograve; dimostrare che l&rsquo;atto sotto stante il provvedimento di Equitalia &egrave; stato gi&agrave; oggetto di pagamento prima della formazione del ruolo in favore dell&rsquo;ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilit&agrave; del credito sotteso.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Le sanzioni</strong></p>
<p>Per evitare strumentalizzazioni di questa disciplina, solo allo scopo di ottenere indebitamente la sospensione di cartelle legittime, la legge commina delle forti sanzioni al contribuente che dichiari il falso. Infatti, se l&rsquo;interessato produce&nbsp;<strong>documentazione falsa</strong>, per ottenere lo sgravio della pretesa, ferma restando la responsabilit&agrave; penale, si applicher&agrave; la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell&rsquo;ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.</p>
<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Annullamento</strong></p>
<p>In caso di inerzia da parte dell&rsquo;ente creditore, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni, le pendenze saranno annullate di diritto e l&rsquo;agente della riscossione &egrave; considerato automaticamente discaricato dei ruoli.</p>
<p>Contestualmente saranno eliminati dalle scritture patrimoniali dell&rsquo;ente creditore i corrispondenti importi.</p>
<p>La procedura non &ldquo;<strong>blocca</strong>&rdquo; l&rsquo;impugnazione della cartella o del ruolo: pertanto il contribuente, prudenzialmente, salvo risposte tempestive, dovr&agrave; comunque avviare il contenzioso.</p>
<p>Gli ordinari termini in fatti restano immutati e non subiscono alcun differimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.laleggepertutti.it/86323_sospensione-cartella-equitalia-viziata" title="fonte">Fonte</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/35846/storica-sentenza-della-corte-costituzionale-372015-le-cartelle-di-equitalia-dopo-il-2008-sono-nulle</guid>
	<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 08:13:59 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/35846/storica-sentenza-della-corte-costituzionale-372015-le-cartelle-di-equitalia-dopo-il-2008-sono-nulle</link>
	<title><![CDATA[Storica sentenza della CORTE COSTITUZIONALE (37/2015), le cartelle di Equitalia dopo il 2008 sono nulle]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>E ora chi lo dice alle famiglie di quelli che si sono suicidati che lo STATO &egrave; il primo ad NON essere in REGOLA !</strong></p>
<p>I fatti</p>
<p>Dopo la sentenza di due giorni fa&nbsp;della Corte Costituzionale (<span><strong>C.Cost.sent.n.37 del 17.03.2015</strong>) &nbsp;</span><span>che ha sostanzialmente dichiarato l&rsquo;<strong>illegittimit&agrave;</strong> della legge &ldquo;sanatoria&rdquo; del 2012, con cui erano state &ldquo;<em>convalidate</em>&rdquo; le nomine dei funzionari dell&rsquo;Agenzia delle Entrate a ruolo di dirigenti senza per&ograve; un pubblico concorso, &egrave; legittimo chiedersi quale sar&agrave; la fine degli avvisi di accertamento firmati da tale personale e, con essi, delle conseguenti cartelle esattoriali emesse da Equitalia, sulla scorta di tali atti - scrive l'avvocato <strong>Angelo Greco</strong> sul suo ottimo sito web "La legge per tutti".</span></p>
<p><span><img src="https://www.globalproject.info/public/resources/images/max/562243_10150959350666125_53939586124_12163952_1949831486_n.jpg" alt="suicidi equitalia" width="500" style="border: 0px;"></span></p>
<p><span>Partiamo da un punto ormai fermo per la giurisprudenza: gli atti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate devono essere firmati dal direttore dell&rsquo;ufficio e non da altri soggetti, a meno che non siano muniti di procura (e quest&rsquo;ultima venga prodotta agli atti). In passato &egrave; capitato pi&ugrave; volte che gli avvisi di accertamento dell&rsquo;Agenzia delle Entrate siano stati firmati da funzionari privi dei poteri previsti dalla legge o sprovvisti della delega da parte del direttore dell&rsquo;ufficio. In tutti questi casi, la Cassazione e i giudici di merito non hanno fatto altro che ribadire l&rsquo;illegittimit&agrave; dell&rsquo;atto.</span></p>
<p><span>In pratica, se la sottoscrizione non &egrave; quella del capo dell&rsquo;ufficio titolare, incombe all&rsquo;amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.</span></p>
<p><span>Ora la medesima questione, sotto il profilo di diritto, si pone oggi: perch&eacute; alla situazione in cui il funzionario sia sprovvisto di delega da parte del capo ufficio &egrave; perfettamente equiparabile quella (<em>oggetto della sentenza della Corte Costituzionale</em>) in cui il dirigente sia, in realt&agrave;, un funzionario &ldquo;facente funzioni&rdquo;, temporaneamente adibito al ruolo di dirigente, ma con rinnovi periodici, tanto da farlo ritenere, nei fatti, &ldquo;a tempo indeterminato&rdquo;.</span></p>
<p><span>Insomma, se &egrave; nullo l&rsquo;accertamento firmato dal funzionario privo di procura o dei poteri, non pu&ograve; che esserlo quello del dirigente che, in realt&agrave;, non &egrave; dirigente, ma semplice funzionario perch&eacute; la sua nomina &egrave; stata ritenuta illegittima.</span></p>
<p><span>Il punto, ora, &egrave; quanto questa circostanza possa influire sugli avvisi di accertamento mai impugnati e sulle conseguenti cartelle esattoriali.</span></p>
<p><span>Innanzitutto, ci sentiamo di suggerire ancora un atteggiamento prudente che, in questi casi, &egrave; sempre necessario e opportuno, specie quando una sentenza &ndash; cos&igrave; come quella di avantieri &ndash; potrebbe avere una portata tanto dirompente da mettere in crisi l&rsquo;erario.</span></p>
<p><span>Si pensi infatti che, ad essere coinvolti nello scandalo, sono pi&ugrave; della met&agrave; dei dirigenti attualmente in ruolo: il che significa che oltre il 50% delle cartelle esattoriali, notificate sulla scorta di un avviso dell&rsquo;Agenzia delle Entrate, sarebbero illegittime.</span></p>
<p><span>Secondo le stime delle sigle sindacali di settore, sarebbero circa 1.200 incarichi dirigenziali affidati a funzionari senza concorso tra agenzia delle Entrate e Dogane a fronte di meno di 400 dirigenti di ruolo in via di estinzione per pensionamento.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Il secondo aspetto &egrave; quello dei &ldquo;tempi&rdquo; del ricorso.</span></p>
<p><span>La giurisprudenza ha sempre detto che quando l&rsquo;atto &egrave; firmato da un <strong>soggetto privo dei poteri</strong>, si configura una causa di inesistenza (<em>che &egrave;, tra tutti i vizi, la categoria pi&ugrave; grave e insanabile</em>). Risultato: <span style="text-decoration: underline;">l&rsquo;inesistenza pu&ograve; essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio e anche d&rsquo;ufficio</span>.</span></p>
<p><span>Il che significa che quanti non hanno mai impugnato la cartella esattoriale o l&rsquo;atto dell&rsquo;Agenzia, e hanno lasciato scadere i termini, dovrebbero essere ancora in tempo per far valere tale eccezione. Cos&igrave; come chi ha gi&agrave; intrapreso il ricorso, ma sulla scorta di ulteriori e differenti contestazioni, potrebbe sempre allargare il tema della decisione anche al difetto del potere del dirigente.</span></p>
<p><span>Insomma, uno scenario che apre dei profili sconvolgenti per i contenziosi con <strong>Equitalia</strong> e <strong>l&rsquo;Agenzia delle Entrate</strong>. N&eacute; &egrave; possibile pensare, al momento, a una nuova legge che sani questa situazione, posto che anch&rsquo;essa, come la prima, sarebbe <strong>incostituzionale</strong>.</span></p>
<p>In pratica,&nbsp;<span>la sentenza della Corte dichiara incostituzionale l&rsquo;articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie delle Entrate di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Il risultato &egrave; che tali soggetti, ormai desautorati con effetto retroattivo dei relativi poteri, non potevano neanche firmare gli accertamenti fiscali che, pertanto, sarebbero non nulle bens&igrave; del tutto inesistenti. Anche le cartelle esattoriali subirebbero la stessa sorte.</span></p>
<p>Premessa - quindi - &nbsp;la dovuta e <strong>necessaria prudenza</strong> (<em>nel nostro Paese, l&rsquo;entusiasmo per le applicazioni &ldquo;meccaniche&rdquo; e scontate del diritto non ha mai premiato)</em>, anche alla luce del fatto che la giurisprudenza ancora non si &egrave; pronunciata sulla questione e non ha chiarito se, e in quale misura, la pronuncia di incostituzionalit&agrave; potr&agrave; determinare conseguenze anche sulle cartelle di Equitalia, proponiamo qui di seguito una bozza di &ldquo;eccezione&rdquo; da sollevare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia.</p>
<p><span><strong>Attenzione: l&rsquo;eccezione, basandosi su un difetto di potere da parte del dirigente dell&rsquo;Agenzia delle Entrate, potr&agrave; essere fatta valere solo nei confronti delle cartelle di Equitalia che sono la diretta conseguenza di atti appunto dell&rsquo;Agenzia stessa. Non potr&agrave;, quindi, essere utilizzata per il caso di recupero di sanzioni amministrative, contributi previdenziali dell&rsquo;Inps, imposte locali, ecc.</strong></span></p>
<p><span>Ecco, dunque, la formula che potr&agrave; essere inserita all&rsquo;interno dell&rsquo;atto di ricorso, insieme ad eventuali ed ulteriori eccezioni, da presentare alla Commissione Tributaria provinciale.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><strong>CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL &ldquo;DIRIGENTE&rdquo; CHE HA SOTTOSCRITTO L&rsquo;ATTO</strong> &nbsp;</span></p>
<p><em>Violazione ed eccesso di potere in relazione all&rsquo;art. 42, comma 1 &ndash; DPR 600/1973 e dell&rsquo;art. 7 &ndash; L. 212/2000: inesistenza giuridica dell&rsquo;atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l&rsquo;avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. &nbsp;</em></p>
<p><em>Il ricorrente contesta l&rsquo;assenza di poteri in capo al dirigente, dott. _________, che ha sottoscritto l&rsquo;atto prodromico (avviso di accertamento del _______ ) dal quale &egrave; scaturita l&rsquo;impugnata cartella esattoriale. Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli atti dell&rsquo;Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poich&eacute; semplicemente &ldquo;incaricato di funzioni dirigenziali&rdquo; e non &ldquo;dirigente&rdquo; a seguito di concorso pubblico, cos&igrave; come risulta da istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (all. n. 1).</em></p>
<p><em>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a dirigente del dott. _______ che ha firmato l&rsquo;atto prodromico deve ritenersi nulla con effetto retroattivo. Ne consegue che, alla data in cui &egrave; stato formato e firmato l&rsquo;atto prodromico, il dott. _______ era privo dei poteri per poter impegnare e rappresentare l&rsquo;Ufficio territoriale dell&rsquo;Agenzia delle Entrate.</em></p>
<p><em>Per come pi&ugrave; volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l&rsquo;avviso di accertamento &egrave; nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell&rsquo;ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non &egrave; quella del capo dell&rsquo;ufficio titolare, incombe all&rsquo;amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione (cos&igrave; Cass. sent. n. 14942/2013).</em></p>
<p><em>Peraltro, in caso di imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all&rsquo;articolo 42 del Dpr 600/1973 operato dall&rsquo;articolo 56 del Dpr 633/ 1972) deve essere invece dichiarata la nullit&agrave; dell&rsquo;avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell&rsquo;ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cassazione 18758/2014).</em></p>
<p><em>In questo contesto, ora la sentenza 37/2015 della Consulta dichiara incostituzionale l&rsquo;articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.</em></p>
<p>La conseguenza &egrave; che l&rsquo;atto prodromico &egrave; <strong>inesistente</strong> perch&eacute; emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri. L&rsquo;inesistenza dell&rsquo;atto prodromico trascina con s&eacute; anche l&rsquo;inesistenza della conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice dovr&agrave; dichiarare anche d&rsquo;ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale che qui si allega (all. n. 2).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La fonte del testo &egrave; di propriet&agrave;&nbsp;<span>dell'avvocato Angelo Greco - pubblicato sul sito&nbsp;"<a rel="nofollow" href="https://www.laleggepertutti.it/" target="_blank" title="Fonte">La legge per tutti</a>"</span></p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/35403/come-agisce-equitalia</guid>
	<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:20:28 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/35403/come-agisce-equitalia</link>
	<title><![CDATA[Come agisce Equitalia]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong><span>DOMANDA: dopo quanto tempo viene imposto il fermo amministrativo?</span></strong></p>
<p>RISPOSTA: prima di imporre il fermo, Equitalia deve seguire una procedura ben precisa: <br>1) innanzitutto a deve notificare la cartella esattoriale; <br>2) decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il debitore abbia pagato, pu&ograve; disporre il fermo amministrativo ma prima deve inviare un sollecito di pagamento seguito da preavviso di fermo. Il fermo, inoltre, &egrave; preceduto da un preavviso con il quale si avverte il debitore che, decorsi inutilmente 20 giorni, il fermo diventer&agrave; efficace, senza pi&ugrave; ulteriore preavviso.</p>
<p><strong>D.: come fare per cancellare il fermo amministrativo?</strong></p>
<p>R.: &egrave; possibile intraprendere tre strade:&nbsp;<br>1) pagare l&rsquo;intero importo dovuto; <br>2) oppure chiedere la rateazione del debito: al pagamento della prima rata il fermo verr&agrave; cancellato, salvo poi l&rsquo;inadempimento delle rate successive;&nbsp;<br>3) oppure dimostrare che il veicolo sottoposto a fermo &egrave; un veicolo strumentale alla propria azienda e indispensabile per svolgere l&rsquo;attivit&agrave; lavorativa; presentare dunque, a Equitalia, un&rsquo;istanza di revoca del fermo corredata dalle scritture contabili della propria azienda dalle quali risulti che il veicolo &egrave; un bene strumentale e il fermo &egrave; quindi illegittimo.</p>
<p><strong>D.: Equitalia mi ha pignorato il conto corrente, come posso sbloccarlo?</strong></p>
<p>R.: bisogna predisporre e depositare un&rsquo;istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Dopo il pagamento della prima rata, Equitalia sblocca il conto corrente. Se il piano di rateizzazione viene rispettato Equitalia non procede a ulteriori pignoramenti.</p>
<p><strong>D.: avendo un immobile dato in affitto, pu&ograve; Equitalia pignorare i canoni di affitto che percepisco?</strong></p>
<p>R.: s&igrave;, pu&ograve; notificare al conduttore un pignoramento presso terzi e imporgli di pagare i canoni di affitto direttamente all&rsquo;Agente della riscossione fino a concorrenza del debito.</p>
<p><strong>D.: cosa devo fare se non ricordo di aver ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia?</strong></p>
<p>R.: puoi fare un&rsquo;istanza di accesso agli atti amministrativi di Equitalia e chiedere che ti vengano documentati gli originali del procedimento di notifica ossia la &lsquo;relata di notifica&rsquo; oppure la busta con l&rsquo;avviso di ricevimento &nbsp;- se la consegna &egrave; avvenuta tramite posta.</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/35293/nulle-tutte-le-cartelle-dopo-il-2008</guid>
	<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 08:35:53 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/35293/nulle-tutte-le-cartelle-dopo-il-2008</link>
	<title><![CDATA[Nulle tutte le cartelle dopo il 2008]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Finalmente un po&rsquo; di ossigeno per coloro che si trovano a dover affrontare una o pi&ugrave; cartelle esattoriali di Equitalia.</p>
<p>A far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tartassati dalla societ&agrave; pseudo statale, sono sentenze, tra cui quella della <strong>Cassazione</strong> (<span style="text-decoration: underline;">Civile tributaria</span>) <strong>n.4516 del 21 Marzo 2012</strong>, confermata dalla sentenza del<strong> T.A.R. del Lazio</strong> che annulla le cartelle d&rsquo;Equitalia non redatte o firmate da un dirigente. (<a href="https://connectu.it/blog/view/25768/equitalia-nulle-le-cartelle-dopo-il-giugno-2008" target="_blank" title="cartelle nulle dopo il 2008">ne avevamo parlato qui</a>)</p>
<p><img src="https://www.studiocerbone.com/wp-content/uploads/2013/11/equitalia-modalit%C3%A0-di-pagamento.jpg" alt="equitalia cartelle nulle" width="500" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>La sostanza della sentenza di Cassazione, &egrave; la assoluta precisione con cui DEVE essere redatta la cartella, <span style="text-decoration: underline;">non dovendosi limitare alla cifra globale</span>, ma per contro il dover dettagliare <strong>ogni singolo calcolo</strong> e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate.</p>
<p>Tutto cio' al fine di evitare la situazione in cui debba essere il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una <strong>violazione del diritto di difesa</strong> che &egrave; del resto costituzionalmente garantito.</p>
<p>A seminare ogni dubbio quindi, <strong>tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime</strong> se prive dell&rsquo;indicazione della <span style="text-decoration: underline;">base di calcolo</span>.</p>
<p>A rincarare la dose inoltre, vi &egrave; &nbsp;una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con <strong>sentenza n.92 del 1&deg; Ottobre del 2012</strong>, che <span style="text-decoration: underline;">ricalca quella della Cassazione</span>, in particolare specifica che l&rsquo;atto di riscossione deve <strong>presentare tutti gli elementi</strong> che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (<em>es. metodo calcolo interessi</em>), altrimenti <strong>NON &egrave; valida</strong>, quindi a tutti gli effetti si tratta di una <strong>cartella NULLA</strong> e non va pagata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente molte persone potranno tirare un sospiro di sollievo !</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/35241/equitalia-sbarca-su-twitter</guid>
	<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 09:03:07 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/35241/equitalia-sbarca-su-twitter</link>
	<title><![CDATA[Equitalia sbarca su Twitter]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Aggiornamenti in tempo reale su servizi e attivit&agrave; del Gruppo</strong>: &egrave; lo scopo dell'entrata di Equitalia nel mondo di Twitter a partire da oggi. Chi seguir&agrave; il nuovo profilo ufficiale <strong><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/equitalia_it">@equitalia_it</a></strong> potr&agrave; ricevere in tempo reale notizie e aggiornamenti.</p>
<p><img src="https://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2015/02/04/191736161-3346c6aa-67a3-4830-aede-0cf21fceb99a.jpg" alt="Equitalia twitter" width="306" height="172" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&laquo;Il canale live di Twitter &ndash; spiega una nota - si affianca al nuovo sito internet <strong><a rel="nofollow" href="https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/">www.gruppoequitalia.it</a></strong>, online da dicembre 2014 per semplificare il rapporto con i contribuenti e offrire soluzioni su misura a cittadini, imprese, associazioni, ordini, enti creditori e altri soggetti istituzionali&raquo;.<br><br>Il profilo Twitter, &egrave; precisato, <span style="text-decoration: underline;">&egrave; l'unico canale ufficiale</span> di Equitalia presente sui social media. L'account ha un carattere <strong>prettamente istituzionale e non ha come obiettivo quello di fare assistenza diretta agli utenti</strong>. I contenuti che saranno pubblicati andranno dalle informazioni su servizi, attivit&agrave; e iniziative di Equitalia alle regole, alle norme e alle altre novit&agrave; in ambito fiscale.<br><br><em>"Tutti gli utenti potranno esprimere la propria opinione nel rispetto degli altri; ognuno &egrave; responsabile di ci&ograve; che pubblica. Tutti coloro che vorranno smentire eventuali contenuti sono pregati di accompagnare le proprie esternazioni con collegamenti a fonti di informazioni o attendibili. Siamo aperti a tutte le opinioni specialmente quando sono accompagnate da fatti verificabili.</em><br><em>Tutte le offese rivolte a Equitalia, o a persone afferenti al Gruppo, verranno raccolte e comunicate direttamente agli uffici competenti che valuteranno se e come intervenire."</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.: Gli utenti pi&ugrave; che apprezzare il servizio sembrano apprezzare il nuovo spazio per sbizzarrirsi in battute. C'&egrave; chi fa sarcasmo: "Nel 2015 avete scoperto #twitter?? #Benvenuti, #megliotardichemai", quelli preoccupati ("anche qui???"). La notizia non sembra far proprio piacere e c'&egrave; chi finge decisioni drastiche: "Equitalia su Twitter? bye bye Twitter".</p>
]]></description>
	<dc:creator>laibach</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://msni.it/blog/view/35215/equitalia-nuova-norma-fallimento-del-debitore</guid>
	<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 18:19:52 +0100</pubDate>
	<link>https://msni.it/blog/view/35215/equitalia-nuova-norma-fallimento-del-debitore</link>
	<title><![CDATA[Equitalia, nuova norma: fallimento del debitore]]></title>
	<description><![CDATA[<p><strong>Equitalia</strong>: da ora &egrave; possibile cancellare i debiti <span>(o giungere a un concordato)</span>&nbsp;grazie al cosiddetto &ldquo;<strong>fallimento del consumatore</strong>&rdquo; previsto dalla legge n. 3/2012 . <br>Il 28 gennaio 2015 &egrave; stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che finalmente definisce i criteri e le modalit&agrave; affinch&eacute; gli enti autorizzati possano gestire le crisi da indebitamento.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://www.liberatidaidebiti.com/uploads/1/4/2/2/14225617/2462714.jpg?300" alt="equitalia soluzione debiti" width="299" style="border: 0px;"></p>
<p>Sebbene la legge sia entrata in vigore gi&agrave; nel lontano 2012, a causa del ritardo nella pubblicazione del <span style="text-decoration: underline;">decreto ministeriale</span> che ha fissato i requisiti degli enti deputati a gestire tali procedure, in pochi erano a conoscenza della possibilit&agrave; di presentare in tribunale un&nbsp;<strong>piano predisposto dal consumatore</strong>&nbsp;(<em>mediante un avvocato di fiducia</em>) per uscire dalla crisi,&nbsp;<strong>eliminando i debiti&nbsp;</strong>con una sorta di piano di rateizzazione.</p>
<p>Questo tipo di&nbsp;<strong>procedura di esdebitazione</strong>&nbsp;&egrave; prevista solo ed esclusivamente per le <em>persone fisiche</em> (siano esse debitore o consumatore) <strong>NON</strong> soggette alle procedure di fallimento, o concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o a legge fallimentare.</p>
<p>La novit&agrave; rispetto alle procedure standard che prevedono una pluralit&agrave; di creditori, &egrave; stata data con un decreto del 15.09.2014 del Tribunale di Bursto Arstizio che ha previsto la possibilit&agrave; di attivare il procedimento di fallimento del debitore/consumatore anche se il creditore &egrave; soltanto uno: nel caso specifico l&rsquo;agenzia di riscossione&nbsp;<strong>Equitalia</strong>. <br>Di fatto, chi ha in sospeso una o pi&ugrave; cartelle di pagamento con Equitalia (<em>o altro ente della riscossione ad es. Soget</em>) e <strong>non riesce a pagare</strong> perch&eacute; si trova in uno&nbsp;stato di sovra indebitamento, ovvero in uno stato di impossibilit&agrave; di adempiere alle obbligazioni contratte oppure di squilibrio tra i debiti contratti e l&rsquo;effettiva liquidit&agrave; del debitore, allora, <strong>per evitare il pignoramento</strong> di eventuali beni o del conto corrente o, ancora, dello stipendio, pu&ograve; avanzare una sorta di <strong>saldo e stralcio</strong> (<em>un pagamento dimezzato di tutti i debiti</em>) che, tuttavia, deve essere <strong>autorizzato dal giudice</strong>.</p>
<p>La richiesta deve essere depositata in Tribunale, allegando un piano di gestione che deve essere approvato poi dal Giudice: in caso di approvazione sar&agrave; vincolante anche per Equitalia (o altro agente della riscossione).</p>
]]></description>
	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
</item>

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